Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21128 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/09/2017), n. 21128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13184/2016 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II, n. 54, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10145/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.R. di avviso di accertamento a carico del defunto coniuge relativo ad Irpef 2007, la contribuente ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a. (che non resistono) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. campana, rigettandone l’appello, confermava la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo con il quale si deduce l’invalidità della sentenza per erroneità e contraddittorietà manifesta, omesso esame di una circostanza decisiva del giudizio ed omissione di pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 c.p.c. nonchè violazione dei principi relativi alla capacità contributiva (art. 53 Cost.) è inammissibile alla luce dei principi reiteratamente ribaditi da questa Corte (cfr., tra le tante, sentenza n. 18021 del 14/09/2016) secondo cui “nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure”.
1.1. Peraltro, anche a volere interpretare il ricorso e ritenere che, con il mezzo, si sia voluto censurare l’error in procedendo commesso dal Giudice di appello per avere ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione siccome nuovo, il motivo è, comunque, infondato.
1.2. Ed invero, nella stessa narrazione effettuata in ricorso, il contribuente dà atto che la questione oggetto del motivo di appello venne introdotta non con il ricorso introduttivo ma inammissibilmente in sede di memorie illustrative. Ne consegue la correttezza sul punto della sentenza impugnata.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte delle intimate.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017