Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21132 del 16/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21132 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 26504-2011 proposto da:
ERRIQUEZ DORA RRQDR065L53E155K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio
dell’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli
avvocati DOMENICO RUTIGLIANO, CANDIANO ORLANDO
MARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ALBERGO STELVIO DI LONGA ALBERTO E C.,
ZURICH INSURANCE COMPANY SA;
– intimati avverso la sentenza n. 1704/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 17.5.2011, depositata il 14/06/2011;
Data pubblicazione: 16/09/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.
Ric. 2011 n. 26504 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. La Erriquez convenne in giudizio l'albergo chiedendo il
risarcimento dei danni, consistenti nel danno biologico per una lesione che aveva subito cadendo, la mattina nello scendere dal letto, a causa
dell'acqua presente sul pavimento, proveniente da un lucernaio aperto
del bagno attiguo, in seguito alla pioggia della notte. Nel costituirsi
negando il fatto e ogni responsabilità, l'albergo chiamava in garanzia
l'Assicurazione.
Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda,
ritenendo non raggiunta la prova — date le contrapposte versioni dei testi
delle due parti — in ordine alla presenza di acqua nella stanza, alla
effettiva riferibilità della stessa al lucernaio, alla attribuibilità della
apertura del lucernaio al personale dell'albergo.
L'impugnazione proposta fu rigettata dalla Corte di appello di Milano
(sentenza del 14 giugno 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, Erriquez propone ricorso per
cassazione, con tre motivi.
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. La Corte di merito, nel rigettare l'impugnazione, ha messo in evidenza
che, al contrario di quanto assumeva l'appellante, i testi dell'albergo non
potevano ritenersi meno attendibili di quelli della attrice, con il risultato
che restava insuperata la situazione di incertezza nella ricostruzione dei
fatti. del 3% (trauma contusivo al piede sinistro con prognosi di dieci giorni), 2. La ricorrente, attraverso tre motivi di impugnazione, nei quali deduce
oltre a vizi motivazionali, anche la violazione dei criteri di utilizzo delle
presunzioni (art. 2729 cod. civ.), del ricorso al notorio (art. 115 cod.
proc. civ.) e del principio di acquisizione della prova, in realtà si limita a
prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie, a sé
favorevole, chiedendo alla Corte un'inammissibile rivalutazione dei fatti Ed, infatti, le censure avanzate mancano di decisività rispetto alla
circostanza che i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo
contrapposto dai testi addotti dalle parti e, per entrambe le parti, legati
da vincoli che hanno fatto dubitare il giudice di merito della loro
imparzialità (sorella e marito per l'attrice; sorella e dipendente per
l'albergo.
Pertanto, il ricorso è inammissibile.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P. Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3,11 3 luglio 201.
di causa.