Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21134 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21134 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 11272-2012 proposto da:
BITETTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL POLLAIOLO 9, presso lo studio dell’avvocato LUCA
RANALLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAMONE LUIGI,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FONDIARIA SAI SPA,
F.LLI MIGLIETTA SNC,
BANCO DI NAPOLI SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 586/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 28.4.2011, depositata il 07/07/2011;

Data pubblicazione: 16/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Mamone che si riporta agli
scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine chiede la

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 11272 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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trattazione dello stesso in pubblica udienza.

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Antonio Bitetti convenne in giudizio l'assicurazione (Polaris Assicurazioni Spa, poi, Fondiaria SAI Spa e F.11i Miglietta snc, titolare curo 2.700,00) per l'incendio che aveva interessato parte della sua abitazione, assumendo l'esistenza di una polizza assicurativa a suo favore, stipulata in occasione del mutuo concesso dall'Istituto San Paolo di Torino (intervenuto in giudizio su richiesta attorea), e producendo fotocopia di un bonifico di f 208 mila da Bitetti in favore della Polaris. I convenuti negarono l'esistenza della polizza assicurativa. Il Tribunale accolse la domanda e condannò in solido l'Assicurazione e l'agenzia locale della stessa. La Corte di appello di Lecce accolse l'impugnazione (sentenza del 7 luglio 2011) 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Antonio Bitetti. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo, non contiene una idonea esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., limitandosi a riportare nella premessa i dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado. Né, nella parte titolata come "Motivi" si sofferma sulle contrapposte posizioni delle parti nel processo. 1.2. In secondo luogo, i motivi di censura sono individuati in modo non preciso e specifico, in violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., 3 dell'Agenzia di Fondiaria SAI di Brindisi) e chiese l'indennizzo (quasi mancando del tutto l'indicazione delle norme di diritto assunte come violate. 1.3. Anche a voler ritenere che siano stati prospettati difetto di motivazione, nella prima parte, e violazione del principio dell'onere della prova (la seconda parte, titolata come "errata applicazione o interpretazione della legge), il ricorso è inammissibile perché non censura Infatti, il ricorrente si limita a sostenere che la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere che era onere della Assicurazione, quale soggetto custode naturale della documentazione, produrre il contratto di assicurazione, dopo che il preteso assicurato aveva prodotto prova di un pagamento in favore dell'assicurazione. Invece, la Corte di merito - sul presupposto che le controparti avevano negato l'esistenza di una polizza assicurativa e che secondo la Banca, anche se vi fosse stata, sarebbe stata a vantaggio della mutuante - ha ritenuto non provata dall'attore l'esistenza di un contratto di assicurazione. In particolare, ha ritenuto: che dal contenuto del bonifico, la cui causale è una dichiarazione unilaterale del Bitetti, non risultava provato a quale bene fosse riferibile la polizza incendio, a quali condizioni, a favore di quale beneficiario; che essendo firmato da un dipendente dell'agenzia della banca, senza ulteriore specificazione del potere di stipulare polizze, mancava qualunque sottoscrizione riferibile alla Assicurazione; che nessun valore avevano le dichiarazioni del legale rappresentante dell'agenzia della Banca, in sede di interrogatorio formale, in ordine alla riferita prassi della stipulazione delle polizze, non ricoprendo lo stesso tale qualifica all'epoca dei fatti, anche a prescindere dalla circostanza che le sue dichiarazioni non potevano assumere valore confessori° nei confronti della Assicurazione.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
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specificamente le argomentazioni della Corte di appello.

CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dal ricorrente, in udienza, non sono idonei ad inficiare
le argomentazioni della relazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P. Q .M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 3 luglio 2013.

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le

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