Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21128 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. un., 02/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36386/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 25,

presso lo STUDIO LEGALE TIGANI SAVA BONTEMPI, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO TIGANI SAVA, e LUCA BONTEMPI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 28/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Avv. S.S. ricorreva per un unico motivo a queste Sezioni Unite contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta il 1 giugno 2016 contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo notificata il 10 maggio 2016; decisione, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due.

IL CNF, dopo aver rilevato che il ricorso contro il provvedimento del COA di Viterbo era stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, dichiarava l’impugnazione inammissibile ritenendo applicabile il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, comma 2.

Con ciò il CNF disattendeva le difese dell’incolpato, secondo il quale avrebbero invece dovuto trovare applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 61 e art. 33 reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2; articoli contenenti disposizioni che, oltre ad attribuire il primo grado disciplinare alla competenza dei consigli distrettuali, fissavano il termine di impugnazione davanti al CNF in quello maggiore di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza.

A giudizio del CNF, difatti, se si fossero applicate le disposizioni di cui alla L. n. 247 cit., art. 61 e art. 33 reg. CNF n. 2 cit. alla sentenza emessa dal COA di Viterbo, all’epoca competente in ragione della previgente normativa, si sarebbe illegittimamente dato luogo a un procedimento disciplinare in nessun modo previsto dalla legge; secondo il CNF, pertanto, la norma transitoria contenuta nella L. n. 247 cit., art. 65, comma 1, per cui le disposizioni della L. n. 247 cit., dovevano trovare applicazione con l’entrata in vigore in data 1 gennaio 2015 del reg. CNF n. 2 cit., era da interpretarsi nel senso che all’incolpato non poteva applicarsi la regola procedimentale più favorevole prevista dalla L. 247 cit., art. 61 e art. 33 reg. CNF n. 2 cit., potendosi applicare il principio del favor rei soltanto ai “precetti” deontologici.

Sentito il Pubblico Ministero, udita la parte privata, all’esito della Camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Avv. S., con l’unico motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciata la violazione della L. n. 247 cit., artt. 61 e 65, oltre che dell’art. 33 reg. n. 2 cit., rimproverava al CNF di aver erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione del COA di Viterbo; più in particolare, a giudizio del ricorrente, il R.D. n. 1578 cit., art. 50, che prevedeva il più ristretto termine di giorni venti per l’impugnazione delle sentenze disciplinari, non poteva essere applicato, dovendo invece trovare applicazione il più lungo termine fissato dalla L. n. 247 cit., art. 61, in forza di quanto stabilito dalla norma di diritto transitorio contenuta nella L. n. 247 cit., art. 65, comma 1.

Il motivo è fondato.

A riguardo, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui alla L. n. 247 cit., art. 65, comma 1, laddove stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che come quella oggetto di giudizio siano state notificate dopo la data del 1 gennaio 2015 di entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., deve essere applicato il più lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dalla L. n. 247 cit., art. 61; e, questo, perchè la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l’immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell’entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l’applicazione del termine di impugnazione fissato dalla L. n. 247 cit., art. 61 (Cass. sez. un. 22714 del 2019; Cass. sez. un. 32360 del 2018; Cass. sez. un. 27756 del 2018; Cass. sez. un. 277757 del 2018).

La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo; nella novità della questione, devono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia la controversia al CNF che, in altra composizione, dovrà deciderla uniformandosi ai superiori principi; spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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