Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21128 del 16/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21128 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso 19327-2011 proposto da:
FISICHELLA ANNA CHIARA FSCNCH82T62D969C,
BURLANDO MARIA IVANA BRLMVN45P46D969N,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73,
presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA, che le rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MILANI LUCA, CARBONARO
LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI SPA 00818570012,
CANEPA SERGIO MARTIN CNPSGM74C10Z611F,
LEYTON SARMIENTO ARMANDO LYTRND80S23Z605T;
– intimati –
Data pubblicazione: 16/09/2013
avverso la sentenza n. 609/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 18.5.2010, depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
APICE.
Ric. 2011 n. 19327 sez. M3 – ud. 06-06-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
19327/2011
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria
relazione del seguente tenore:
<
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 2 ° MOTIVO denunziano <
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ha respinto il gravame interposto dalle sig. Maria Ivana
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nonché <
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° MOTIVO denunziano «violazione e falsa
alla prova rilevante e decisiva: art. 360 n. 3 c.p.c.>>,
nonché <
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Il
ricorso
si
appalesa
sotto
plurimi
profili
inammissibile.
Esso risulta anzitutto formulato in violazione del
requisito richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso
che le ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito [ es., al <
<
precisate in primo grado, alla sentenza di primo grado, alle
<
<
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applicazione di norme di diritto – Violazione del diritto
19327/2011
lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220
), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente
acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157
), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non pongono invero questa Corte nella
condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in
ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
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individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
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ricorso ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-1 apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851).
Il motivo risulta altresì non recare nemmeno l’indicazione
delle norme asseritamente violate, le censure non risultando
pertanto formulate in modo chiaro ed intellegibile, sicché
questa Corte non viene posta in grado di orientarsi tra le
argomentazioni, nell’indistinzione delle questioni di fatto e
di diritto, in base alle quali le ricorrenti ritengono di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n.
7851 ), e di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificarne il fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;
Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio
di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003,
n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
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essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi
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Deve porsi infine in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi
è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
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e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
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rilevato che a seguito della discussione sul ricorso
tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto
che
il
ricorso
va
pertanto
dichiarato
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia
in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo
gli intimati svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 6/6/2013
inammissibile;