Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21127 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

SACCI – Centrale Cementerie Italiane s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescenzio n. 91, presso l’avv. Lucisano Claudio, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 16/36/06, depositata il 3 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per i ricorrenti e

l’avv. Claudio Lucisano per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica emesso nei confronti della SACCI – Centrale Cementerie Italiane per IVA relativa all’anno 1992, in quanto notificato oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

In particolare, il giudice a quo ha respinto la tesi dell’Ufficio basata sulla intervenuta proroga del termine di decadenza conseguente al mancato funzionamento dell’Ufficio IVA di Roma nel giorno 31 dicembre 1997 dalle ore 11 alle ore 14 per disinfestazione, osservando che “una disinfestazione della durata di poche ore, ampiamente prevista e programmata, non possa considerarsi un evento eccezionale tale da incidere in maniera significativa sul funzionamento dell’Ufficio, così determinando l’impossibilità di mettere in atto gli adempimenti dovuti”.

2. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del D.L. n. 498 del 1961, artt. 1 e 3 (convertito nella L. n. 770 del 1961), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si rivela inammissibile per totale mancanza del relativo quesito di diritto, prescritto – appunto a pena di inammissibilità – dall’art. 366 bis c.p.c. per i ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate, come quella di specie, a decorrere dal 2 marzo 2006, e che non può essere desunto dal contenuto del motivo (Cass., Sez. un., n. 23732 del 2007 e successive numerosissime conformi).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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