Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21131 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A. (quale incorporante la Panta
Commerciale s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma via XX Settembre 1, presso
l’avv. Giontella Marco, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale per Notaio Francesco Paolo Rivera del 15 novembre 2001, rep.
n. 167.745;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– intimata costituita –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 30, n. 21/30/99 dell’8 febbraio 1999,
depositata il 1 marzo 1999, non notificata;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2011
dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Uditi gli avv.ti Marco Giontella per la società ricorrente e
Giuseppe Albenzio per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai lini IRPEG ed ILOR per l’anno 1988, con il quale erano contestati accantonamenti al fondo svalutazione partecipazioni, corrispettivi non contabilizzati e alcune spese per omaggi ai clienti.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era parzialmente riformata con la sentenza in epigrafe che accoglieva l’appello dell’amministrazione in ordine alla ripresa a tassazione per accantonamento al fondo di svalutazione partecipazioni relativamente alla consociata società Panta Piemonte s.r.l. e al Credito Lombardo.
Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, allegando la mancata notificazione dell’atto d’appello.
L’amministrazione non ha notificato un controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo del ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 22, 51 e 53, per non avere i giudici rilevato che l’Ufficio aveva depositato l’atto di appello presso la Commissione Tributaria Regionale senza procedere alla notifica alla controparte. La mancata notifica giustificherebbe l’impugnazione tardiva innanzi a questa Corte.
Il motivo, che ha carattere assorbente, non è fondato. La parte ricorrente non ha dato nessuna prova, come avrebbe dovuto, della mancata conoscenza del processo in ragione di un supposto vizio della notifica dell’appello. Non basta certo la mera dichiarazione di non aver ricevuto l’atto di appello, ma la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare (e provare) quale fosse il vizio dal quale la notifica era affetta e le ragioni per le quali quel vizio aveva determinato la mancata conoscenza del processo d’appello. Invece nemmeno è stato dedotto se nel caso di specie la notifica fosse inesistente o nulla e le conseguenze sono diverse. Infatti se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume: iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto” (Cass. n. 2817 del 2009).
Peraltro, questa Corte ha evidenziato che la rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla tempestività del ricorso per cassazione, in riferimento al c.d. termine lungo, non incide sulla necessità che i presupposti di fatto indicati dall’art. 327 c.p.c., comma 2, (nullità della citazione o della sua notificazione e conseguente mancata conoscenza del processo per proporre l’impugnazione tempestivamente) debbano essere allegati, a pena di inammissibilità, dal ricorrente nel ricorso stesso (Cass. n. 15635 del 2009). Nessun esito ha avuto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio disposto con ordinanza dell’8 luglio 2009, non essendo stato tale fascicolo reperito presso gli uffici del giudice di merito e la ricostruzione del medesimo ha permesso di acquisire solo una velina dell’atto di appello che non riproduce la relata di notifica.
V’è da dire che lo svolgimento del giudizio di merito, senza alcun rilievo da parte del giudice circa una “irregolarità” della notificazione, deve far presumere, in assenza di qualsiasi prova contraria, che la notifica fosse stata ritualmente eseguita.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011