Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21130 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21130 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26767-2011 proposto da:
LAZZARIN FRANCESCO LZZFNC57D10A4380, elettivamente
domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso
lo studio dell’avvocato FERRARI ELENA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PASSERO GIOVANNI giusta procura speciale a
margine del icorso;

– ricorrente contro
FONDIARIA SAI SPA, ZANON GIOVANNI;

– intimati avverso la sentenza n. 875/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 22/02/2011, depositata P11/04/2011;

QD15

Data pubblicazione: 16/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Bonfiglio Raffaele difensore del ricorrente che si
riporta ai motivi;

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 26767 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

13) R. G. n. 26767/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“i.— La sentenza impugnata, (C. App. Venezia, 11/04/11) ha rigettato nel
merito l’appello proposto al fine di ottenere la riforma della sentenza
di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto una corresponsabilità

del Tribunale di Padova di riconoscere un concorso di responsabilità dei
due conducenti, Zanon e Lazzarin. Inoltre, la Corte territoriale ha
condiviso, sia pure sulla base di una diversa motivazione, la decisione del
giudice di primo grado di distribuire la colpa tra i due conducenti nella
misura del 70 % in capo a Zanon e del 30 % in capo a Lazzarin.
2— La Reale ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 comma 2 c.c.
2.2. Contraddittoria e lacunosa motivazione in relazione al concorso
del signor Lazzarin nella causazione del sinistro oggetto di causa.
2.3. Omessa e contraddittoria motivazione in merito alla quantificazione del
concorso di colpa del signor Lazzarin.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1. L’art. 2054 comma 2 c.c. prevede che <>. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella
dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei conducenti
ovvero della colpa esclusiva dell’altro. Questa Corte (Cass. n.
9550/2009) ha affermato che <>) ha
costantemente opinato che la presunzione di uguale concorso di colpa dei
conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale

uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione
dell’evento dannoso. Per consolidata giurisprudenza, il mero
accertamento della colpa dei due conducenti (è stato accertato che
Zanon ha tenuto un comportamento colposo, violando la norma sul
diritto di precedenza) non comporta di per sé il superamento della
presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che
quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi
uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza (non
potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla
causazione dell’evento). Al riguardo, la Corte territoriale, facendo buon
governo degli esposti principi di diritto affermati da questa S.C., ha ritenuto
che il Lazzarin non avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a
velocità adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi
escludere la responsabilità colposa in concorso con Zanon. Per tali
considerazioni, il motivo di violazione e falsa applicazione
dell’art. 2054 c.c. è manifestamente infondato.
3.2. Il secondo motivo, che fa valere l’insufficienza e contraddittorietà della
motivazione sul punto della responsabilità concorrente del sig. Lazzarin, non
coglie nel segno. Infatti, esso non censura la ratio decidendi decisiva, in
quanto ai fini dell’affermazione di tale responsabilità è sufficiente (come già
esposto) che il Lazzarin non abbia fornito la prova liberatoria. In ogni caso,
questo punto appare sufficiente e congruamente motivato dalla Corte
veneziana e pertanto la valutazione delle risultanze istruttorie è
incensurabile in sede di legittimità, in specie ove si ritiene la positiva
sussistenza di parametri oggettivi, i quali inducono a ritenere che il Lazzarin
viaggiasse a velocità superiore al limite consentito, quali lo spazio di frenata
piuttosto lungo e la violenza dell’urto testimoniata dagli ingenti danni subiti
4

può essere superato anche dall’accertamento in concreto che la condotta di

dal motociclo dopo lo scontro.
3.3. Il terzo motivo, attinente alla quantificazione del riparto nel concorso di
colpa (sulla quale la Corte territoriale concorda col giudice di primo grado)
non è accoglibile, in quanto è inammissibile nella presente sede di
legittimità qualunque discorso relativo alla valutazione (di mero fatto)
relativa alla percentuale di apporto causale nella produzione dell’evento
dannoso da parte di ambedue i concorrenti, spettando tale incombenza al

4 — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto
dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo le argomentazioni
a base del ricorso. Queste, comunque, si basano e presuppongono tutte una
ricostruzione delle cause del sinistro non aderente all’accertamento
compiuto dai Giudici Territoriali. La memoria (punto 1), difatti, muove dal
presupposto, smentito dalla sentenza impugnata, che la condotta dello
Zanon fosse risultata del tutto assorbente nella causazione del sinistro. I
Giudici Territoriali, hanno, invece, accertato un concorso di responsabilità
del Lazzarin, seppure inferiore a quello dello Zanon. Ugualmente non
inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione gli altri due
punti della memoria, limitandosi a riproporre valutazioni di fatto
(ricostruzione della dinamica del sinistro e del concorso di colpa),
incensurabili in questa sede.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Presid

solo giudice del merito.

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