Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21126 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.12/09/2017), n. 21126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4039/2017 proposto da:
M.B.M.I., ricorrente che non ha depositato
il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4146/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da M.B.M.I. nei confronti di Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 5/12/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 17/2/2017.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017