Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21125 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25293-2017 proposto da:

URBANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BATTIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO STELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 440/2017 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE

La società Urbania S.p.A. in liquidazione impugnava, dinanzi alla C.T.P. di Padova la cartella di pagamento n. (OMISSIS) deducendo la nullità della stessa. Con la sentenza n. 938/01/2015 la C.T.P. di Padova rigettava il ricorso. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza n. 440/5/17, confermava la sentenza impugnata. Secondo la CTR, gli atti di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate erano stati notificati a Urbania s.p.a. tramite consegna ad un impiegato del Comune di (OMISSIS), in quanto la società aveva indicato la propria sede presso la detta Casa comunale. Ora, non essendo in alcun modo emerso che la persona non fosse idonea all’incarico di consegna, o che non si fosse data cura di eseguirlo, la notifica era da considerarsi in tutto legittima. La mancata impugnazione entro il termine di legge aveva comportato la definitività degli atti impositivi e reso non ammissibili le eccezioni contro i medesimi proposte nel presente procedimento, che potevano riguardare solamente vizi della cartella o della sua notifica.

Nel merito, la CTR evidenziava che la cartella di pagamento era conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze e recava l’indicazione del responsabile del procedimento e degli estremi della prodromica iscrizione a ruolo; che la notifica a mezzo posta elettronica certificata era avvenuta in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 11, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, convertito nella L. n. 122 del 2010.

Avverso la sentenza proponeva ricorso la soc. ricorrente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate, eccependo:

1. MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Omessa o carente e/o illogica motivazione circa la nullità della notificazione degli avvisi di liquidazione di Agenzia Entrate.

2. MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 602 del 1973, art. 26, comma 2, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, convertito in legge con L. n. 122 del 2010, ex dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa o carente motivazione del rigetto del ricorso in appello in relazione alla nullità della notificazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia – non firmate digitalmente – mediante posta Elettronica certificata.

La ADER Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, ricorrente deduce la nullità degli avvisi di liquidazione perché consegnati a soggetto diverso (non connesso) dal destinatario, nonché l’assenza di alcuna domiciliazione presso la Casa Comunale. Premesso che non aveva mai avuto disponibilità della cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso, né dei documenti relativi alla notificazione, di cui aveva avuto notizia solo durante la fase di primo grado, con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, la ricorrente precisava che, nella fase di merito, aveva provato di non aver mai eletto domicilio presso il Comune di (OMISSIS) ex art. 47 c.p.c.; di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura, anche transitoria, con la persona che fisicamente aveva ricevuto gli avvisi di liquidazione; che, invece, sussisteva una mera coincidenza di indirizzo fra la sede del Comune e la sede della ricorrente, situate nello stesso palazzo.

Non vi era, inoltre, alcun rapporto tra la ricorrente e la persona che aveva ricevuto i plichi. Gli avvisi di liquidazione in argomento erano, quindi, ignoti all’odierna ricorrente.

Con il secondo motivo, si deduceva l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia, perché inviata tramite un indirizzo PEC non inserito nel c.d. INI-PEC, in violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 57 bis, comma 1, privando il destinatario dell’immediata e certa identità del mittente. Contestava anche l’omessa sottoscrizione digitale della cartella di pagamento.

L’ADER, Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con controricorso e resisteva solo sul secondo motivo.

Il primo motivo è fondato. Alle argomentazioni della ricorrente, l’Agenzia delle Entrate non ha replicato.

Sussisteva una mera coincidenza di indirizzo fra la sede del Comune e la sede della ricorrente, situate nello stesso palazzo, senza vi fosse stata alcuna elezione di domicilio o alcun rapporto con il Comune -non essendovi elementi fatti valere in contrario dall’Agenzia delle Entrate- la notifica deve ritenersi inesistente, in mancanza di alcun rapporto tra il soggetto che ha ricevuto la notifica e l’effettivo destinatario della stessa.

Il secondo motivo rimane assorbito.

Conseguentemente va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolto l’originario ricorso.

La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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