Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2113 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato BEVILACQUA ANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARCELORMITTAL PIOMBINO S.P.A., già ARCELOR PIOMBINO S.P.A., già LA

MAGONA D’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAZZOTTA ORONZO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/10/2006 R.G.N. 756/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato TORRIERO CLAUDIO per delega RIZZOGLIO MIRCO;

udito l’Avvocato MAZZOTTA ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 maggio 2005 il Tribunale di Livorno dichiarava legittimo il licenziamento intimato a C.S. dal datore di lavoro, previa contestazione in data 9.5.2003; con la stessa sentenza il Tribunale revocava il decreto n. 95/2004 dello stesso Giudice con il quale il lavoratore aveva ingiunto a “La Magona d’italia s.p.a.” (poi Arcelor Piombino s.p.a.) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte in conseguenza della reintegra nel posto di lavoro disposta con provvedimento cautelare.

Il Tribunale, in particolare, riteneva raggiunta la prova sul fatto contestato e cioè l’avere il C. abbandonato anticipatamente il posto di lavoro e l’aver tentato di introdursi nel locale spogliatoio della fabbrica. Riteneva, ancora, il primo Giudice che l’atteggiamento tenuto dal C. deponesse per l’intenzione di impossessasi di oggetti o valori che i colleghi di lavoro lasciavano custoditi all’interno del locale e valutava il fatto come di tale gravità da legittimare la risoluzione del rapporto.

La sentenza veniva appellata dal lavoratore che svolgeva numerose censure. L’appellante in primo luogo deduceva come la condotta contestata non ricadesse sotto la previsione degli artt. 24 e 25 del CCNL e spiegava come non fosse stata raggiunta alcuna prova sulle reali intenzioni attribuitegli da datore di lavoro e dal Giudice.

Deduceva, ancora, di non aver avuto alcuna volontà di penetrare all’interno dei locali e di essersi arrampicato sulla finestra incuriosito da un rumore. Proponeva, infine, una diversa lettura del materiale istruttorio e chiedeva che la Corte volesse accogliere la domanda avanzata in primo grado.

Il datore di lavoro si costituiva, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; in via subordinata, negava la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli ex art. 18 s.l. e reiterava l’eccezione sull’aliunde perceptum. Con sentenza del 26 settembre – 23 ottobre 2006, l’adita Corte di Appello di Firenze, ritenuti provati, sulla base del materiale probatorio acquisito, gli addebiti contestati al C., rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre C.S. con due motivi. Resiste ArcelorMittal Piombino spa (già Arcelor Piombino spa) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine all’esame e la valutazione dei fatti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento:

a) sulla deposizione della guardia giurata Lepri, deposizione, a suo dire, inficiata da “una serie di congetture… totalmente sfornite di alcun supporto probatorio”;

b) sulla circostanza che presso gli spogliatoi si erano in precedenza verificati alcuni furti dagli armadietti degli operai, circostanza ritenuta irrilevante;

c) sulla sottovalutazione delle dichiarazioni del teste B., che avrebbe – a dire del ricorrente – “chiaramente ed esaustivamente spiegato i motivi per i quali si trovava in compagnia del C. presso gli spogliatoi della ditta convenuta”. Il motivo è privo di fondamento.

Va in proposito rammentato che – come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicalo dalle parti, perchè spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice de merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l’esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l’argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196).

Orbene, la Corte di Firenze, pur richiamando il rapporto di servizio reso dall’addetto alla vigilanza, L.R., al datore di lavoro, ha tenuto, per un verso, ad evidenziare che detto rapporto era stato confermato integralmente in sede di deposizione testimoniale e, per altro verso, a confrontare le circostanze, così acclarate, con gli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria, e, tra questi, la circostanza che il tipo di finestra (a ribalta) sul cui davanzale si era appollaiato il C. era aperta, cosicchè, introducendo la mano e sganciando il tirante il C. ben avrebbe potuto introdursi all’interno dei locali; la giustificazione offerta dal lavoratore – e, cioè, di essere montato sopra le transenne che portavano alla finestra per un suo abituale gesto istintivo – del tutto non credibile e risolventesi “in un ingenuo tentativo di nascondere ben altro”; le circostanze di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto.

Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata valorizza la pretestuosità e contraddittorietà delle giustificazioni addotte dal ricorrente, nelle varie occasioni in cui è stato chiamato a spiegare le ragioni del suo comportamento, pervenendo, nel quadro così delineato, al convincimento che fosse pienamente plausibile che il C., nell’accovacciarsi sulla balaustra della finestra avesse intenzione di penetrare nei locali ancora dello spogliatoio, dove in precedenza erano stati sottratti oggetti e valori appartenenti ad altri dipendenti.

Ragionevole appare, dunque, la deduzione operata dalla Corte fiorentina dal descritto complesso di circostanze, secondo cui il C. – con la complicità del B….intendeva introdursi negli spogliatoi o, quanto meno, verificare la possibilità di introdurvisi in un secondo momento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., degli artt. 24 e 25 CCNL metalmeccanico e art. 8 dello statuto dei lavoratori, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Anche questo motivo è privo di fondamento.

Deve, infatti, considerarsi che, in ordine alle conseguenze del comportamento contestato ed accertato, la Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che la sanzione espulsiva fosse senz’altro proporzionata al fatto nella sua potenzialità lesiva del rapporto fiduciario e nella irrilevanza della mancata configurazione di una fattispecie costituente reato (Cass. n. 5633/2001), in ragione della autonomia di valutazione sul piano del rapporto di lavoro. Ha aggiunto che la gravità del fatto – da valutarsi nella sua potenzialità (Cass. nn. 12263/2005, 14507/2003, 10996/2001, 15004/2000)- non rimaneva esclusa dalla dedotta inidoneità concreta a porre in essere un atto lesivo del patrimonio (Cass. n. 11430/2006, Cass. n. 7724/2004, Cass. n. 444/2003), essendo rilevante, ai fini della giusta causa, il contenuto de comportamento e la sua qualificazione rispetto al rapporto fiduciario, con riferimento al quale l’essersi allontanato senza alcuna autorizzazione e l’essere stato sorpreso nei locali di pertinenza della fabbrica in atteggiamento inequivocabilmente sospetto costituiva comportamento rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c..

Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice a qua ha espressamente tenuto conto, in ragione della necessaria valutazione di tutti gli elementi del caso concreto (Cass. nn., 1475/2004, 237/2003, 5943/2002), che il C. aveva posto in essere il comportamento contestato dopo essersi allontanato circa un’ora prima della fine del turno senza aver richiesto alcuna autorizzazione; circostanza, questa, che, all’evidenza, deponeva per una preordinazione al compimento di attività non palesabili. D’altro canto l’atteggiamento nel quale era stato sorpreso (del tutto privo di una giustificazione diversa da quella del tentativo di introduzione nel locale) ed il comportamento tenuto subito dopo il fatto, connotato dall’aver fornito spiegazioni contraddittorie ed inverosimili e dal tentativo di impedire l’identificazione del B., qualificavano il fatto, anche sul piano soggettivo, come di particolare gravità.

Quanto alle ulteriori osservazioni del ricorrente, va osservato che, mentre per un verso, il richiamo all’art. 8 dello statuto dei lavoratori, che fa divieto al datore di indagare sulle opinioni del lavoratore e su fatti non rilevanti ai fini dell’assunzione, appare inappropriato, per altro verso, privo di consistenza risulta il riferimento alla violazione della clausola contrattuale che identifica i fatti che abilitano il datore a procedere al recesso per giusta causa.

La clausola, infatti, nel richiamare la nozione di “grave nocumento morale” che il comportamento del lavoratore abbia provocato al datore di lavoro intende, all’evidenza, fare riferimento alla lesione del presupposto fiduciario del rapporto, collocandosi, in tal modo, sul piano concettuale, all’interno della nozione di giusta causa, offerta dall’art. 2119 c.c., sulla cui base la Corte fiorentina ha proceduto al suo giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare, facendo riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all’entità della mancanza considerata non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, all’intensità dell’elemento intenzionale e al grado di quello colposo (v., Cass., 12263/2005).

Per quanto precede, non ravvisandosi nella impugnata pronuncia, le lamentate violazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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