Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21133 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21133 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 11066-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CUOMO ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 3201/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del
23.2.2011, depositata il 21/03/2011;

Data pubblicazione: 16/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 11066 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

RITENUTO
che,

prestandosi il ricorso ad essere trattato con il

procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è
stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia accolse la Ministero delle Finanze a restituirle la soma di euro 42,00, oltre accessori, corrispondente agli scontrini relativi a varie giocate del lotto, tra il 1990 e il 1998, richiesta dall'attrice sul presupposto del fatto notorio costituito dall'indagine penale per essere state le estrazioni in quell periodo truccate, ad opera dei funzionari addetti, con conseguente violazione dell'obbligo da parte dell'Arnminsitrazione di garantire la regolarità del gioco (sentenza del 2008). Il Ministero impugnò la sentenza dinanzi al Tribunale di Napoli, sostenendo che, trattandosi di controversia inerente a contratti di massa, da decidersi secondo diritto, ex art. 113 cod. proc. civ., l'appello dinanzi al tribunale non era sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339 cod. proc. civ., concernenti le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità. Il Tribunale rigettò l'impugnazione (sentenza del 21 marzo 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione, con unico motivo. L'intimata non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 3 domanda di Anna Cuomo (proposta nel 2008) e condannò il 1. Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 1342 cod. civ. Premesso che il gioco del lotto, quale scommessa, rientra tra i contratti che la giurisprudenza definisce come contratti di massa, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la all'art. 339 cod. proc. civ., essendo le controversie inerenti ai contratti di massa sottratte, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., al giudizio di equità e, quindi, ai limiti nell'appello. 2. La sentenza impugnata — come rileva il ricorrente — afferma che, non concludendosi il contratto in oggetto con moduli o formulari, la relativa sentenza del Giudice di pace deve considerarsi secondo equità e, quindi, appellabile solo nelle ipotesi del terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.; anche se nel periodo precedente, la stessa sentenza del Tribunale afferma che <>, la sentenza impugnata continua con l’esplicare le
ragioni per cui la motivazione della sentenza del Giudice di
pace non è contraddittoria e perchè sussiste la responsabilità
contrattuale del Ministero.
Si conclude con una statuizione di rigetto dell’appello.
2.1. Dall’esame della sentenza impugnata risulta inequivocabile
che il Tribunale, avendo motivato in ordine al difetto di
motivazione e alla violazione di norme sostanziali (la
responsabilità contrattuale) non ha in concreto applicato i
limiti all’appello previsti dall’art. 339, terzo comma cod. proc.
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sentenza del Giudice di pace appellabile con i limiti di cui

civ., come è confermato dalla statuizione di rigetto dell’appello.
In definitiva, la pur preannuncita esistenza dei limiti all’appello
— peraltro preceduta dalla contraddittoria inclusione del gioco
del lotto nei contratti di massa — non si è tradotta in una
pronuncia di inammissibilità dell’appello per essere stati
dedotti vizi diversi da quelli prossibili ai sensi dell’art. 339 cit.,

sarebbero stati esclusi dalle limitazioni.
2.2. Avendo il Ministero ricorrente censurato solo
l’argomentazione che attiene ai limiti dell’appello, la quale, per
le ragioni suddette, non ha la portata di una effettiva
statuizione nella decisione della causa e non avendo, invece,
censurato la statuizione di merito che sorregge la statuizione di
rigetto dell’impugnazione, deve concludersi nel senso della
inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto un
ipotetico astratto accoglimento non avrebbe l’effetto di porre
nel nulla l’unica statuizione di rigetto nel merito.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle
parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la
Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le
argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese
processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
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ma in una pronuncia argomentata di rigetto per vizi che

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Sesta Civile – 3,113 luglio 2013.

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