Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21132 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21132 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 779-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
COMUNE DI ANAGNI (FR);
– intimato –

Data pubblicazione: 08/10/2014

avverso la sentenza n. 782/39/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 29.9.2011,
depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito per la ricorrente l’Avvocato Pietro Garofoli che si riporta agli
scritti.

Ric. 2013 n. 00779 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

CARACCIOLO;

Svolgimento del processo
I. Gli atti del giudizio di legittimità.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della
CTR di Roma che ha accolto l’appello del Comune di Anagni -appello proposto
contro la sentenza n.241/10/2008 della CTP di Frosinone che aveva respinto il

accertamento di violazioni ed irrogazione delle sanzioni in materia di tassa di
concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile relativa all’anno 2003.
Non ha svolto attività difensiva la intimata amministrazione comunale.
Nessuna parte ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa alla pubblica udienza del 9.07.2014.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione sulla scorta di un duplice argomento e cioè
che, da un canto, le pubbliche amministrazioni (tra le quali anche le amministrazioni
comunali, siccome articolazioni locali dell’entità statale) non possono essere
assoggettate al tributo qui in questione, siccome è stato stabilito dall’art. I comma 2
del D.Lgs.n.165/2001; che, d’altro canto, per conseguenza dell’adozione dell’art.218
del D.Lgs n.259/2003 (c.d. Codice delle Telecomunicazioni Elettroniche) deve
intendersi tacitamente abrogato l’art.318 del DPR n.156/1973, atteso che “il
passaggio dal regime pubblicistico” (basato sul presupposto di un rapporto di
concessione) “a quello privatistico ha costituito una nuova totale regolamentazione
della materia ed ha comportato un nuovo assetto normativo”, così essendo venuto
meno lo stesso presupposto per l’applicazione della tassa.
3. 11 ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e -dichiarato il
valore della causa nella misura di Euro 16.798,49- si conclude con la richiesta che

ricorso della predetta amministrazione comunale- ed ha così annullato l’avviso di

sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine
alle spese processuali.
Motivi della decisione
4. I motivi di impugnazione

nonché sulla violazione degli artt.1 e 13 bis del DPR 641/1972 e dell’art.21 della
tariffa allegata al predetto DPR) l’Agenzia si duole che il giudicante abbia fatto
illegittima comparazione dell’amministrazione comunale a quella statuale, per quanto
l’impianto costituzionale si basi sulla netta distinzione soggettiva tra lo stato e gli enti
autonomi territoriali, e perciò abbia esteso alla prima la stessa condizione (libero
esercizio dei propri diritti fatti oggetto di concessione) che si applica solo
all’Amministrazione statuale. Detta condizione compete allo Stato,
indipendentemente dal fatto che non vi sia norma alcuna che preveda esenzione dal
pagamento della tassa nei riguardi di qualsivoglia Pubblica Amministrazione, per la
ragione che lo Stato medesimo non necessita di alcuna autorizzazione per l’esercizio
dei diritti che gli appartengono, a differenza delle altre pubbliche amministrazioni,
che devono tuttavia essere autorizzate dall’ente statuale ai fini di rimuovere l’ostacolo
all’esercizio del diritto, con conseguente obbligo di pagamento della tassa qui in
questione.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli artt.1 del
DPR 641/1972 e dell’art.21 della tariffa allegata al predetto DPR nonché degli art.25
e 160 del D.Lgs.259/2003, dell’art.3 del D.L. 151/1991 e dell’art.3 del D.M.
n.33/1990) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia —in contrasto
con la chiara lettera degli art.25 e 160 del D.Lgs.n.259/2003- ritenuto che sia venuto
meno il presupposto d’imposta, e ciò per quanto le anzidette norme prevedano come
necessaria una “autorizzazione generale” ai fini della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica, come temperamento dell’affermazione (art.3 comma 2 del
medesimo D.Lgs) secondo la quale detta attività è “libera”. In specie, l’art.160

Con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione degli art.5, 114 e 117 Cost,

ridetto (nel quale deve considerarsi trasfusa la disciplina dell’abrogato art.318 del
DPR n.156/1973) ribadisce il valore dell’abbonamento quale documento sostitutivo
dell’atto amministrativo cui è subordinato l’uso delle stazioni riceventi radiomobili,
con conseguente obbligo di pagamento della tassa prevista dall’art.1 del DPR
n.641/1973.

congiuntamente.
Ed invero, occorre qui dare continuità ed alimento alla pregressa giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale:”In tema di tassa di concessione governativa sugli
abbonamenti telefonici cellulari, dal quadro normativo delineato dal Codice delle
comunicazioni elettroniche emerge che l’attività di fornitura di servizi di
comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla
normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da
parte della P.A., con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del
servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente
regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al
passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per
l’utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai
sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, la licenza o documento
sostitutivo’ per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23052 del
14/12/2012; più di recente Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 17918 del 23/07/2013).
Ancor più di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che:”La tassa di
concessione governativa sui telefonini non è abrogata (il che è confermato dalla
norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 2, comma 4, del di. n. 4 del 2014,
conv. in I. n. 50 del 2014), ed è dovuta anche dagli enti locali, non potendo ad essi
estendersi l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato” (Sent. n. 9565 del
2 maggio 2014, emessa il 25 febbraio 2014).

I due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno perciò esaminati (ed accolti)

Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere decisa anche nel merito, senza
necessità di rinvio al giudice dell’appello, apparendo non necessario acclarare
ulteriori elementi di fatto.
Le spese di lite si regolano secondo il criterio della integrale compensazione, attesa la
obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Spese di lite
integralmente compensate tra le parti.
, nel a camera di consiglio del 9 luglio 2014
ente

P.Q.M.

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