Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21134 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25571/2018 proposto da:

I.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Alessandrini giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.M., cittadino nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione non svolge difese, nessun rilievo potendosi ascrivere ad una comparsa di costituzione tardiva da essa depositata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia:

1). Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27sia quanto A) alla carenza e/o all’apparenza della motivazione addotta, sia B) in merito allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi e agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo all’organo Amministrativo, prima ed ai Giudice, poi nell’esame deiia domanda di protezione internazionale laddove è stata omessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila alcuna discovery della situazione di pericolo e di emergenza dovuta alla violenza indiscriminata ed ai conflitti presente in Nigeria.

2). Violazione art. 360, comma 1, n. 3: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27 in relazione alla ritenuta insussistenza di un’ipotesi di danno grave in capo al ricorrente nel vissuto personale riferito dal sig. I.M., determinata dalle persecuzioni e minacce/pericolo di morte da parte della setta degli (OMISSIS).

3. Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. art. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 2 Cost., in merito alla ritenuta insussistenza dei “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato” per l’accoglimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari laddove la Corte d’Appello di L’Aquila ha omesso di effettuare alcuna valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunta nel nostro paese dal I.M. e la situazione soggettiva ed oggettiva da questi lasciata nel paese di origine.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla complessiva fattura del ricorso ed in particolare dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Stabilisce tale disposizione che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la norma, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., art. 2, n. 4 è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame i motivi trovano fondamento sulle dichiarazioni del ricorrente rese dinanzi alla Commissione territoriale, senza che risulti dove il relativo verbale sia localizzato.

2.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è inammissibile.

2.2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso si divide in due parti.

La prima parte è volta a sostenere che la Corte d’appello avrebbe ritenuto “irrilevanti e non pertinenti le dichiarazioni del ricorrente in merito alle sue vicende personali”, omettendo di fornire risposte alle obiezioni mosse in atto d’appello, ove si era sostenuto che nella decisione del Tribunale non riuscissero a rinvenirsi le motivazioni che lo avevano indotto a giudicare il racconto del richiedente “frutto di un’elaborazione fantastica”. La seconda parte è volta a sostenere che la Corte d’appello non avrebbe adempiuto il proprio dovere di cooperazione istruttoria.

2.2.1.1. – Ora, quanto al primo profilo, la Corte d’appello non ha affatto ritenuto che le dichiarazioni del richiedente fossero “irrilevanti e non pertinenti”: ha viceversa ritenuto che, trattandosi di dichiarazioni non comprovate, non fossero credibili, con il che essa ha adempiuto, come si vedrà, il doveroso compito impostole dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La Corte territoriale ha ricordato che, secondo quanto riferito dal richiedente, suo padre avrebbe ucciso suo fratello ed avrebbe poi deliberato di uccidere anche lui. La descrizione del come avrebbe ucciso l’altro suo figlio, proveniente dallo stesso I.M., è trascritta tra virgolette a pagina 6 del ricorso: “Nel mese di luglio 2014, mio fratello aveva mal di testa e mio padre è andato a comprare una gallina, l’ha uccisa il giorno dopo mio fratello è morto”. Successivamente, nel luglio dell’anno successivo, il padre avrebbe programmato di uccidere anche esso I.M., sempre con l’adozione del medesimo rituale rivelatosi efficace già nell’occasione precedente: “Mio padre iniziava a dire che stava male e voleva sacrificarmi il 23 luglio 2015. Nella notte del 23 luglio lui ha iniziato a lamentarsi di avere il mal di testa, si è procurato una gallina e ha iniziato a fare un rito all’interno della stanza, pronunciando il mio nome”. A questo punto I.M., consapevole del pericolo che incombeva su di lui a cagione del rito che il padre andava compiendo, scappa via e – egli dice – sol per questo si salva, ma solo provvisoriamente, giacchè “se dovessi tornare in Nigeria, è una cosa spirituale, dopo aver ucciso la gallina utilizzerà il sangue tocca i piedi e dopo due giorni muori”.

Di fronte ad una dichiarazione del genere, per la verità, è finanche difficile rappresentarsi a cosa, ossia a quale fatto storico, il giudice dovrebbe attribuire credibilità. Nondimeno, a fronte di una narrazione simile, la Corte territoriale si è fatta carico di sottoporla ad uno scrutinio di credibilità, ribadendo il giudizio in proposito già formulato dal primo giudice. E’ osservato nella sentenza impugnata che I.M. aveva per un verso richiamato i riti di una setta realmente esistente in Nigeria dedita al compimento di sacrifici umani, ma aveva per altro verso contraddittoriamente parlato del sacrificio di una gallina, la cui morte aveva, invero misteriosamente, cagionato il decesso del fratello ed avrebbe cagionato, non si sa come, anche la sua, se non fosse fuggito. Per di più, il racconto del richiedente, offerto in sede di audizione dinanzi alla Commissione, non conteneva alcun accenno all’adesione del padre ad un culto animistico religioso che imponesse il sacrificio del figlio.

2.2.1.2. – Ciò detto, vale ricordare che sotto la rubrica: “Esame dei fatti e delle circostanze”, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, disciplina per un verso gli oneri di allegazione e prova gravanti su colui il quale richiede la protezione internazionale, per altro verso gli obblighi cui il giudice è sottoposto nello scrutinare la richiesta.

Quanto al primo aspetto, e cioè con riguardo agli oneri di allegazione e prova, alla stregua del dato normativo:

-) il richiedente la protezione internazionale è tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari” a motivare la domanda medesima, il cui esame è poi destinato ad essere “svolto in cooperazione con il richiedente”, e cioè in un’ottica di sinergica collaborazione, e “riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”, i.e. è destinato a misurarsi con l’intero ventaglio dei requisiti rilevanti, siccome presentati dall’interessato, perchè la domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse forme, riconoscimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, possa essere accolta (comma 1);

-) detto onere di presentazione degli “elementi” e della “documentazione” concerne, in specifico, oltre all’età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all’identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d’asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e diremmo soprattutto, “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (comma 2).

La latitudine degli oneri di allegazione e prova a carico del richiedente emerge altresì dal comma 3 della disposizione, dall’angolo visuale della valutazione della domanda di protezione internazionale, da effettuarsi su base individuale, e cioè in relazione alle circostanze come allegate dal richiedente, valutazione che deve estendersi a tutti i fatti pertinenti concernenti il Paese d’origine; alle persecuzioni o danni gravi che egli deve rendere noto di aver subito o di rischiare di subire; alla situazione individuale ed alle circostanze personali rilevanti al fine di verificare se gli atti indicati, come subiti o paventati, si configurino effettivamente come persecuzione o danno grave; alla condotta del richiedente, ove egli abbia operato al fine di creare le condizioni necessarie alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e se ciò lo esponga a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; all’eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese.

Ebbene, laddove l’art. 3 citato stabilisce che il richiedente “è tenuto a presentare… tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, si riferisce, come si premetteva, tanto agli oneri di allegazione (per il che il richiedente deve presentare, ed in tal senso allegare, gli elementi dedotti a sostegno della domanda), quanto a quelli probatori (per il che il richiedente deve presentare, ed in tal senso produrre, la documentazione necessaria).

E’ allora manifesto come le ragioni fondanti la domanda di protezione debbano essere senz’altro anzitutto allegate dall’interessato.

Sicchè, il richiedente ha il preciso onere di offrire agli organi del Paese al quale rivolge la domanda di protezione ogni elemento utile allo scrutinio di essa: e ciò egli deve fare in un’ottica di schietta collaborazione con tali organi, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all’esame della domanda di protezione internazionale “in cooperazione con il richiedente”, richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacchè, sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non è pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta.

Fin qui il richiedente non gode, e non vi è ragione perchè debba godere, di alcuna agevolazione rispetto alle regole ordinarie del giudizio civile tale da giustificare un quadro assertivo non adeguatamente circostanziato, e tale da porre i menzionati organi in condizione di sottoporre la domanda al vaglio che merita.

La qual cosa si riassume nella massima, più volte ed anche qui ribadita, secondo cui la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197).

Una volta allegati, i fatti posti a sostegno della domanda di protezione internazionale vanno provati dal richiedente, sia pure entro speciali limiti, e con peculiari agevolazioni, come subito si vedrà: in linea di principio, cioè, il giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, come si desume dalla già citata previsione che sollecita il richiedente a depositare la documentazione necessaria, non si sottrae, salvo quanto si dirà, all’applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell’onere probatorio dall’art. 2697 c.c., comma 1: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non sono provati, la domanda è da rigettare.

Ed difatti è ben possibile che il richiedente, dopo aver assolto l’ineludibile onere di allegare le circostanze poste a sostegno della domanda di protezione internazionale, sia talora in condizione altresì di comprovarne il fondamento; ma è ampiamente intuitivo che egli, proprio a cagione delle persecuzioni o danni gravi subiti nel Paese di provenienza, o anche solo paventati, possa non essere in grado di offrire la prova di dette circostanze: e tale è il contesto in cui la norma in esame tempera il principio dispositivo, disciplinando, tra l’altro, il dovere c.d. di cooperazione istruttoria.

Stabilisce difatti il menzionato art. 3, comma 5 che, qualora taluni elementi posti a sostegno della domanda di protezione internazionale non siano suffragati da prove, prove che dunque la norma ribadisce di porre di regola a carico dell’interessato, essi sono considerati veritieri ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda:

-) abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e, così, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

-) abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone, e risulti altresì, in generale credibile.

Tale disposizione, è stato detto in una nota decisione che ha enucleato il c.d. dovere di cooperazione istruttoria, “affida all’autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310).

Accanto al c.d. dovere di cooperazione istruttoria, peraltro, la norma contempla un ulteriore aspetto tale da comprimere, ben maggiormente, il principio dispositivo, di quanto non faccia la semplice attribuzione all’autorità esaminante di poteri istruttori officiosi, poteri ampiamente conosciuti in altri ambiti dell’ordinamento, giacchè consente altresì di porre a base del riconoscimento della protezione internazionale fatti che provati non sono, alla sola condizione che ricorrano le condizioni considerate dall’art. 3, comma 5 in esame.

Facendo il punto di quanto finora si è detto, è quindi palese:

i) da un lato che l’attenuazione del principio dispositivo in cui la c.d. “cooperazione istruttoria” consiste si collochi non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova: chè, anzi, l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, secondo quanto si è già visto;

ii) dall’altro lato che il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente (in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti) quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda.

Si tratta quindi di deficienze, reticenza e non credibilità, parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili.

Compete insomma al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria. Per il che egli non incontra peraltro difficoltà alcuna, ove la sua narrazione sia vera e reale: gli basterà descrivere in dettaglio la sua vicenda, integrando se del caso la narrazione attraverso le risposte alle domande eventualmente rivoltegli.

La soggezione del richiedente alla valutazione di credibilità, per lo scopo dell’innesco del c.d. dovere di cooperazione istruttoria, lungi del resto dal comprimere o limitare l’esercizio del diritto alla protezione internazionale, ne costituisce viceversa intensa agevolazione: a fronte della regola generale dettata dal citato art. 2697 c.c., in forza del quale l’attore è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, la speciale disciplina dettata in materia di protezione internazionale offre al richiedente, come si è visto, non solo di cooperare con lui nella ricerca di quelle prove che egli non abbia potuto offrire, ma finanche di credergli pur in difetto di prova.

E di credergli, però, se sia credibile: nel che il controllo di credibilità – sia ai fini dell’innesco del dovere di c.d. cooperazione istruttoria, sia perchè fatti non provati possano essere considerati veritieri – non può che essere adeguatamente penetrante, dal momento che esso è l’unico strumento che l’ordinamento si riserva al fine di scongiurare un troppo comodo uso strumentale della normativa in discorso.

Tale impostazione, risultante dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 riferito alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dallo stesso D.Lgs., art. 14: non solo il complesso normativo non offre cioè alcun appiglio per ritenere che il congegno riassunto nel citato art. 3, che ruota sulla credibilità del richiedente, non si applichi parimenti alla protezione sussidiaria con riguardo a tutte le sue declinazioni, ma, anzi, il riferimento contenuto in tale disposizione al complesso degli “elementi significativi della domanda”, quale che essa sia, rende manifesto che la stessa si riferisce indistintamente tanto allo status di rifugiato quanto alla protezione sussidiaria.

2.2.1.3. – Tanto premesso, il motivo è come si diceva inammissibile:

-) da un lato, perchè non contiene in effetti alcun addebito di violazione di legge, ma imputa alla Corte d’appello di aver ritenuto non credibile il racconto del richiedente, scrutinio che il giudice di merito non solo poteva, ma doveva fare, e che ha fatto adducendo una motivazione la quale, al cospetto della vicenda narrata da I.M., eccede la soglia del “minimo costituzionale”;

-) dall’altro lato perchè, non essendo credibile il richiedente, non v’era alcun dovere di cooperazione istruttoria da rispettare.

2.1.2. – E’ inammissibile, sotto diversi aspetti, il secondo motivo.

Esso è nuovamente volto a sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto prestare adempimento al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Ma il dovere di cooperazione istruttoria non sussisteva, attesa la non credibilità del richiedente.

In ogni caso, l’appello al dovere di cooperazione istruttoria è comunque fuori bersaglio. Tale dovere può difatti operare solo con riguardo agli aspetti che attengono alla verifica della situazione obbiettiva del Paese di origine (v. D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, su cui per tutte Cass. 28 giugno 2018, n. 17069), e non alla individuale vicenda del soggetto richiedente: nel che il c.d. dovere di cooperazione istruttoria – come nel caso in esame – incontra un evidente intrinseco limite (v. p. es. Cass. 31 maggio 2018, n. 14006; Cass. 31 maggio 2018, n. 13858), giacchè il giudice non può essere chiamato a supplire – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendosi a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato art. 3, comma 5.

Verifica di credibilità svolta con esito negativo.

Ed ancora, il motivo è ulteriormente inammissibile poichè, quanto alla situazione obbiettiva del Paese di origine, prescinde dalla circostanza che il giudice di merito ha debitamente richiamato (pagina 9 della sentenza impugnata) il rapporto EASO dal quale emergeva l’assenza, nella zona di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata di portata tale da determinare, di per se stessa, la sussistenza del diritto alla protezione sussidiaria.

2.1.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Esso, anzitutto, non ha nuovamente nulla a che vedere con il vizio di violazione di legge denunciato in rubrica, giacchè, lungi dal misurarsi con il significato e la portata applicativa delle norme ivi richiamate, altro non fa che tentare di contrastare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, il quale ha escluso la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità nei riguardi del I.M..

Per il resto il motivo:

-) fa riferimento al “divieto di respingimento verso la frontiera del soggetto nei confronti del quale è ipotizzabile la condizione di rifugiato”, riferimento incomprensibile, visto che il richiedente non è un rifugiato;

-) invoca anche in questo caso il dovere di cooperazione istruttoria, dovere che, al di là di ogni altra considerazione, non è neppure dato comprendere con esattezza in relazione a quale specifica circostanza il giudice di merito avrebbe dovuto esercitare, nè tantomeno come;

-) contiene un generico riferimento al principio di diritto, per altro al momento oggetto di rimessione alle sezioni unite, affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il riconoscimento della protezione umanitaria può discendere anche da una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine rispetto alla situazione di integrazione realizzata in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale: soltanto che nel caso di specie non è dato comprendere che cosa bisognerebbe comparare, visto che il motivo, al di là delle declamazioni di principio, non contiene il benchè minimo specifico riferimento alla individuale situazione di integrazione del ricorrente I.M. in Italia.

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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