Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21129 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 22/07/2021), n.21129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22894/2015 R.G. proposto da:

Risanamento s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Cristiano Caumont Caimi, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia,

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma via

della Consulta 1/B;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Gustavo Visentini e Alfonso Papa Malatesta, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma piazza Barberini 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 603/32/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 23 febbraio 2015;

Sentita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 14

aprile 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

RITENUTO

che Risanamento s.p.a. ha impugnato la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord s.p.a., a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, in relazione a tre avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate, per IVA ed IRAP, anni d’imposta 2005 e 2006;

che l’impugnazione è stata integralmente respinta in primo grado;

che proposto appello dalla Risanamento s.p.a., con sentenza resa il giorno 23 febbraio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia lo ha respinto;

che avverso la detta sentenza, Risanamento s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso Equitalia Nord s.p.a.;

che le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

che nella sua memoria Risanamento s.p.a. invoca l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata nelle more del processo interamente sgravata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione – avente causa di Equitalia Nord s.p.a. – la cartella di pagamento qui impugnata;

che, pertanto, può senz’altro dichiararsi cessata la materia del contendere, restando le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.

che, infine, nulla va statuito sul raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo la disposizione applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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