Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21133 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19591/2019 proposto da:
A.K., rappresentata e difesa dall’Avv. Teresa Vassallo, del
foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
Vassallo in Verona Via Cesare Battisti n. 2;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. Commissione
Territoriale competente per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– intimato –
avverso il decreto emesso dal tribunale ordinario di Venezia sezioni
specializzate in materia di Immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea n. 3823/2019
del 6 maggio 2019 nel procedimento n. 259/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
4/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso che la sig. A.K. ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona;
– il ricorrente ha chiesto al Tribunale ordinario di Venezia di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero in subordine il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– il Tribunale ordinario di Venezia, con provvedimento del 6.3.2019, ha assegnato termine di giorni 10 al ricorrente per depositare la relata di notifica del provvedimento impugnato al fine di verificare la tempestività del ricorso;
– parte ricorrente non ha ottemperato alla richiesta e così non assolvendo all’onere di dimostrare la tempestività del ricorso;
– il tribunale adito ha conseguentemente pronunciato l’inammissibilità del ricorso;
– la cassazione del provvedimento è chiesta dalla sig.ra A.K. con ricorso tempestivamente notificato il 17/06/2019 ed affidato a due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministro dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge;
– secondo il ricorrente, la violazione di legge si concretizzerebbe nell’avere il tribunale dichiarato l’inammissibilità del ricorso nonostante la mancata qualificazione del termine per l’impugnazione come perentorio, con conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, in quanto l’inammissibilità costituisce una conseguenza sproporzionata rispetto alla tipologia della materia del contendere che vede una parte, il ricorrente, in condizione di particolare vulnerabilità e vede un dovere anche di cooperazione del giudice rispetto al convincimento o sulla forma di protezione del caso da riconoscere indipendentemente dalle richieste del ricorrente;
– il motivo è infondato;
– il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, è un termine previsto dal legislatore a pena di inammissibilità e la parte avrebbe potuto chiedere al tribunale adito una rimessione in termini allegando i relativi presupposti;
– in ogni caso, la circostanza che il termine non sia definito perentorio non è decisiva, avendo questa Corte già affermato che l’interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato non giustifica la rinnovazione di atti non compiuti dalla parte a causa di condotte omissive ingiustificate ed incidenti sulla ragionevole durata del processo (Cass. 30968/2019; id. 11541/2017);
– il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato che è onere del richiedente dimostrare la tempestività del ricorso e che, in assenza di tale prova, il ricorso è inammissibile;
– nel caso di specie, quindi, premesso che siamo in presenza di un errore non scusabile, il giudice ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso;
– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia il difetto di motivazione stante anche la possibilità di un’acquisizione d’ufficio del dato mancante e stante anche la tipologia della materia del contendere e dell’interesse del ricorrente ad una pronuncia nel merito anche in considerazione della difficoltà processuale di addivenire ad un ricorso per cassazione con l’eliminazione di un grado di giudizio;
– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente specificato a quale dato faccia riferimento;
– atteso l’esito sfavorevole di entrambe i motivi, il ricorso va respinto;
– In considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero nulla va disposto sulle spese;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020