Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21131 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21131 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10638-2012 proposto da:
OLIVA GIUSEPPE LVOGPP69D28C002Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato BLOISE GAETANO MARIA, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CIMBALO GIUSEPPE,
MIGLIO CESARE,
CONDOMINIO S. GIULIANO;

– intimati avverso l’ordinanza nel procedimento R.G. 13/2011 del GIUDICE DI
PACE di CASTROVILLARI del 10.2.2012, depositata il 14/02/2012;

Data pubblicazione: 16/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 10638 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

19) Rg. 10638/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
1.— Con atto di citazione del 30/09/2010, notificato in data 01/02/2011, Cesare Miglio conveniva in
giudizio Giuseppe Oliva innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari. Quest’ultimo, veniva dichiarato
contumace nel procedimento iscritto al ruolo n. 13/2011. 11 Miglio, produceva in giudizio un atto di

attestante il rifiuto dell’Oliva alla notifica dell’atto. All’udienza del 12/07/2011, quest’ultimo
presentava querela di falso avverso la relata di notifica, chiedendo al Giudice di Pace di sospendere
il giudizio e trasmettere gli atti al competente Tribunale in composizione collegiale. Il Giudice di
Pace, disponeva solo la rinnovazione della notificazione a favore dell’Oliva. All’udienza del
6/02/2012, quest’ultimo, presentava istanza di revoca dell’ordinanza del 28/09/2011 (pronunciata
fuori udienza e depositata in cancelleria il 4/10/2011), nonché dell’ordinanza pronunciata
all’udienza del 22/11/2011. Avversa tale istanza, il Giudice di Pace, con ordinanza del 16/02/2012
(notificata il 20/02/2012), ritenuta la validità della notifica dell’atto di citazione in rinnovazione a
favore dell’Oliva, rigettava le istanze proposte ed ordinava la prosecuzione del giudizio. Pur
riconoscendo la sua incompetenza a conoscere della querela, richiamando Cass. n. 2626/2005 e n.
21062/2006, affermava comunque la necessità dell’autorizzazione alla proposizione della querela se
sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del
disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ.. Disattendeva pertanto le istanze di revoca formulate
dall’Oliva.
2. — Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione Giuseppe Oliva, sulla base
di un solo motivo di ricorso; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Il ricorrente lamenta: “Violazione dell’art. 25 della Costituzione, 9 c.p.c., 34 — 295 c.p.c., 221 e
ss. c.p.c., 313 e ss. c.p.c.”. Sulla scorta di una interpretazione delle norme di diritto in materia di
querela di falso, ne emergerebbe che il Giudice di Pace non avrebbe il potere e la competenza di
decidere discrezionalmente di non trasmettere gli atti relativi alla querela di falso al Tribunale in
composizione collegiale e di non sospendere i termini del processo in atto. Di conseguenza, non
avrebbe il potere di disporre l’interpello dell’attore, nonché la remissione in termini dello stesso per
la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione. Al contrario, in materia di querela di falso, solo
il Tribunale in composizione collegiale avrebbe competenza funzionale ed inderogabile.
4. – Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il
Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Le

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citazione con relata di notifica, sottoscritta da un dipendente U.N.E.P. del Tribunale di Castrovillari,

conclusioni sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
5. — 11 Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte, richiamando i precedenti di questa Corte n.
Cass. n. 12263/2009; n. 21062/2006), ha chiesto il rigetto del ricorso. All’adunanza odierna, il PG
ha chiesto invece di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
6. — 11 ricorso è inammissibile per le considerazioni che seguono.
6.1. — Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il regolamento di competenza (ex art. 42

l’ordinanza che dichiara, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione necessaria del processo
e non contro il provvedimento che abbia negato la sospensione medesima e disposto la
prosecuzione del processo, non riferendosi l’art. 42 cod. proc. civ. ad ogni provvedimento
comunque assunto sulla sospensione (tra le tante Cass. n. 12963/2012; n. 8354/2007). Tale principio
è perfettamente applicabile al caso di specie, avendo il Giudice di pace disatteso le istanze di
sospensione del giudizio.
6. — Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.

e 295 c.p.c., così dovendosi qualificare il rimedio proposto dall’Oliva) è ammesso soltanto contro

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