Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21134 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19672/2019 proposto da:
A.O.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Don G.
Minzoni, 9, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Luponio, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS); in persona del Ministro pro
tempore, rapp.to e difeso ope legis, dall’Avvocatura dello Stato,
domiciliata presso Via dei Portoghesi 12, Roma;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il
28/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha definito il procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., instaurato da A.O.J., cittadino (OMISSIS), a seguito della pronuncia di inammissibilità della reiterata istanza di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone in data 2/3/2017;
– il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quella di protezione sussidiaria così come quella di riconoscimento della protezione umanitaria articolata dal richiedente;
– la cassazione dell’ordinanza del tribunale reggino è chiesta sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo alla sussistenza di allegati atti persecutori familiari;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme sul riconoscimento della protezione internazionale con particolare riferimento a quella prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme sul riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14);
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;
– tanto premesso, il ricorso in esame va preliminarmente dichiarato inammissibile;
– l’ordinanza qui impugnata è stata emessa il 2/3/2017 e notificata il 15/3/2017 all’esito del procedimento ex artt. 702 bis e ter c.p.c., proposto con ricorso depositato il 12/4/2017;
– dal punto di vista processuale l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto è soggetta, ratione temporis, alla disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 – l’art. 19 cit. è stato abrogato dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con mod. con L. n. 46 del 2017 – che in caso di rigetto prevedeva la facoltà di impugnazione dell’ordinanza alla Corte d’appello con decisione entro sei mesi, e nel caso di rigetto da parte di quest’ultima l’impugnazione del provvedimento davanti alla Corte di cassazione;
– pertanto, in ossequio a tale normativa, l’ordinanza di rigetto avrebbe dovuto essere impugnata avanti alla Corte d’appello di Reggio Calabria e non in Corte di cassazione, sicchè il ricorso in esame va dichiarato inammissibile;
– atteso l’esito sfavorevole dell’impugnazione e in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020