Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21126 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21126 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 18445-2012 proposto da:
SERENISSIMA – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
SPA in forma abbreviata SGR SpA – società sottoposta all’attività di
direzione e coordinamento da parte di Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova SpA (di seguito Autostrada BS PD) che interviene
quale società di gestione del fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso denominato GOETHE in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE
D’ORO 48, presso lo studio dell’avvocato MASTROIANNI GIULIO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
REA ANTONIO,

Data pubblicazione: 16/09/2013

COMO SRL;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4213/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’11.10.2011, depositata 11 29/11/2011;

06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2012 n. 18445 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata
da errori materiali di seguito si riproduce:
«Con sentenza del 29/11/2011 la Corte d’Appello di Roma ha
dichiarato improcedibile il gravame interposto dalla società
COMO s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n.
22325/06 in materia locatizia.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società SERENISSIMA GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a., successore
a titolo particolare nel diritto controverso della società
COMO s.r.1., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
MOTIVI.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il 1 0 MOTIVO la ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione» dell’art. 435 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento
all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c., dolendosi in particolare
che la corte di merito abbia erroneamente pronunziato
l’improcedibilità dell’appello per essere stato il ricorso ed
il decreto nel caso notificato a controparte oltre il
termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni successivi al
deposito del decreto.
Il motivo si appalesa manifestamente fondato.

S323,
-43

3

,

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Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di
affermare, nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni
assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza di discussione ( art.

inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti
garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore
a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione,
perché egli possa apprestare le proprie difese (art. 435, 3 °
co., c.p.c.) ( v. Cass. n. 21358 del 2010, e, da ultimo,
Cass.,20/12/2012, n. 23680; Cass., 7/2/2013, n. 2997 ).
Si è al riguardo precisato che il principio affermato da
Cass., Sez. Un. n. 20604 del 2008 [secondo cui “nel rito del
lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine
previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione
del ricorso depositato e del decreto di fissazione
dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla
stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (
art. 111, 2 ° co., Cost. ), al giudice di assegnare, ex art.
421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra
udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere
ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”] riguarda
una fattispecie in cui la notificazione era inesistente o
addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in
oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e

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435, 2 ° co., c.p.c. ) non è perentorio e, pertanto, la sua

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il rapporto processuale si è costituito nel rispetto per
l’appellato del termine di cui all’art. 435, 3 0 co., c.p.c.,
senza spostamento dell’udienza di discussione fissata.
Si è altresì sottolineato come anche la Corte

manifestamente infondata, per erroneo presupposto
interpretativo, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 435, 2 ° co., c.p.c., in riferimento agli artt. 24 e
111 Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui
malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, 2 °
co., c.p.c. la notifica del ricorso e del decreto era
intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo 3 °
comma, con la conseguente astratta possibilità dello
svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione
del diritto di difesa dell’appellato.
Si è ulteriormente posto in rilievo che l’inosservanza del
predetto termine non produce alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun
interesse di ordine pubblico processuale, né su di un
interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che ai sensi del medesimo art. 435, 3 ° e 4 ° co.,
c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica e
quello dell’udienza di discussione. Conseguenze
pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole
durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo

5

Costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, abbia ritenuto

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spostamento dell’udienza di discussione a cagione del ritardo
della notificazione del ricorso, causando un irragionevole
allungamento dei tempi del processo ( v. Cass., 7/2/2013, n.

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha
invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima, assorbito l’altro motivo, si imporrà
pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi è
stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso va pertanto accolto,

con

conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1 0 motivo di ricorso, assorbito il 2 °
ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,

6

2997 Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 30/12/2010, n. 26489

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anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 6/6/2013

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