Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21134 del 12/9/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/09/2017),  n. 21134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10788/2016 proposto da:

PROVINCIA di AVELLINO, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa dagli

avvocati OSCAR MERCOLINO, GENNARO GALIETTA;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE

SANTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALMIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Con sentenza del 19/12/2015 il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla Provincia di Avellino in relazione alla pronunzia G. di P. di S. Angelo dei Lombardi n. 95/12 (di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni sofferti dal sig. D.S.S. in conseguenza di sinistro stradale), per violazione dell’art. 342 c.p.c..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Provincia di Avellino propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il D.S..

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto “non rispettati i dettami previsti dall’art. 342 c.p.c.”, laddove essa ha “individuato le parti (o capo della sentenza che si impugnavano… gli errori del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica… nonchè le circostanze da cui deriva la violazione di legge, dando conto della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, specificando, dunque, in che modo il Giudice violando la norma ha dato una soluzione non conforme alla ratio della… stessa”, e ha infine “individuato il c.d. progetto di sentenza alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata”, redigendo “l’atto di appello quasi come una vera e propria sentenza”.

Il motivo è fondato.

Dal tenore dell’atto d’appello, dal ricorrente debitamente riportato nel ricorso (“si ritiene che la sentenza di primo grado debba essere censurata nella parte ove si legge: che la presenza della brecciolna sulla strada costituisce certamente un evento imprevedibile ed improvviso qualificabile come insidia e/trabocchetto… Tale ragionamento è viziato da palese illogicità, atteso che nella fattispecie all’esame non sussiste alcuna responsabilità dell’Ente Provincia ai sensi dell’art. 2043 c.c…. Invero il Giudice di prime cure sembra aver trascurato la circostanza che l’evento dannoso si sarebbe verificato alle ore 9:00 circa, sicchè la situazione di piena illuminazione naturale rendeva facilmente visibile il presunto inconveniente… la sentenza va riformata nella parte in cui afferma che: la domanda attorea è meritevole di accoglimento anche sotto il profilo dell’art. 2051 c.c…. Anche sotto questo aspetto è opportuno rilevare che nella fattispecie de qua non sussiste alcuna responsabilità dell’Ente Provinciale”), emerge invero che la mossa censura risulta formulata in termini di contrapposizione con la motivazione dell’impugnata pronunzia del giudice di prime cure, recando altresì gli altri requisiti necessari e sufficienti all’uopo richiesti all’art. 342 c.p.c., nella vigente formulazione ratione temporis applicabile (che, va precisato, non esige invero lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata: cfr., da ultimo, 5/5/2017, n. 10916).

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2^ motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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