Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21128 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso n. 25103/18 proposto da:

-) H.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Lero n.

14, presso l’avvocato Di Meo Virgilio e difeso dall’avv. Christian

Rucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 20 luglio 2018 n.

1507;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico o della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(b) in subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che suo padre era stato rapito da una associazione criminale; che egli informò dell’accaduto la polizia, la quale tese un agguato ai rapitori nel luogo convenuto per la consegna del riscatto; in quell’occasione vi fu uno scontro a fuoco nel quale morirono due dei rapitori; che l’associazione criminale in conseguenza uccise il padre dell’odierno ricorrente, devastò il negozio di quest’ultimo e lo minacciò di morte. In conseguenza di tali fatti l’odierno ricorrente decise di lasciare il suo paese.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza; avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 3.8.2017.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 20.7.2018 rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che:

a) il racconto dell’istante fosse contraddittorio, generico e non circostanziato;

b) in ogni caso non era dimostrata la sussistenza di nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed in particolare d’una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria;

c) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè non risultava che il ricorrente fosse esposto a lesioni dei diritti umani di particolare gravità.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3e 14.

Deduce, da un lato, che in Nigeria sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge per accordare alle persone provenienti da quel paese la protezione – quanto meno – sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, all’art. 14 (ed in particolare una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato); dall’altro lato deduce che la Corte d’appello erroneamente avrebbe ritenuto non attendibile la versione dei fatti narrata dal richiedente.

1.2. Nella parte in cui censura il giudizio di attendibilità del ricorrente, formulato dalla Corte d’appello, il motivo è inammissibile.

Stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte.

Nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale.

Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

1.3. Nella parte in cui censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 de4l 2007, ex art. 14, lett. (c), il motivo è invece infondato.

Lo stabilire se in un determinato Paese, od in una sua parte, sussista o non sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto amato è un accertamento di fatto, non certo una valutazione in diritto.

Tale valutazione, riservata al giudice di merito, può essere sindacata in sede di legittimità solo quando il giudice di merito, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria, rigetti la domanda perchè non provata, senza essersi attivato per acquisire d’ufficio informazioni attendibili ed aggiornate sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo. Per contro, la valutazione delle fonti esaminate, la selezione di esse, il giudizio sulla loro con divisibilità, sono altrettante valutazioni in facto, riservata al giudice di merito.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, citando varie fonti internazionali, ha escluso che nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) sussista una situazione di violenza indiscriminata scaturente da conflitto armato: la sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente assolto l’onere di cooperazione istruttoria; quanto poi al merito delle valutazioni espresse sulle prove raccolte, esse sfuggono al perimetro del giudizio di legittimità.

Non sarà superfluo aggiungere, anche al fine di moralizzare alcune affermazioni contenute nel ricorso, che questa Corte ha già ripetutamente rigettato ricorsi avverso sentenze di merito affermative della insussistenza nell'(OMISSIS) di condizioni legittimanti la domanda di concessione dello status di rifugiato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1718 del 23.1.2019; Sez. 1, Sentenza n. 32852 del 19.12.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28433 del 7.11.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28425 del 7.11.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 5.11.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9206 del 13.4.2018).

Nella motivazione di Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2682 del 5.2.2018, in particolare, si è affermato: “sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria soltanto in favore dei cittadini nigeriani che provengono dalle parti nord e nord-est del paese rispetto alle quali l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha rivolto un monito agli Stati perchè non effettuino rimpatri forzati, mentre il ricorrente proviene da una regione del Sud ((OMISSIS)) rispetto alla quale, secondo il più recente rapporto di Amnesty International del 2016, non vengono segnalate situazioni di pericolo”.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

Sostiene che il giudice di merito ha rigettato tale domanda senza avvalersi dei poteri officiosi di indagine; senza tenere conto della intrinseca impossibilità del richiedente di provare fatti insuscettibili di essere analiticamente dimostrati, quali la sua persecuzione da parte dell’associazione criminale; e soprattutto per essersi soffermata a considerare il rischio di terrorismo e di conflitto armato, rischi mai dedotti dal ricorrente, il quale a fondamento della propria istanza aveva invece dedotto una situazione fattuale ben diversa, ovvero il rischio di essere vittima di vendette da parte di un’associazione criminale inscrivibile nel fenomeno del cosiddetto “cultismo”, largamente diffuso in Nigeria.

2.2. Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta il mancato ricorso, da parte del giudice di merito, ai propri poteri istruttori officiosi.

In primo luogo, il ricorso ai poteri istruttori officiosi è imposto dalla legge per l’accertamento di fatti generali e fenomeni collettivi, quali le condizioni sociopolitiche od economiche di un Paese.

Un approfondimento istruttorio d’ufficio sarebbe, per contro, nemmeno concepibile con riferimento alle vicende personalissime ed individuali del richiedente asilo, per la semplice ragione che queste non possono essere documentate da “fonti internazionali”.

In secondo luogo, quel che più rileva, se l’inattendibilità soggettiva del richiedente è ostativa a qualsiasi approfondimento istruttorio d’ufficio, al fine della concessione del rifugio e della protezione sussidiaria (quanto meno con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 14 D.Lgs. cit., lett. (a) e (b)), a fortiori quella inattendibilità soggettiva renderà superflua la c.d. “cooperazione istruttoria” officiosa del giudice, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Se, infatti, l’inattendibilità soggettiva del dichiarante impedisce l’accesso alle forme di protezione maggiormente tutorie, sarebbe contrario ad elementari canoni di logica deduttiva ritenere che essa divenga irrilevante quando si tratti di accordare la forma di protezione più tenue. Anche con riferimento al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve pertanto affermarsi che, in assenza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, il giudice non dovrà procedere ad alcuna attività istruttoria officiosa, quando ritenga non credibile il racconto dell’istante.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’Amministrazione.

3.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA