Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21132 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24917/2018 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma, via Carlo Dossi 45, presso

lo studio dell’avvocato Giovanni Maria Facilla, che lo rappresenta e

difende giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.E., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 30 marzo 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione non spiega difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è così congegnato:

-) vi è una prima parte espositiva;

-) si passa quindi allo svolgimento di un motivo, che si protrae da pagina 7 a pagina 11, volto a denunciare “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”, motivo diretto a lamentare “la mancata concessione della fissazione di udienza”, in difetto di videoregistrazione della audizione dinanzi alla Commissione territoriale, quantunque si fosse precisato a pagina 2 che la Commissione territoriale si era pronunciata il 30 dicembre 2015, sicchè non è dato comprendere come la previsione della necessaria videoregistrazione, introdotta con D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, come convertito, avrebbe mai potuto trovare applicazione nel giudizio in discorso;

-) da pagina 11 a pagina 12 è svolto un secondo motivo con cui si denuncia “erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; si censura in particolare la sentenza d’appello “per aver omesso di considerare il seguente fatto decisivo – meglio descritto supra”, specifico fatto storico non considerato di cui nella precedente e successiva trattazione non v’è invece la benchè minima traccia;

-) a pagina 12 ha inizio, sotto la rubrica “3) Sulla protezione sussidiaria”, una trattazione di ordine generale di detto tema, che va avanti fino a pagina 18, inframmezzata da citazioni di massime giurisprudenziali della cui pertinenza alla vicenda in esame non è dato intendere;

-) a pagina 18 ha inizio, sotto la rubrica “4) Sulla sussistenza del diritto di asilo”, una analoga trattazione del tema, che va avanti fino a pagina 20, anche in questo caso senza alcun comprensibile collegamento con la sentenza impugnata, il cui contenuto, come si diceva, è totalmente ignorato;

-) a pagina 20 compare la rubrica “6) Sulla sussistenza del diritto di protezione umanitaria”, in cui si dice, in due righe e mezzo, che in conformità ad una costante giurisprudenza di legittimità dovrebbe essere riconosciuta la relativa misura;

-) sempre a pagina 20 compare una ulteriore rubrica “7) Applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 5”, nel quale si fa cenno al principio del non refoulement;

-) in ultimo, alla pagina 15, si manifesta l’ulteriore rubrica “8) Periculum in mora”, in cui si dice essere “evidente, pertanto, la necessità di un provvedimento cautelare di sospensione che, nelle more del giudizio, disponga in via preventiva l’anticipazione degli effetti della sentenza finale”.

2. – Il ricorso è palesemente inammissibile.

Esso, difatti, è estraneo al modello del ricorso per cassazione, siccome delineato dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., i quali disegnano tale strumento quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, destinato a far valere le censure previste dalla legge, mercè specifici adempimenti formali, tra i quali l’esposizione sommaria dei fatti di causa e l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con la menzione delle norme di diritto su cui i motivi stessi si fondano.

Ed invero, nel caso in esame, non emerge in alcun modo quale decisione abbia adottato la Corte d’appello e perchè, nè è comprensibile quali sarebbero gli specifici errores che il giudice di merito avrebbe per ipotesi commesso.

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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