Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21127 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/09/2017), n. 21127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8052/2016 proposto da:
CENTRO SERVIZIO LOGISTICO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.
(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, n. 23, presso
lo studio dell’avvocato SALVATORE NAPOLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURO MOCCI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del responsabile del Contenzioso
Esattoriale Direzione regionale Lazio, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, n. 294, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5013/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente origine dall’impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Iva, Irap ed Irpef 2007, la Società cooperativa in epigrafe ricorre, con due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R., rigettandone l’appello, aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il Giudice di appello per avere ritenuto legittima la notificazione diretta a mezzo posta da parte del Concessionario, è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento costante di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 6395 del 19/03/2014 ribadita da Cass. 6198/2015) secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
2. Il secondo motivo è inammissibile non indicando il ricorso nè la normativa di legge violata nè le argomentazioni della C.T.R. nelle quali si concreterebbe la prospettata violazione di legge (cfr. sul punto Cass. n. 24298 del 29/11/2016: “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata).
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata al pagamento in favore della controparte delle spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.000, oltre accessori di legge ed eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017