Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21130 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24271/2018 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Giannangeli

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS), cittadino ghanese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 29 maggio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo composito motivo con cui si denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5). Violazione di legge per mancata applicazione art. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6”, censurando la sentenza impugnata per non aver analizzato più attentamente la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, essendo il ricorrente soggetto vulnerabile “in considerazione della condizione di espatriato e della condizione di salute gravata sia da patologie fisiche… che da grave depressione”, e pertanto titolare, una volta giunto in Italia, come emergerebbe anche da taluni provvedimenti di merito richiamati, “del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria, affinchè gli sia garantito un livello di vita adeguato”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

A fronte della rubrica, nella quale si discorre della Convenzione di Ginevra e del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il motivo è in realtà tutto centrato sul diniego della sola protezione umanitaria, protezione che il giudice di merito ha denegato, ritenendo che il (OMISSIS) non fosse soggetto vulnerabile, secondo la previsione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, testo unico immigrazione, ove è contemplato il permesso di soggiorno nella ricorrenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Premesso che lo svolgimento di attività lavorativa in Italia -attività che peraltro, occorre precisare, non risulta il ricorrente abbia svolto o svolga nè dalla sentenza impugnata, nè da ricorso – non costituisce di per sè titolo per l’ottenimento della protezione richiesta, ha osservato la Corte territoriale che il ricorrente aveva allegato, quanto alle condizioni sanitarie, un generico stato depressivo, risultante da certificazione di un medico generico, correlato all’allontanamento dei suoi due figli, allegazione che mal si conciliava con la circostanza che essi fossero stati dichiarati adottabili in quanto in stato di abbandono proprio in ragione della negligente condotta dei genitori nei riguardi della prole.

L’epatite B dal quale il ricorrente risultava affetto, poi, bene avrebbe potuto essere curata anche ad (OMISSIS), città dalla quale egli proveniva.

Orbene, a fronte di tale motivazione, la censura, sotto la veste della denuncia di violazione di legge, non contenendo viceversa alcun argomento concernente il significato e la portata applicativa del citato art. 5, comma 6, mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, nell’avere escluso la sussistenza di una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Poichè la rubrica fa anche riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e poichè il motivo muove critiche, per quanto ampiamente generiche, al ragionamento svolto in fatto dal giudice di merito, occorre ancora dire che, nell’attuale configurazione, la norma richiamata non consente alla Corte di cassazione alcun sindacato motivazionale, al di fuori dell’omessa considerazione di uno specifico fatto storico decisivo e controverso, fatto qui non ricorrente, giacchè la Corte d’appello ha esaminato i fatti allegati dal ricorrente ed ha escluso la loro idoneità a fondare la domanda di protezione richiesta, salvo che la motivazione non risulti talmente carente dal risolversi in violazione del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e cioè violazione dello stesso obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dalla Costituzione, art. 111.

Ma anche l’esame della censura dall’angolo visuale dell’osservanza del c.d. “minimo costituzionale” non giova affatto al ricorrente, il quale, più che tentare di porre in evidenza ipotetiche gravi criticità del ragionamento svolto nella sentenza impugnata, tali da tradursi in sostanziale assenza della motivazione, si è genericamente limitato a riproporre argomenti di merito già esaminati dalla Corte d’appello, in particolare quello concernente la grave sofferenza indotta dalla “consapevolezza di aver perso il bambino”, senza neppure tentare di rispondere all’osservazione svolta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilità era da addebitare proprio alla circostanza che egli avesse trascurato i propri doveri di genitore.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA