Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21130 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4571/2018 proposto da:
Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A.,
I.I., elettivamente domiciliati in Rom, via Flaminia, 133, presso
lo studio dell’avvocato Andrea Giussani, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Raimondo Maggiore;
– ricorrenti –
contro
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB
elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista Matini 3,
presso lo studio dell’avvocato Salvatore Providenti, che la
rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al
ricorso, unitamente all’avvocato Paolo Palmisano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3083/2017 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/01/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado.
Fatto
CONSIDERATO
che:
– con atto depositato l’8 gennaio 2020 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– la controricorrente, con atto depositato il 22 gennaio 2020, ha dichiarato di accettare la rinuncia, aderendo espressamente alla richiesta di compensazione delle spese;
– conseguentemente la Corte provvede in conformità a tale richiesta, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c..
la Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020