Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21131 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24914/2018 proposto da:

K.M.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Paolo Alessandrini giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – K.M.M., cittadino pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione non svolge difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia:

A) Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan sulla base dei report allegati ed ai fatti denunciati ed in relazione alla mancata valutazione della documentazione offerta dal ricorrente a sostengo e conferma della propria vicenda personale.

B) Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4 della Direttiva Comunitaria 2004/83/CE del 29.04.2004 (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2011/95/UE), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè Direttiva Comunitaria 2005/85/CE (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2013/32/UE) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, nonchè con riferimento all’art. 8 della Dir. 2004/83/CE in merito allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi e agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo all’organo Amministrativo, prima, ed al Giudice, poi.

C) Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6 in merito al rigetto della istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla complessiva fattura del ricorso ed in particolare dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Stabilisce tale disposizione che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la norma, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame i motivi, in particolare il primo, trovano fondamento su non meglio identificati “report allegati”, non localizzati e peraltro neppure menzionati tra gli allegati elencati a pagina 16 del ricorso.

2.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è inammissibile.

2.1.1. – Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni:

-) è inammissibile perchè non si configura nè come censura di violazione di legge, nè come censura di omessa considerazione di un fatto controverso e decisivo, quanto al primo aspetto perchè non si misura affatto con il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, ma mira a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, quanto al secondo aspetto perchè non chiama in questione alcuno specifico fatto storico che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, ma si duole della mancata valutazione dei “report allegati”, che come si è detto non si sa neppure quali siano, e di generici “fatti denunciati”, fatti che invece la Corte ha scrutinato e ritenuto in breve riconducibili ad una vicenda strettamente privata consistente in divergenze familiari sull’opportunità di un matrimonio;

-) è inammissibile poichè solleva una questione nuova, quella del conflitto tra sunniti e sciiti in Pakistan, che non risulta affatto esaminata nella sentenza impugnata; a pagina 3 del ricorso si accenna al fatto che il ricorrente, islamico sunnita, avrebbe intrattenuto una relazione con una ragazza sciita, con la quale aveva poi contratto matrimonio, ma non è spiegato quando, dove e come siffatta circostanza dell’appartenenza religiosa sarebbe stata esplicitata in fase di merito;

-) è inammissibile perchè si disinteressa di una pur chiara ratio decidendi posta a fondamento della decisione della Corte territoriale, la quale ha osservato, a pagina 13, che il ricorrente, fatto segno a minacce di vendette da parte dei familiari della ragazza, non aveva reagito “come avrebbe dovuto, denunciando i fatti alla polizia e all’autorità giudiziaria, che nel Pakistan operano con apprezzabile grado di effettività ed efficienza”, con conseguente insussistenza del diritto alla protezione internazionale, la quale compete, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 a chi non può o, in determinati casi, non vuole avvalersi della protezione del proprio Paese;

-) è inammissibile perchè si disinteressa dell’ulteriore ratio decidendi enunciata dal giudice di merito, il quale facendo specifico riferimento a COI e rapporti EASO ha escluso che nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di fatto tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria;

-) è inammissibile perchè volto in sostanza a censurare la mancata osservanza, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall’art. 3 citato D.Lgs., cooperazione istruttoria alla quale il giudice non è però tenuto in caso di non credibilità del richiedente (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892), non credibilità nel caso di specie coperta dal giudicato, in ossequio al principio secondo cui, qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, nè sotto il profilo della violazione delle norme del processo, nè sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d’ufficio il giudicato (Cass. 22 gennaio 2007, n. 1284), avuto riguardo alla circostanza che il primo giudice aveva ritenuto contraddittorie le ricostruzioni storico-fattuali offerte dal richiedente e che, come risulta dalla sentenza impugnata, questi non aveva formulato censure specifiche alla motivazione fornita dal Tribunale in ordine all’inattendibilità della vicenda narrata (pagina 14 della sentenza della Corte d’appello).

2.1.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

La censura è nuovamente diretta a lamentare l’omesso azionamento del dovere di cooperazione istruttoria, dovere che:

-) non sussisteva, atteso il passaggio in giudicato della questione concernente la credibilità del richiedente;

-) la Corte d’appello ha nondimeno adempiuto, avendo preso in considerazione la documentazione concernente le condizioni del paese di provenienza, così da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, sicchè, in ogni caso, la censura non ha nulla a che vedere con la sostanza della decisione impugnata.

Dunque, anche in questo caso, sotto le spoglie della denuncia di violazione di legge si cela il tentativo di rimettere in discussione il giudizio di merito incensurabilmente compiuto dalla corte territoriale.

2.1.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Si fa in esso ampia confusione tra il principio del non refoulement ed il diritto alla protezione umanitaria.

Ma il primo evidentemente non è richiamato a proposito, una volta che il giudice di merito ha accertato che il Paese di provenienza è in grado di offrire al richiedente adeguata protezione.

Quanto al secondo la censura altro non è che un generico richiamo al principio di diritto, per altro al momento oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il riconoscimento della protezione umanitaria può discendere anche da una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine rispetto alla situazione di integrazione realizzata in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale: soltanto che nel caso di specie non è dato comprendere che cosa bisognerebbe comparare, visto che il motivo, al di là delle declamazioni di principio, non contiene il benchè minimo specifico riferimento alla individuale situazione di integrazione del ricorrente K.M.M. in Italia.

Anche nel corpo di detto motivo si fa riferimento al dovere di cooperazione istruttoria: che viceversa non è affatto pertinente, giacchè il richiedente non incontra alcun plausibile ostacolo all’allegare e provare la propria situazione di integrazione in Italia.

3. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA