Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21135 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26659/2018 proposto da:

D.I., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Vecchioli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.I., cittadino del Mali, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 2 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione non spiega difese, non potendosi qualificare come controricorso un “atto di costituzione” depositato, dopo lo spirare dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”, udienza di discussione peraltro non prevista, trattandosi di ricorso chiamato in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un unico motivo con cui si denuncia “violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 3, per non avere la Corte d’appello applicato nella specie l’art. 153 c.p.c., comma 2, sull’istituto della rimessione in termini”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Lo è per difetto di procura.

Il ricorso per cassazione è rivolto contro la sentenza numero 193 del 2018 della Corte d’appello dell’Aquila del 2 febbraio 2018: ma la procura alle liti è stata rilasciata per “proporre ricorso per la Cassazione della sentenza n. 207/2018 pronunciata dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 5 febbraio 2018, pubblicata il successivo 5 febbraio 2018”.

Quanto al requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 365 c.p.c., questa Corte distingue a seconda che la procura sia stata conferita in calce o a margine (art. 83 c.p.c., comma 3) ovvero con atto separato (art. 83 c.p.c., comma 2): nel primo caso, quello qui interessa, non occorre, in generale, il riferimento al giudizio di cassazione, che è insito nella collocazione topografica della procura.

Nondimeno, nel caso della procura in calce o a margine il requisito della specialità, in linea di principio sussistente, è stato in passato in più occasioni escluso. Si è affermato, in particolare, che la specialità della procura può rivelarsi in concreto mancante nel caso che il testo di essa contenga riferimenti tali da evocare non il giudizio di cassazione, ma altra fase di merito di esso, sì da ingenerare il dubbio della riferibilità della procura proprio all’impugnazione per cassazione. E’ stato così ritenuto che la procura speciale per proporre ricorso per cassazione debba in ogni caso contenere un riferimento almeno implicito alla fase processuale del giudizio di legittimità, riferimento da escludersi quando le espressioni adoperate siano esclusivamente pertinenti ad altre fasi del giudizio, quali quella di merito o di esecuzione: in queste ipotesi, dunque, venendo meno il collegamento logico-giuridico fra la procura e il ricorso, si determina nullità della procura per la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12653; Cass. 3 aprile 1998, n. 3422; Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1224; Cass. 14 novembre 1996, n. 9975; Cass. 11 giugno 1996, n. 5516; Cass. 15 marzo 1996, n. 2164; Cass. 15 febbraio 1996, n. 1155; Cass. 18 agosto 1993, n. 8747; Cass. 24 maggio 1995, n. 5700).

L’indirizzo così riassunto, però, sembra ormai superato. Si è detto, infatti, che, nell’ipotesi in cui la procura non espliciti in modo chiaro ed univoco la volontà di proporre ricorso per cassazione, l’incertezza in ordine all’effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. (principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall’art. 159 c.p.c.) e perciò attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti; nessuna incertezza è invece configurabile nel caso in cui, pur essendosi fatto ricorso ad espressioni generiche (ad esempio per l’uso di timbri predisposti per altre evenienze), la procura sia stata apposta a margine del ricorso già redatto, atteso che tale circostanza esclude in radici ogni dubbio circa la volontà della parte di proporre il suddetto ricorso, quale che sia il tenore dei termini usati sulla redazione della procura (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178). Insomma, quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essa viene a costituire un corpus inscindibile con esso, sicchè il requisito della specialità sussiste non soltanto se il testo della procura contenga un espresso riferimento al giudizio di legittimità che la parte intende intraprendere, ma anche se lo stesso nulla dica in proposito ovvero se – in particolare per l’impiego di formulazioni precompilate contenute nella memoria del computer di cui si avvale il professionista – richiami altri gradi o fasi del giudizio, unitamente o meno al ricorso per cassazione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3349; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2340; Cass. 31 marzo 2007, n. 8060; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26504; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24970). L’inammissibilità viene naturalmente esclusa ove i riferimenti contenuti nella procura alle fasi di merito del giudizio, ovvero alla sentenza impugnata, siano da ascrivere ad un mero errore materiale (Cass. 4 giugno 2008, n. 14793; Cass. 20 dicembre 2005, n. 28227; Cass. 9 maggio 2007, n. 10539).

Orbene, i principi così da ultimo riassunti, e che qui sono condivisi, valgono a risolvere nel senso della sussistenza della procura le situazioni di incertezza sulla sua riferibilità al ricorso per cassazione, non invece quelle in cui debba ritenersi per certo, alla luce della sua espressa formulazione, che la procura non sia in alcun modo riferibile al ricorso per cassazione in esame, ma ad altro. E cioè, l’inserimento della procura nel corpo del ricorso per cassazione, in calce o a margine, può operare al fine di dirimere il dubbio in ordine alla volontà del conferente di affidare al proprio difensore la proposizione del ricorso per cassazione, ma non al diverso fine di ribaltare il senso di una volontà inequivoca di segno diverso: nel qual caso, lungi dal collocarsi entro l’ambito dell’individuazione dei criteri da applicare per il riscontro del requisito della specialità della procura, la Corte di cassazione finirebbe per tradire la volontà del conferente, ponendo a suo carico gli esiti di un giudizio che egli non ha invece inteso proporre.

Così, è stato già affermato che difetta del requisito della specialità la procura rilasciata in calce al ricorso recante uno specifico riferimento ad altro giudizio (Cass. 14 marzo 2016, n. 4980), come pure la procura rilasciata a margine di tale atto contenente la dizione “delego a costituirsi P.C. nell’indicato giudizio penale”, in quanto la stessa non può considerarsi attributiva ai patrocinatori indicati di alcun mandato ad impugnare una sentenza civile (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22496).

In definitiva, il ricorso è stato proposto in mancanza di procura alle liti, tale non potendosi considerare quella conferita per l’impugnazione di una sentenza diversa da quella al quale il ricorso stesso si riferisce.

2.2. – Il motivo d’altronde è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione.

Secondo il ricorrente, essendo stata pronunciata l’ordinanza del Tribunale di cui all’art. 702 bis c.p.c., in punto di rigetto dell’opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione formulata, nei riguardi di tale S.I., l’appello sarebbe stato proposto per causa non imputabile ad iniziativa di D.I., sicchè, a fronte del rifiuto del deposito telematico dell’atto da parte dell’ufficio in data 8 maggio 2017, la Corte d’appello avrebbe errato nel denegare la chiesta rimessioni in termini.

Secondo il ricorrente per cassazione, dunque, l’errore compiuto dal giudice di merito sarebbe consistito nel non ravvisare la sussistenza di una causa non imputabile, tale da legittimare l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini.

Ma il rigetto dell’istanza di rimessioni in termini è stato dettato da tutt’altro motivo: e cioè dall’entità del tempo trascorso tra lo spirare del termine per il compimento dell’atto, ossia per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale, e la data di proposizione dell’istanza medesima, tardivamente avanzata, secondo la Corte d’appello, soltanto il 14 luglio 2017: affermazione, questa, non censurata, essendosi in proposito il ricorrente limitato a contraddirla apoditticamente, assumendo di aver proposto l’istanza “non appena avuto contezza di quanto realmente occorso presso l’ufficio di cancelleria della corte d’appello adita”, il che è esattamente il contrario di quanto affermato dal giudice di merito, sulla base di una ratio decidendi come si diceva non attaccata: “La Corte di cassazione ha avuto modo più volte di evidenziare che la rimessione in termini… presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere in corsa nella decadenza… Nel caso in esame risulta dalla documentazione allegata all’istanza di rimessione in termini che la procuratrice dell’appellante ricevette in data 8/5/2017 la comunicazione da parte della cancelleria del rifiuto dell’accettazione del ricorso inviato via pec il 6/5/2017. L’istanza… risulta depositata decorsi oltre due mesi dalla data di tale comunicazione”.

2.3. – Il ricorso è poi inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Questa Corte ha già affermato che la rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. 11 novembre 2011, n. 23561; nella stessa prospettiva può richiamarsi, con riguardo alla reiterazione della notificazione non andata a buon fine, Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).

A tale principio, che non v’è ragione di riconsiderare, la Corte territoriale si è attenuta, mentre la valutazione in ordine alla tempestività del iniziativa intrapresa si sottrae al sindacato di legittimità.

3.4. – Il ricorso è comunque inammissibile perchè (al di là dell’erroneo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3 che non ha evidentemente nulla a che fare con l’impugnazione in discorso) è volto a denunciare un error in procedendo delle cui ricadute sul concreto esercizio del diritto di difesa nulla si sa.

E’ difatti cosa nota che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (p. es. tra le tante Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626, in tema di omessa assegnazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.p., comma 6; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759, in tema di fissazione dell’udienza nell’abrogato rito societario).

Nel caso in esame, come si diceva, non si sa esattamente nè che cosa il ricorrente avesse all’origine chiesto al Tribunale, nè che cosa il Tribunale abbia rigettato e perchè, nè che cosa l’interessato avesse chiesto la Corte d’appello, e per quali motivi.

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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