Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21132 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 03/03/2017, dep.12/09/2017),  n. 21132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16318/2015 proposto da:

P.M., IMMOBILIARE EUROPA E SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE,

B.R., BI.SU., BA.RO., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio

dell’avvocato EMILIANO AMATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.M. in qualità di legale rappresentante della PRO.GE.CO.

SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO

LETO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7465/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – La Camporlecchio Azienda agricola s.r.l., committente, agiva innanzi al Tribunale di Roma contro la Pro.Ge.Co. s.r.l., appaltatrice, per la condanna di quest’ultima alla restituzione del maggior importo pagatole per opere edilizie, di cui lamentava difformità e difetti.

La soc. convenuta resisteva e, in via riconvenzionale, domandava il saldo del corrispettivo che affermava ancora dovutole.

1.1. – Il Tribunale rigettava la domanda principale e, accolta parzialmente quella riconvenzionale, condannava la Camporlecchio Azienda agricola al pagamento della somma di Euro 67.781,00, oltre accessori.

1.2. – Adita in via principale dalla Pro.Ge.Co. e in via incidentale dalla Camporlecchio Azienda agricola, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione principale, riformava tale sentenza condannando la Camporlecchio Azienda agricola al pagamento della somma di Euro 530.142,51.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte capitolina riteneva che le argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio, basate sugli elenchi dei lavori svolti, allegati alla relazione e valutati in contraddittorio, non potevano essere posti nel nulla sol perchè riferibili alle indicazioni dell’appaltatrice, in mancanza di puntuali e dettagliate contestazioni della parte committente in ordine ad una diversità delle opere realizzate e ai loro costi, ed in mancanza di un’esauriente spiegazione da parte del primo giudice circa i motivi che lo avrebbero indotto ad escludere la credibilità di quanto affermato dall’esperto.

2. – La cassazione di tale sentenza è chiesta dall’Immobiliare Europa e Servizi s.r.l. in liquidazione, B.R., P.M., Bi.Su. e Ba.Ro., sulla base di tre motivi.

La Pro.Ge.Co. s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.

Su proposta di declaratoria d’inammissibilità da parte del consigliere relatore, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Le parti hanno depositato memoria.

3. – Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione processuale e sostanziale del rag. A.M. dichiaratosi “ultimo legale rappresentante della PRO.GE.CO. s.r.l. in liquidazione” (così, testualmente, nell’epigrafe del controricorso). Cancellata detta società dal registro delle imprese nel 2008 (v. documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), la legittimazione per i rapporti pendenti va riferita ai singoli suoi soci, quali successori della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 6070/13), non al suo amministratore in quanto tale.

3.1. – In applicazione del medesimo principio – e sempre in base alla documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dalla parte ricorrente con la propria memoria – va ritenuta, invece, la legittimazione al ricorso di B.R., P.M., Bi.Su. e Ba.Su., quali soci della Camporlecchio Azienda agricola s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 26.9.2014 (e dunque prima della notifica del ricorso per cassazione).

E’ appena il caso di osservare, peraltro, che l’affermazione contenuta a pag. 4 (e relativa nota) della memoria di parte ricorrente, secondo cui questa Corte “ben avrebbe potuto acquisire” l’una e l’altra informazione richiedendo un’apposita visura camerale a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 43, comma 1, come sostituito dalla L. n. 183 del 2011, art. 15, comma 1, lett. c), fa mostra di non considerare: a) che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusasi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio; sicchè il ricorrente che non vi abbia preso parte ha l’onere di allegare e di provare la successione a titolo particolare o universale nel diritto controverso (cfr. fra le tantissime, Cass. nn. 22507/16, 4468/09 e 3368/81); b) che l’art. 43, comma 1, D.P.R. cit., nel parlare di “amministrazioni pubbliche” intende, appunto, gli organi che esercitano l’attività amministrativa, non già quella giurisdizionale, come del resto è reso palese dall’oggetto delle acquisizioni officiose previste dallo stesso comma, vale a dire “le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”; pertanto, atteso che la nè Corte di Cassazione nè altro giudice è organo dello Stato amministrazione, nè tanto meno è in possesso dei dati enucleabili dal registro delle imprese, il riferimento a detta norma è totalmente fuori contesto.

3.2. – Non legittimata, invece, è la società Immobiliare Europa e Servizi s.r.l. in liquidazione, a nulla rilevando che uno dei ricorrenti odierni sia stato legale rappresentante della Camporlecchio s.r.l., atteso che detta circostanza – si converrà – non dà certo luogo alla successione dell’una società all’altra. Nè tale difetto può essere sanato mediante l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., perchè il precedente invocato al riguardo da parte ricorrente nella propria memoria (Cass. n. 13711/14) si riferisce al ben diverso caso in cui era stata espressamente allegata una successione mortis causa, lì dove – invece e nella fattispecie – neppure con la propria memoria parte ricorrente riesce a motivare l’asserita legittimazione al ricorso dell’Immobiliare Europa e Servizi con altro all’infuori della pregressa comunanza del legale rappresentante. Pertanto, anche tale richiamo normativo non possiede pregio alcuno.

4. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 62 c.p.c. e art. 194 c.p.c., comma 1 e l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso dalle parti.

Tale motivo è inammissibile perchè si sostanzia nella pura e semplice richiesta di rivalutare i fatti di causa. Parte ricorrente sostiene la necessità di operare accertamenti non effettuati dal c.t.u. e di valutare la “effettiva corrispondenza alle norme di legge dell’attività – o meglio della non attività espletata dal c.t.u. e della valutazione delle relative risultanze da parte dei giudici dell’appello” (v. pag. 11 della memoria). Il che, per l’appunto, non esprime altro se non l’aspettativa di un inammissibile sindacato di merito.

5. – Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 198 c.p.c., comma 2.

Tale censura è inammissibile.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pluribus, Cass. nn. 12231/025422/02, 8659/99, 3743/84, 1058/80 e 538/75) le nullità della consulenza tecnica – compresa quella derivante dall’avere il consulente indebitamente tenuto conto di documenti non regolarmente prodotti in causa – hanno carattere relativo: esse sono perciò sanate se non siano state fatte valere nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione. Quindi, va osservato che ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti (e dei contratti o accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda.

Coordinando tra loro tali principi, e tenuto conto che la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che all’udienza del 1.2.2006, nella quale il c.t.u. fu convocato a chiarimenti (v. pag. 5 della sentenza impugnata), la Camporlecchio nulla aveva eccepito circa l’inutilizzabilità delle indicazioni che la Pro.Ge.Co. avrebbe fornito, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il contrario, ossia che alla predetta udienza, o in un’altra precedente subito dopo il deposito della relazione, essa aveva eccepito la nullità, indicando in maniera chiara o il contenuto del relativo verbale d’udienza o quello della prima difesa scritta utile.

Nel ricorso, invece, il motivo si limita ad affermare che “(i)noltre, all’udienza del 28 marzo 2006, gli allora procuratori dell’Azienda Agricola Camporlecchio s.r.l. hanno fatto proprie le note critiche all’integrazione di c.t.u., prodotte in allegato alla comparsa di costituzione di difensori aggiunti depositata in quella sede” (v. pagg. 32 e 33 del ricorso). Note critiche che, a loro volta, non contenevano alcuna eccezione di nullità, visto che parte ricorrente così le riassume per quanto qui rileva: “gli elementi di valutazione principali usati per la redazione della contabilità sintetica sono stati dedotti principalmente dalle note critiche fornite dalla Progeco e sono stati accettati senza una verifica diretta delle misurazioni con una superficialità che testimonia estrema leggerezza” (v. pag. 32 del ricorso).

6. – Il terzo motivo allega quale omesso esame d’un fatto decisivo e discusso dalle parti, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata considerazione delle proprie “puntuali e dettagliate contestazioni” alla relazione del c.t.u., qualificandole come “documenti di parte” (v. pag. 36 del ricorso).

6.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

Tanto nell’attuale quanto nel precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame può avere ad oggetto unicamente un fatto storico principale o secondario, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (v. Cass. n. 21152/14, pronunciata con riferimento al vecchio testo, ma chiaramente applicabile anche alla nuova formulazione della norma, che semmai è ancora più restrittiva perchè limitata all’esame del fatto in sè e per sè e non al controllo della motivazione svolta su di esso).

E dunque il mezzo d’annullamento di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nemmeno nell’attuale versione può essere applicato alle tesi difensive delle parti, che sebbene trasfuse in uno scritto (sia esso del difensore o del c.t.p.) non per questo si trasfigurano in mezzo di prova documentale (come parte ricorrente sembra affermare qualificandole, del tutto impropriamente, come “documenti di parte”).

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Nulla circa le spese, per la sopra rilevata inammissibilità del controricorso.

9. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico dei ricorrenti in solido tra loro.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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