Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21136 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. III, 22/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 367-2019 R.G. proposto da:

GESAFIN SOCIETA’ RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore e legale rappresentante p.t., P.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, in via Archimede n. 97, presso lo

studio dell’avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI, da cui è rappresentata e

difesa;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del rappresentante legale p.t.,

PROF. AVV. A.A.A., elettivamente domiciliata in Roma,

in via Emanuele Filiberto n. 66, Scala B, Interno 16, presso lo

Studio degli Avvocati LAURA MAZZAROPPI, e GIORGIO CAPORRO, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

nonché contro

SAGEDIL S.R.L.

– intimata –

avverso la sentenza n. 5738/2018 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 18 settembre 2018, asseritamente notificata il 22

ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Accogliendo la domanda della Nettuno Gestione Crediti S.p.A., mandataria di Avia Previa S.r.l., titolare di un credito derivante da decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24193/2016, dichiarava inefficaci, ex art. 2901 c.c., l’atto di conferimento del ramo di azienda, da Gesafin Immobiliare S.r.l. a Sagedil s.r.l., nonché l’atto con cui la Gesafin aveva istituito il (OMISSIS), conferendo nello stesso un immobile di sua proprietà, sito nel comune di (OMISSIS).

La decisione veniva impugnata, in via principale, da Gesafin e, in via incidentale, dal Banco di Sardegna, divenuta cessionaria dei crediti di Nettuno Gestione Crediti S.P.A., oltre che da Sagedil, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con la sentenza n. 5738/2018, oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per violazione del contraddittorio, in quanto in parte relativa ad un altro giudizio avente ad oggetto un altro credito a tutela del quale era stata chiesta la dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo del trust; accoglieva l’appello incidentale proposto dal Banco di Sardegna e, per l’effetto, dichiarava inefficace l’atto di conferimento d’azienda e regolava le spese di lite. In particolare, il giudice a quo riteneva che la società Gesafin avesse provato la propria generica solvibilità, ma non anche l’esistenza, nel suo patrimonio, di beni facilmente aggredibili dalla banca creditrice, avendo, anzi, dedotto di avere compromesso in vendita lo stabilimento Elmas e, con particolare riguardo all’operazione Sagedil, di avere realizzato la somma di Euro 2.1000.000,00 pari al valore del conferimento.

Gesafin S.r.l. in liquidazione ricorre, articolando un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 5738/2018 della Corte d’Appello di Roma.

Resiste con controricorso Banco di Sardegna S.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La società Gesafin lamenta la “violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) per aver erroneamente considerato gli elementi posti a fondamento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e per aver omesso di considerare un elemento decisivo per il giudizio in merito alla prova della solvibilità della Gesafin S.r.l.”.

La ricorrente adduce di avere dato prova della propria solvibilità -indicando la presenza nel proprio patrimonio di un compromesso di vendita dello stabilimento Elmas per Euro 5.650.000,00, regolarmente trascritto, di un patrimonio di oltre Euro 24.000.000,00, regolarmente certificato, la proprietà di terreni nello stabilimento di (OMISSIS) – e della propria capacità di far fronte alle eventuali ragioni di credito del Banco di Sardegna – essendo emerso nel corso del giudizio che il conferimento del ramo d’azienda dalla Gesafin alla Sagedil era stata un’operazione tutt’altro che fraudolenta, avendone tratto un corrispettivo di Euro 2.090.000,00 ed avendo successivamente ceduto il 100% del capitale della Sagedil alla società Amaltea, a fronte di un corrispettivo di Euro 2.100.000,00: somma esattamente corrispondente al controvalore del ramo di azienda conferito in Sagedil – e di avere fornito evidenze quanto alla presenza nel proprio patrimonio di beni facilmente aggredibili da parte del Banco di Sardegna – oltre allo stabilimento Elmas, i terreni di (OMISSIS) -; di conseguenza, rimprovera alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto sussistente l’eventus damni.

2. In primo luogo, vanno esaminate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente: la prima, relativa all’omesso deposito della relata di notifica della copia della sentenza notificata, la seconda, fondata sulla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere ottemperato la ricorrente all’onere di indicare la collocazione processuale del fatto omesso, rappresentato dalla presenza, nel suo patrimonio, dello stabilimento di (OMISSIS), sufficiente, per valore, a soddisfare le ragioni della creditrice, l’ubi, il quando ed il quomodo in cui su quel fatto si era svolta la discussione delle parti nonché la sua decisività.

2.1. L’eccezione di improcedibilità va disattesa.

La ricorrente afferma, infatti, che la sentenza della Corte d’Appello gli era stata notificata tramite pec, ma negli allegati al ricorso indica solo la copia della sentenza munita di attestazione di conformità al corrispondente atto informatico, ma non fa menzione della relata di notificazione.

Nondimeno, come emerge dalla memoria depositata dalla ricorrente, nel ricorso era stato dichiarato solo per errore materiale che la sentenza era stata notificata tramite pec; considerato, del resto, che nel controricorso non si sostiene che la notificazione della sentenza abbia avuto luogo, ma solo che Gesafin nel suo ricorso ha affermato l’avvenuta notificazione via pec della sentenza (p. 6 del controricorso), deve ritenersi che non era richiesto il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

Non solo: non essendosi mai perfezionato il procedimento notificatorio, non si sono verificati i presupposti che, altrimenti, avrebbero giustificato la decorrenza del termine breve per ricorrerete ciò in considerazione del fatto che la parte è soggetta al termine breve di impugnazione “solo dopo che il procedimento di notificazione potrà dirsi perfezionato”, atteso che il perfezionamento della notifica rileva “non già per verificare il rispetto di un termine perentorio pendente, ma per far decorrere un termine dapprima inesistente; dunque, la notificazione della sentenza serve al notificante non per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato” (Cass., Sez. Un., 04/03/2019 n. 6278). Esclusivamente la notificazione, salvo le eccezioni previste dalla legge, svolge “il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-giuridico – ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”.

La mancanza di un’attività processuale tipica consistente nella notificazione del provvedimento non fa operare gli effetti che il codice di rito ricollega a tale significativa condotta propulsiva acceleratoria (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20866).

2.2. Quanto all’eccezione di inammissibilità, prevale sulle ragioni indicate dalla controricorrente la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. che in caso di doppia conforme, se l’atto introduttivo dell’appello non sia stato notificato prima dell’11 settembre 2012 e ove il ricorrente non dimostri che i fatti assunti a fondamento della decisione dei secondo grado siano diversi da quelli che hanno costituito la base di riferimento oggettivo della decisione di prime cure – come in questo caso – non consente di dedurre la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il motivo è inammissibile, anche relativamente al dedotto error in iudicando, perché ciò che nella sostanza si pretende è una rivalutazione dei fatti che hanno portato il giudice a quo a decidere – in senso evidentemente non conforme ai desiderata della ricorrente – a favore della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per dichiarare inefficace l’atto di conferimento di azienda, con una motivazione – “non vi è prova che la variazione da immobiliare a mobiliare del patrimonio della debitrice sia neutralizzata dalla presenza di altri beni immobili facilmente aggredibili da parte della banca creditrice. Ne deriva che l’atto di conferimento del ramo di azienda di cui si discute ha reso indubbiamente più incerta e difficoltosa la possibilità di recupero del credito da parte del Banco di Sardegna S.p.A. – che risulta in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, compattamente orientata a ritenere che l’eventus damni è integrato dal compimento di qualunque atto dispositivo che modifichi qualitativamente e non solo quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie, sempre che il debitore non dimostri che il patrimonio residuo è ampiamente in grado di soddisfare il creditore (cfr. tra i pronunciamenti più recenti Cass. 6/10/2020, n. 21368): dimostrazione che la Corte d’appello con un accertamento insindacabile da questa Corte ha ritenuto non sia stata data.

4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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