Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21127 del 16/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21127 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso 17629-2011 proposto da:
CORRENTE ALFONSO CRRLNS65M24F839U, CORRENTE
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO
ARNALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MIGLINO FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti Contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore Arrea
Legale della Società – già NUOVA TIRRENA SPA 00411140585 (per
fusione per incorporazione con cambio di denominazione sociale),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso
lo studio dell’avvocato GRANDINETri ERNESTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
53.92
Data pubblicazione: 16/09/2013
- controricorrente nonchè contro
MARRANDINO CARMINE, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
ALLIANZ SPA (già Riunione Adriatica di Sicurtà- incorporante la
DI SALERNO GIAMPIERO (o GIANPIER0);
– intimati avverso la sentenza n. 176/2011 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Arnaldo Miglino che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.
Ric. 2011 n. 17629 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-
SpA Lavoro & Sicurtà), COLICINO GIANLUCA, AMATO GINO,
17629/2011
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
«Con sentenza del 30/5/2011 il Tribunale di Salerno, in
NUOVA TIRRENA di ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI s.p.a. e in
conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Eboli
n. 251 del 1996, ha dichiarato la pari responsabilità dei
sigg. Gianluca COLICINO, Giampiero SALERNO, Carmine
MARRANDINO ed Alfonso SALERNO nella cassazione del sinistro
stradale avvenuto il 19/10/1996 sull’autostrada SA-RC,
rideterminando per l’effetto l’ammontare a quest’ultimo
spettante a titolo di risarcimento dei conseguentemente
sofferti danni.
Avverso la suindicata pronunzia i sigg. Alfonso e Giuseppe
CORRENTE propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad 2
MOTIVI.
Resiste con controricorso la società GROUPAMA ASSICURAZIONI
s.p.a. ( già NUOVA TIRRENA s.p.a. ).
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il l ° MOTIVO il ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione» degli artt. 141, 149 d.lgs. n. 285 del
1992, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
3
parziale accoglimento del gravame interposto dalla società
17629/2011
Con il 2 ° , 4 ° , 5 ° e 6 ° MOTIVO denunzia <
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con
il
3°
MOTIVO
denunzia
<
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con
1’8 °
MOTIVO
denunzia
«violazione
e
falsa
applicazione>> dell’art. 89 c.p.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Esso risulta infatti formulato in violazione del requisito
richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i
ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all’<
comparsa di costituzione delle controparti, alla «produzione
documentale>>, alla C.T.U.>>, alla sentenza di I grado, agli
atti di appello, all’<
<
17629/2011
fotografica>>, al «manto stradale bagnato soltanto da
acqua>>, alla <
istruttoria … riportati nelle pagine 17-18 della comparsa
predetta>>, all’<
Nuova Tirrena 1, limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
5
Polstrada>>, alla <