Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21129 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. un., 02/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 450/2020 proposto da:

GRUPPO MERCANTILE SERVIZI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO RAGOZZINO;

– ricorrente –

contro

VODAFONE ITALIA S.P.A., (già Vodafone Omnitel B.V.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA LAIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MONTE SAN VITO;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2106/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con contratto concluso il 9 agosto 2007, il Comune di Monte San Vito (AN) concedeva in locazione a Vodafone Italia S.p.A. una piccola area comunale con sovrastante serbatoio, sul quale veniva installata una stazione radio per le telecomunicazioni mobili;

2. che, a seguito della riscrittura del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 93, comma 1, ad opera del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, art. 68, per cui “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, nel luglio 2014 Vodafone Italia S.p.A. comunicava al Comune di Monte San Vito di essere soltanto disponibile a pagare l’imposta dovuta per l’occupazione di area pubblica, da determinarsi in quella minima prevista dalla normativa TOSAP, non più i canoni di locazione;

3. che, con scrittura privata del 10 giugno 2015, Vodafone Italia S.p.A. cedeva il contratto di locazione alla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., incaricata della demolizione della stazione radio e del ripristino dell’area comunale sulla quale era stata installata;

4. che il Comune di Monte San Vito ingiungeva alla Gruppo Mercatile Servizi S.r.l., nella qualità di cessionaria del contratto di locazione, il pagamento dei canoni maturati dal 10 giugno 2015 al 31 agosto 2016;

5. che la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. opponeva l’ingiunzione davanti al Tribunale di Ancona, osservando di non essere cessionaria del contratto di locazione, bensì di aver ricevuto in appalto le opere di dismissione della stazione radio, di non essere perciò tenuta al pagamento dei canoni; il Comune di Monte San Vito si costituiva per resistere;

6. che, a seguito di istanza formulata dalla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., veniva autorizzata la chiamata “a manleva” di Vodafone Italia S.p.A.;

7. che con l’atto di costituzione Vodafone Italia S.p.A. eccepiva “in via pregiudiziale” il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo; in sintesi, Vodafone Italia S.p.A. deduceva che, al di là del nomen iuris utilizzato in contratto, il Comune di Monte San Vito aveva in realtà dato in concessione l’area sulla quale era stata montata la stazione radio; una concessione da considerarsi invalida perchè “in contrasto” con il D.Lgs. n. 259 cit., art. 93, comma 1, norma imperativa, avente carattere retroattivo, che vietava in modo assoluto l’imposizione di canoni; e che, pertanto, essendo oggetto di controversia la legittimità di tale concessione, avrebbe dovuto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, in forza di quanto stabilito dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. b);

8. che il giudice incaricato della trattazione della controversia, “ritenuto che l’eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione era potenzialmente idonea a definire il giudizio”, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 27 novembre 2019;

9. che la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. proponeva ricorso preventivo di giurisdizione, insistendo affinchè fosse dichiarata quella del giudice ordinario, mentre Vodafone Italia S.p.A. resisteva controricorso e il Comune di Monte San Vito non presentava difese.

10. che il pubblico ministero, nelle sue requisitorie scritte, chiedeva che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

11. che deve essere disattesa l’eccezione preliminare di Vodafone Italia S.p.A., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza; a riguardo, dovendosi rilevare che il ricorso si fonda su fatti pacifici, per l’essenziale precisati nel corso dell’illustrazione dello stesso, nemmeno messi in discussione da Vodafone Italia S.p.A., soltanto trattati in punto di diritto, per cui la Corte è stata messa in condizione di decidere con cognizione di causa;

12. che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della evidente circostanza che il petitum sostanziale richiesto dalla Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. non è consistito nel mettere in discussione la legittimità del contratto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e Vodafone Italia S.p.A., comunque lo stesso debba andare qualificato; difatti, come risulta palese, la Gruppo Mercantile Servizi S.r.l. ha invece sostenuto di non essere tenuta al pagamento dei canoni, per non essere mai succeduta in questo originario accordo, prospettando di avere in realtà ricevuto l’incarico di demolire la stazione radio con autonomo contratto d’appalto; quindi, nella sostanza, coinvolgendo nella domanda soltanto la questione della debenza dei canoni, sotto il particolare profilo della mancanza di titolarità del rapporto controverso; e, quindi, senza mai contestare il patto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e Vodafone Italia S.p.A.;

13. che anche le difese di Vodafone Italia S.p.A., del resto, non paiono mettere in discussione la validità del contratto di locazione, comunque lo stesso debba essere qualificato; in effetti, a ben vedere, le eccezioni formulate da Vodafone Italia S.p.A. non sono nel senso di contestare la legittimità della concessione dell’area, difatti mai si sostiene che l’occupazione demaniale sia stata illecitamente permessa; invero, le eccezioni di Vodafone Italia S.p.A. sono state soltanto dirette a contestare l’obbligo del pagamento di canoni, a seguito dell’espresso e assoluto divieto contenuto nello ius superveniens;

14. che, per quanto sopra evidenziato, quello che forma oggetto di lite è quindi esclusivamente l’obbligazione di pagamento dei canoni, non la validità del patto o provvedimento sottostante; e, come noto, le questioni che attengono all’obbligo di pagamento dei canoni “concessori” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 10536 del 2018; Cass. sez. un. 2730 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese del presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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