Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21127 del 16/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21127 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 17629-2011 proposto da:
CORRENTE ALFONSO CRRLNS65M24F839U, CORRENTE
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO
ARNALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MIGLINO FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti Contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore Arrea
Legale della Società – già NUOVA TIRRENA SPA 00411140585 (per
fusione per incorporazione con cambio di denominazione sociale),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso
lo studio dell’avvocato GRANDINETri ERNESTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

53.92

Data pubblicazione: 16/09/2013

- controricorrente nonchè contro
MARRANDINO CARMINE, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
ALLIANZ SPA (già Riunione Adriatica di Sicurtà- incorporante la

DI SALERNO GIAMPIERO (o GIANPIER0);
– intimati avverso la sentenza n. 176/2011 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Arnaldo Miglino che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 17629 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

SpA Lavoro & Sicurtà), COLICINO GIANLUCA, AMATO GINO,

17629/2011

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
«Con sentenza del 30/5/2011 il Tribunale di Salerno, in

NUOVA TIRRENA di ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI s.p.a. e in
conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Eboli
n. 251 del 1996, ha dichiarato la pari responsabilità dei
sigg. Gianluca COLICINO, Giampiero SALERNO, Carmine
MARRANDINO ed Alfonso SALERNO nella cassazione del sinistro
stradale avvenuto il 19/10/1996 sull’autostrada SA-RC,
rideterminando per l’effetto l’ammontare a quest’ultimo
spettante a titolo di risarcimento dei conseguentemente
sofferti danni.
Avverso la suindicata pronunzia i sigg. Alfonso e Giuseppe
CORRENTE propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad 2
MOTIVI.
Resiste con controricorso la società GROUPAMA ASSICURAZIONI
s.p.a. ( già NUOVA TIRRENA s.p.a. ).
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il l ° MOTIVO il ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione» degli artt. 141, 149 d.lgs. n. 285 del
1992, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

parziale accoglimento del gravame interposto dalla società

17629/2011

Con il 2 ° , 4 ° , 5 ° e 6 ° MOTIVO denunzia <> su punti decisivi della controversia, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con

il

MOTIVO

denunzia

<> degli artt. 91, 92 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con

1’8 °

MOTIVO

denunzia

«violazione

e

falsa

applicazione>> dell’art. 89 c.p.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Esso risulta infatti formulato in violazione del requisito
richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i
ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all’<, alla
comparsa di costituzione delle controparti, alla «produzione
documentale>>, alla C.T.U.>>, alla sentenza di I grado, agli
atti di appello, all’<>, agli atti di costituzione delle controparti, agli
<>, alla <> dell’art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, in

17629/2011

fotografica>>, al «manto stradale bagnato soltanto da
acqua>>, alla <>, alle <>, al <>, ai «primi cinque capitoli dell’istanza
istruttoria … riportati nelle pagine 17-18 della comparsa
predetta>>, all’<>, all’<>, alla <> della
Nuova Tirrena 1, limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di

5

Polstrada>>, alla <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA