Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21135 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21229/2019 proposto da:

E.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzia Lucia

Messina, con studio in Catania, p.zza Abramo Lincoln, 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2019 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 30/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da E.A., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, respingendo il suo gravame, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire da (OMISSIS), dove la madre aveva un ristorante; alcuni clienti appartenenti ad un gruppo denominato “(OMISSIS)” dedito a rapimenti non avevano accettato il suo rifiuto di farne parte e avevano iniziato a minacciare la madre; per sottrarsi alle minacce si trasferiva a (OMISSIS) da uno zio che tentava un approccio sessuale ed arrivava, a seguito del suo rifiuto, a sparargli, senza, tuttavia, colpirlo; tutto ciò l’aveva indotto a scappare anche dalla caso dello zio e dopo aver abitato in una casa in costruzione aveva incontrato delle persone che gli avevano proposto di andare a lavorare in Libia e così aveva fatto con i soldi ricevuti dalla madre;

– la corte d’appello respingeva l’impugnazione del richiedente, evidenziando come dal racconto non emergesse la necessità di un’integrazione istruttoria ovvero quella di approfondire l’analisi della credibilità intrinseca del richiedente perchè egli aveva allegato circostanze riconducibili ad una fattispecie di persecuzione portata avanti per uno dei motivi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè l’esposizione ad un rischio effettivo di danno grave nel senso previsto dalla normative sulla protezione sussidiaria nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè a quella della violenza indiscriminata di cui del citato art. 14, lett. c);

– la corte territoriale escludeva, altresì, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., cui resiste con controricorso l’intimato ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente perchè oltre il termine di dieci giornì prima dell’adunanza;

– con il primo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 e 5, per non avere la corte territoriale adeguatamente valutato il rischio di persecuzione da parte delle confraternite nigeriane come quella degli (OMISSIS) alla quale egli era stato spinto ad aderire;

– la censura è infondata perchè nel rapporto Easo 2017, utilizzato dalla corte territoriale, si dà conto della situazione per il passato e si riferisce come a partire dal 2009 la situazione nella regione del sud della Nigeria, cui appartiene l’Edo State in cui si trova (OMISSIS), era migliorata per nel 2016 riemergere la violenza di gruppi formati da giovani dediti ad attività criminali, che, tuttavia, non ha raggiunto il grado di violenza che caratterizza la regione del nord-ovest;

– non trova, quindi, riscontro il denunciato errore di valutazione circa l’asserito rischio di persecuzione cui il richiedente sarebbe esposto con riferimento alle confraternite;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento o della sentenza per avere la corte distrettuale fatto riferimento alla situazione socio-politica della Nigeria nel 2017, quando il richiedente era già in Italia per esservi entrato nel 2014;

– la denuncia è infondata per quanto sopra evidenziato circa l’irrilevanza ai fini della correttezza della valutazione del ricorso al rapporto EASO del 2017, tanto più che la verifica circa la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria va svolta alla luce del rischio attuale che il richiedente in caso di rimpatrio forzoso sia sottoposto al danno grave come considerato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione fra le parti costituito dalla situazione socio-politica nel momento in cui il richiedente aveva deciso di allontanarsi dalla Nigeria;

– la censura è infondata;

– richiamato quanto sopra enunciato rispetto alle considerazioni svolte in merito all’utilizzazione del rapporto EASO del 2017, osserva il Collegio come la censura risulti generic non essendo specificato quale fatto preciso non sarebbe stato esaminato in relazione alla decisione del richiedente di lasciare la Nigeria;

– con il quarto esame si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e cioè la minore età del richiedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la censura è inammissibile avendo la corte territoriale specificamente esaminato la questione (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza) sicchè non è configurabile alcun omesso esame;

– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei precetti internazionali e costituzionali a tutela della sfera umana e personale, oltre al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per non avere la corte territoriale riconosciuto I presupposti per la protezione umanitaria;

– la censura è infondata;

– la corte distrettuale ha sottolineato la mancata allegazione di una specifica condizione di vulnerabilità;

– con riguardo alla minore età, la corte distrettuale l’ha considerata, ritenendo legittimamente che, al di fuori della previsione del divieto assoluto di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a), non sia, da sola, elemento rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la corte territoriale ha aggiunto, infine, che stante la natura temporanea della misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari; non potrebbe essere riconosciuta una volta che la situazione, che poteva eventualmente giustificarla, risulti cessata al momento della decisione;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 2100,00 per compenso oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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