Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2113 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14893/2016 proposto da:
Impresa Grassetto S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci
n. 1, presso lo studio dell’avvocato Alessandri Alessandro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ciani Mauro, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 217/2015 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede il rigetto
del ricorso.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Impresa Grassetto SPA in liquidazione (di seguito, Impresa o società) ha proposto ricorso per cassazione con sette mezzi, seguito da memoria, avverso la sentenza della Corte distrettuale di Caltanissetta, in epigrafe indicata, nei confronti dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana, che ha replicato con controricorso.
La controversia venne originariamente promossa, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, dall’Impresa Grassetto nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Altesina e dell’Alto Dittaino in liquidazione, del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, della Regione Sicilia, del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, del Ministero dei Lavori Pubblici, dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia per ottenere: i) il risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dei lavori di costruzione di un serbatoio sul (OMISSIS) di cui al contratto di appalto in data 7/12/1984, oltre rivalutazione monetaria di interessi dal dovuto al saldo; ii) il pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione e pagamento dei compensi maturati in corso d’opera in relazione a stati di avanzamento e SAL finiti; iii) il pagamento dell’attività di manutenzione eseguita fino al (OMISSIS); iv) i maggiori o minori importi risultanti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In primo grado, con sentenza non definitiva venne accertato il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti ad eccezione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (di seguito, Assessorato Regionale). Con sentenza definitiva il convenuto Assessorato Regionale venne condannato a pagare in favore dell’impresa Grassetto la somma di Euro 2.485.727,40, con gli interessi al tasso legale dal 1/3/1997, oltre alle spese processuali e di CTU. In particolare, il giudice di primo grado ritenne il diritto al risarcimento del danno in favore dell’Impressa conseguente alla sospensione dei lavori dal (OMISSIS), sospensione dovuta alla redazione in data 7/2/1987 da parte della stazione appaltante di perizia di variante relativa a modifiche della nuova dislocazione delle cave del materiale, di adeguamento di un tratto di strada di accesso alla diga, di adeguamento di spese dovute a modifiche sugli organi di scarico, di sistemazione delle sponde a monte della diga. Ritenne, in particolare, il decidente che la sospensione dei lavori fosse stata disposta per supplire a carenze progettuali, integrando così gli estremi del comportamento negligente da parte dell’amministrazione appaltante. Liquidò pertanto con riferimento a tale sospensione le seguenti voci di danno: maggiori ed indebite spese generali quantificate in Euro 30.990,16=; mancato utile quantificato in Euro 575.413,65=; ammortamento dei costi del personale e delle attrezzature quantificato in Euro 1.943,38=; liquidò altresì gli interessi per mancata contabilizzazione e pagamento degli stati di avanzamento e dei SAL nell’importo di Euro 1.388.370,47=; liquidò infine il compenso dovuto a parte attrice per l’attività di manutenzione eseguita fino al (OMISSIS), quantificato nella somma di Euro 69.009,74=.
La Corte di appello, investita del gravame proposto dall’Assessorato Regionale, lo ha parzialmente accolto, riformando la prima decisione, mentre ha ritenuto infondato l’appello incidentale proposto dall’Impresa, ed ha condannato l’Assessorato regionale al pagamento della sola somma di Euro 69.009,74=, oltre interessi legali, per l’attività di manutenzione eseguita.
Segnatamente, la Corte di appello, dopo avere confermato la legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale, attraverso la dettagliata ricostruzione dell’articolata vicenda contrattuale intercorsa tra le parti in un lungo arco temporale (stipula del contratto di appalto 7/12/1984 – atto di sottomissione del 14/7/1989 – secondo atto aggiunto al contratto del 19/12/1990 – consegna effettiva dei lavori eseguiti dall’appaltatrice 18/10/1994) e dei diversi atti che lo avevano contraddistinto, ha disatteso per la maggior parte le domande avanzate dall’Impresa. In particolare, ha affermato che l’appello era parzialmente fondato sotto il profilo “dell’intervenuta rinunzia al ristoro di eventuali danni derivanti da ritardi nell’esecuzione dei lavori da parte della impresa Grassetto SPA, sulla scorta di accordi contrattuali successivi rispetto alla stipula dell’originario contratto di appalto, con previsione di omnicomprensività dei nuovi corrispettivi previsti per il completamento dei lavori” (fol. 15 della sent. imp.), sulla scorta della valutazione dei diritti azionati dall’Impresa “alla luce della regolamentazione contrattale vigente tra le parti, per come desumibile da una lettura sistematica e coordinata dei diversi momenti negoziali intervenuti” (ibidem).
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo l’Impresa Grassetto SPA, in liquidazione, ha dedotto error in procedendo, in particolare per violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., e del sistema delle preclusioni endoprocessuali del primo e secondo grado di giudizio. A parere della ricorrente la Corte d’appello di Caltanissetta erroneamente ha statuito che il secondo atto aggiuntivo al contratto, redatto il 19/12/1990, conteneva la rinuncia tacita dell’appaltatore agli indennizzi per sospensione illegittima dei lavori di appalto ascrivibile all’appaltante, in quanto – nonostante nessuna deduzione e allegazione fosse stata fatta a riguardo da parte convenuta in primo grado – solo con l’atto di appello l’Assessorato Regionale aveva invocato tale rinuncia, contenuta nell’art. 6 del citato atto 19.12.1990.
La ricorrente sostiene che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché aveva proposto un’eccezione nuova (pretesa rinuncia implicita alla riserva da sospensione illegittima), sollevata in violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, che comportava una illegittima modifica del petitum e della causa petendi irrevocabilmente fissate in primo grado; si duole che in tal modo la Corte distrettuale abbia introdotto nuovi temi di indagine, in violazione del divieto di sollevare in appello non solo le eccezioni in senso stretto, ma anche quelle che, pur se rilevabili d’ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado ed introducono nuovi temi di indagine.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. “Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza.” (Cass. n. 5409 del 25/02/2019): pertanto, “Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. n. 14284 del 04/06/2018; Cass. n. 15300 del 12/07/2011; cfr. Cass. n. 23490 del 27/10/2020; Cass. n. 9917 del 16/04/2008).
1.4. La Corte di appello, nel presente caso, lungi dall’esaminare fatti nuovi o avere dato spazio a nuovi temi di indagine, ha svolto le sue valutazioni in merito al complessivo materiale allegativo e probatorio versato tempestivamente in atti dalle parti, sino dal primo grado, (contratti, convenzioni, atti aggiunti, etc.) ed esaminabile dal giudice del gravame; ne ha apprezzato il complessivo contenuto, come era suo onere, anche a prescindere da specifiche eccezioni di parte, al fine di accertare la fondatezza o meno delle domande proposte dall’Impresa, senza che sia riscontrabile alcuna modifica del petitum e della causa petendi, al contrario di quanto erroneamente assume la ricorrente, e senza che sia ravvisabile alcuna delle violazioni denunciate.
2.1. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato l’art. 6 dell’atto aggiuntivo del 19/12/1990, come rinuncia implicita dell’appaltatore agli indennizzi maturati in epoca precedente al 20/7/1989 per sospensione illegittima dei lavori, tramite l’indebita applicazione del canone dell’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c. e di quella sistematica ex art. 1363 c.c..
La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia interpretato l’art. 6 cit., senza limitarsi all’interpretazione letterale, ma integrandola in via sistematica con altra clausola del testo negoziale.
In particolare, assume che l’interpretazione letterale avvalorata dalla Corte di appello non è convincente perché rende inesplicabile la previsione del termine di decorrenza della rinuncia e che l’interpretazione sistematica non è condivisibile perché presuppone che l’Impresa per eseguire nuovi lavori, abbia rinunciato a riserve di valore superiore al triplo del corrispettivo previsto per i nuovi lavori.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Risulta preliminare premettere in fatto che, come dettagliatamente illustrato nella sentenza impugnata (fol. 16/19), senza che sul punto si riscontri alcuna contestazione, nel 1982/1983 la Cassa del Mezzogiorno approvò i lavori relativi all’invaso (OMISSIS) e ne affidò la concessione al Consorzio di Bonifica dell’Altesino e dell’Alto Dittaino; quest’ultimo, a seguito dell’espletamento dii licitazione privata, stipulò in data 7/12/1984 il contratto di appalto con l’Impresa Grassetto, risultata aggiudicataria. Per esigenze emerse durante l’esecuzione dei lavori venne redatta nel febbraio 1987 una perizia di variante e suppletiva; con Delib. 19 aprile 1989, l’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno approvò la perizia di variante e dispose il trasferimento di tutte le attività, competenze ed occorrenze finanziarie al Consorzio. Con atto di sottomissione in data 14/7/1989 l’Impresa si obbligò ad accettare i lavori di variante e suppletive. In data 20/7/1989 venne stipulato l’atto di trasferimento dall’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno al Consorzio. Nell’ottobre 1989 la Direzione dei lavori per incarico del Consorzio ebbe a predisporre una seconda perizia di variante, integrativa alla perizia del primo stralcio del luglio 1989. L’Impresa si dichiarò disposta ad eseguire i lavori integrativi a forfait – prezzo chiuso, chiavi in mano – nonché le opere complementari ed interconnesse con offerta definitiva in data 27/11/1990.
L’affidamento dei lavori integrativi avvenne a trattativa privata ed in data 28/11/1990 venne redatto un verbale tra il Consorzio e l’Impresa, con cui furono definite le condizioni dell’accordo. In data 19/12/1990 venne stipulato tra il Consorzio e l’Impresa la convenzione per l’affidamento dei lavori. Detto accordo conteneva l’art. 6, sulla cui interpretazione si controverte.
2.4. E’ opportuno, quindi, ricordare che l’art. 3 della convenzione del 1990 prevede “L’impresa espressamente riconosce e dichiara che l’importo forfettario di cui sopra comprende, tra l’altro, il costo di completamento dei lavori, come da perizia, nonché le categorie di
lavori e forniture di cui al precedente art. 2, adeguamenti dovuti a deficienze progettuali…” e l’art. 6 cit. stabilisce “Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Impresa Grassetto rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità a decorrere dalla data di stipula della convenzione tra l’Agenzia ed il Consorzio e dichiara di non avere più nulla a pretendere per tale titolo” (fol. 19 della sent. imp.).
2.5. Sulla scorta della complessa vicenda contrattuale così ricostruita, la Corte di appello ha evidenziato la singolarità della speciale disciplina applicata nel caso in esame, in base alla quale era stato consentito l’affidamento diretto di lavori su di una originaria licitazione privata ed ha rimarcato che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellata Grassetto, il Consorzio era concessionario per l’esecuzione dei lavori sin dalla stipula del contratto di appalto e che il rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva tra la Cassa del Mezzogiorno ed il Consorzio “non poteva ragionevolmente vedere un interessamento del privato ai fini della tutela della specifica posizione del concessionario nell’ambito di un rapporto pubblicistico” (fol. 20 della sent. In tal modo ha contrastato l’interpretazione dell’art. 6 sostenuta dall’Impresa, secondo la quale la rinuncia alle riserve contenuta nell’art. 6 aveva lo scopo di evitare al Consorzio l’assunzione in proprio di responsabilità ed oneri non conosciuti in quanto maturati tra il momento in cui lo stesso Consorzio era divenuto giuridicamente e finanziariamente unico responsabile della commessa ed il momento in cui ciò era divenuto opponibile all’impresa mediante la stipula della convenzione di dicembre 1990.
Ha quindi puntualizzato che, disattesa l’interpretazione propugnata dall’Impresa, la clausola 6 doveva essere interpretata, in coerenza con l’effettiva volontà delle parti, anche in relazione al concreto sviluppo contrattuale.
In sintesi, la Corte di appello, valorizzando l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del bacino con aggiudicazione diretta e la natura integrativa e, anche, sostitutiva della convenzione del dicembre 1989, ha interpretato la clausola n. 6 nel senso che “la rinunzia alle riserve di cui in convenzione si riferisca a riserve iscritte nel registro in precedenza, con indicazione della decorrenza della rinunzia stessa dalla data del 20/7/1989, data che segnava la formalizzazione del rapporto tra il nuovo ente concedente Agensud (succeduto alla Cassa per il Mezzogiorno) ed il concessionario Consorzio. Secondo tale interpretazione, da ritenersi preferibile siccome coerente con la ritenuta volontà delle parti, considerata la previsione negoziale complessiva, la rinunzia dovrebbe intendersi sostanzialmente estesa alle riserve iscritte prima di tale data, con la precisazione che per tale titolo l’impresa non ha più nulla a pretendere. Per i lavori successivi deve per contro richiamarsi l’assunzione degli oneri per eventuali deficienze progettuali” (fol. 21 della sent. imp.).
2.6. Occorre ora ricordare, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni (Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 25432/2020; Cass. n. 14938/2018, Cass. n. 25470/2019) che l’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del comune intento perseguito dalle parti in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la trascrizione, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, del testo dell’atto nella parte in questione, la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate e la puntualizzazione del modo e delle considerazioni in base alle quali il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 297/2021; Cass. n. 16175/2021; ex plurimis, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione).
Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 10891/2016).
2.7. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che la censura si risolve nella prospettazione di una diversa lettura dell’art. 6 dell’atto del dicembre 1990.
Ne consegue, innanzi tutto, che – a differenza di quanto assume la ricorrente – la Corte di appello non ha ravvisato alcuna rinuncia “implicita”, ma ha interpretato la clausola 6, che prevede una rinuncia esplicita ed ha compiuto un’interpretazione sia letterale che sistematica, in linea con i criteri indicati nelle norme evocate, affermando che il termine di decorrenza indicato (20/7/1989) riguardava l’efficacia della rinuncia e non la data di iscrizione delle riserve rinunciate.
In definitiva, il giudice del gravame ha offerto una ricostruzione del contenuto di detta disposizione, fornendo una motivazione argomentata e logica con la quale ha collocato la clausola da interpretare nell’ambito della complessa vicenda contrattuale di cui il Consorzio è stato parte sin dall’inizio; ha rimarcato che le diverse modifiche contrattuali intervenute nel corso del tempo erano state connotate dal passaggio dell’aggiudicazione dalla licitazione privata all’assegnazione a trattativa privata; ha evidenziato che la ricorrente aveva rinunciato a chiedere ulteriori importi, al di fuori dell’importo globale forfettario stabilito, anche ove conseguenti ad adeguamenti dovuti a deficienze progettuali, e ciò senza che sia evincibile la violazione dei canoni ermeneutici indicati.
Si deve, peraltro, osservare che, nonostante la motivazione sia articolata in plurimi e progressivi passaggi, la censura è stata focalizzata solo sull’art. 6, con evidenti ricadute anche sul piano dell’ammissibilità del motivo, e che questo è sostanzialmente svolto attraverso una mera asserzione in merito alla logicità della interpretazione proposta dalla ricorrente – nemmeno illustrata nel motivo – ed attraverso una sorta di domanda retorica in ordine al carattere svantaggioso della rinuncia (come interpretata dalla Corte di appello) per l’Impresa, interrogazione che si basa su fatti che non hanno costituito oggetto dell’accertamento di merito, essendo stata travolta la pronuncia di primo grado dalla sentenza di appello.
3.1. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., e del sistema delle preclusioni endoprocessuali del primo e del secondo grado di giudizio, per avere la Corte d’appello considerato tardiva la riserva sulla sospensione illegittima dei lavori, nonostante nessuna deduzione e allegazione fosse stata fatta a riguardo da parte convenuta in primo grado.
Dopo avere ricordato che solo in secondo grado l’Assessorato aveva sostenuto – sia pure erroneamente, a dire della ricorrente che l’appaltatore era soggetto a decadenza dalla facoltà di iscrivere riserve continuative sulla sospensione illegittima dei lavori dopo l’emissione del verbale di sospensione, l’Impresa Grassetto si duole che la Corte distrettuale abbia invece deciso in maniera autonoma, ravvisando la tardività dell’iscrizione della riserva R.D. n. 350 del 1985, ex art. 54 e la consequenziale decadenza dal diritto di far valere la relativa domanda, senza che fosse stata tempestivamente e formalmente contestata dall’amministrazione l’inosservanza del detto termine decadenziale, pur trattandosi di diritti disponibili.
3.2. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per extrapetizione e violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.. La ricorrente, in merito alla medesima statuizione criticata con il terzo motivo, si duole che la Corte nissena abbia ritenuto inopponibile la riserva per sospensione illegittima, nonostante parte convenuta nulla avesse contestato sul punto ed avesse tardivamente allegato in secondo grado solo la (inesistente – a suo parere) intempestività della riserva perché iscritta dopo l’emissione del verbale di sospensione dei lavori.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto relativi alla medesima statuizione, anche se astrattamente fondati, vanno dichiarati assorbiti a seguito della pronuncia di infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto la ratio decidendi relativa alla tardiva iscrizione delle riserve è ulteriore rispetto alla decisiva ratio della rinuncia alle stesse, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, con l’effetto che i motivi terzo e quarto, anche ove accolti, non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della seconda censura, già rigettata (Cass. n. 15399/2018; Cass. n. 15350/2017; Cass. n. 21490/2005).
4.1. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per extrapetizione e violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c..
La ricorrente di duole che la Corte distrettuale abbia erroneamente desunto dal primo atto aggiuntivo al contratto, del 14/7/1989, la rinuncia contrattuale implicita dell’appaltatore agli indennizzi per sospensione illegittima dei lavori, nonostante nessuna deduzione e allegazione fosse stata fatta a riguardo da parte convenuta, né in primo, né in secondo grado. Ritiene che la deduzione per saltum costituisca violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 115 c.p.c.. Osserva che se il contraddittorio si fosse sviluppato sul punto in primo grado, avrebbe potuto chiarire ogni dubbio e rimarca che sul testo del primo atto aggiunto nessuna allegazione o deduzione era stata fatta da controparte per tutto l’arco del giudizio.
4.2. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, artt. 1362 e 1366 c.c., in relazione alla medesima statuizione per avere la Corte distrettuale ravvisato nel primo atto aggiuntivo al contratto una ulteriore rinuncia contrattuale implicita dell’appaltatore agli indennizzi per sospensione illegittima dei lavori, tramite l’indebita applicazione del canone di buona fede.
4.3. I motivi quinto e sesto, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
Detti motivi fanno leva sulla impossibilità di rilevare di ufficio le rinunce ravvisate implicitamente dalla Corte territoriale nell’atto aggiuntivo 14.7.1989.
Come osservato anche dalla Procura Generale, stante quanto sopra esposto relativamente all’atto aggiuntivo 19.12.1990, è chiaro che ogni riserva espressa precedentemente al 20.7.1989 doveva ritenersi comunque travolta dall’art. 6 sopra citato.
5.1. Con il settimo motivo si denuncia l’omissione integrale della motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in merito al mancato riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento.
La ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia statuito la pretesa rinuncia dell’appaltatore agli interessi per ritardata contabilizzazione e pagamento dei SAL, maturati in corso d’opera mediante pronuncia desumibile esclusivamente dal dispositivo della sentenza.
5.2. Il motivo è infondato.
5.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 21/53/2020), non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass. n. 7662/2020).
Pur prendendo atto che la sentenza sul punto criticato si esprime in maniera stringata e non particolarmente limpida, in quanto afferma “Escluse le ulteriori voci di liquidazione di cui alla sentenza di primo grado connesse ai danni da ritardo nell’esecuzione dei lavori, considerata la natura omnicomprensiva dei corrispettivi previsti in sede di estendimento, residua dunque la sola problematica relativa ai lavori di manutenzione” (fol. 25 della sent. imp.), unica voce, quest’ultima, che – a seguito del parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Assessorato regionale – risulta confermata rispetto alla pronuncia di primo grado, va osservato che la censura non coglie nel segno.
Invero, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la motivazione, pur implicita, è direttamente desumibile dalla chiara statuizione fondata su due elementi: i) l’affermazione della natura omnicomprensiva dei corrispettivi previsti in sede di estendimento sulla quale la Corte di appello si è lungamente soffermata nell’ampia disamina dei plurimi accordi intervenuti tra le parti; ii) l’accertamento che l’unica voce residua è quella per lavori di manutenzione, così accogliendo una tesi incompatibile con la pretesa fatta valere dalla società.
Tale conclusione non è smentita dal riferimento ai “danni da ritardo nell’esecuzione dei lavori”, in quanto l’omessa indicazione degli interessi per ritardata contabilizzazione e pagamento dei SAL è assorbita, dalle due statuizioni successive, tra di loro complementari, che non lasciano dubbi sia sull’esclusione di quest’ultima voce, sia sulla motivazione di tale esclusione.
6. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo, assorbiti i motivi terzo e quarto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022