Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21135 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/09/2017),  n. 21135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12424/2016 proposto da:

K.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALERIO MINUCCI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, I.F.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2767/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/3/2016 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. K.M.V. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. n. 24889 del 2012, ha condannato in solido la sig. I.F. e la società Allianz s.p.a. al risarcimento dei danni dal primo nei confronti di questi ultimi lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS) a (OMISSIS), tra la sua autovettura VW Golf tg. (OMISSIS) e l’autovettura Kia tg. (OMISSIS) della I..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il K. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91,112 e 336 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che, pur avendo accolto il “primo motivo di appello” e conseguentemente dichiarato la corresponsabilità di controparte nella determinazione del sinistro de quo, il giudice dell’appello abbia “lasciato “in calamo” la pronuncia sulle spese del primo grado”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dall’odierno ricorrente ed allora appellante ha affermato la corresponsabilità della sig. I.F. nella causazione del sinistro stradale in argomento, ravvisando “non superata la “presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2”, con conseguente condanna di quest’ultima (in solido con la propria compagnia assicuratrice per la r.c.a.) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti, di somma e di interessi da calcolarsi sulla medesima, nonchè di somma “per la metà della spesa sostenuta dall’appellante per la consulenza tecnica di parte”.

Ha infine provveduto in ordine alle spese di lite del giudizio di gravame, del tutto omettendo invero di disporre anche relativamente alle spese del giudizio di primo grado, nel quale l’odierno ricorrente è all’esito della suindicata parziale riforma risultato non soccombente ma parziale vincitore.

Con il 1^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 100 c.p.c., art. 24 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il 3^ motivo denunzia “errore materiale”; violazione degli artt. 91,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 4^ motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Essi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione”, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, a “un prospetto di fattura in favore dell’avvocato antistatario per Euro 124,80 (al netto della ritenuta d’acconto pari ad Euro 104,00)”, alla “fattura intestata al difensore antistatario per Euro 260,00”, alle “fatture… intestate alla associazione professionale M.”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Il ricorso altresì inammissibilmente prospetta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3^ motivo, che il ricorrente inammissibilmente prospetta ex ore suo un mero errore materiale.

Atteso l’accoglimento nei suesposti termini del 2^ motivo va disposta la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi la compensazione tra le parti delle spese del 1^ grado di giudizio, le ragioni della decisione costituendone giusti motivi.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, inammissibili gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese del giudizio di 1^ grado.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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