Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21125 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli

Ubaldi n. 71, presso l’avv. MORICHI Massimiliano, rappresentato e

difeso dall’avv. Volpiceli Carlo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 32/35/05, depositata il 16 febbraio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la sentenza che aveva accolto il ricorso di M.G. avverso cartella di pagamento per IVA relativa agli anni 1994, 1995 e 1996.

Ad avviso del giudice a quo l’appello era tardivo, pur calcolando la proroga dei termini conseguita, ai sensi del D.L. n. 498 del 1961, e successive modificazioni, all’irregolare funzionamento dell’ufficio finanziario competente, risultante dal provvedimento della Direzione dell’Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. del 12 febbraio 2003.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “violazione del D.L. n. 498 del 1961, artt. 1 e 3 conv. in L. n. 770 del 1961, ed eventualmente del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’ari. 7, comma 3”, nonchè vizio di motivazione. Lamenta che il giudice a quo, nel calcolare il periodo di proroga del termine per la proposizione dell’appello, ha preso in considerazione soltanto il decreto dal quale risultava la data di inizio del periodo di irregolare funzionamento dell’ufficio finanziario, mentre avrebbe dovuto basarsi (anche) sul decreto diverso e successivo – che aveva “accertato” tale periodo, cioè la sua data finale e quindi la sua durata complessiva (secondo le previsioni del citato D.L. n. 498 del 1961, art. 3 nel testo vigente ratione temporis); aggiunge che lo stesso giudice avrebbe dovuto ordinare all’Ufficio il deposito del 2^ secondo decreto, esercitando i poteri istruttori di cui al menzionato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3.

Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il decreto attestante il periodo di irregolare o mancato funzionamento di un ufficio finanziario costituisce un atto amministrativo, meramente ricognitivo delle circostanze cui la legge ricollega la proroga dei termini (anche processuali), privo di valore normativo, e che perciò il giudice non è tenuto a conoscere nè ad acquisire (essendo sottratto all’operatività del principio iura novit curia), con conseguente onere di produrlo in giudizio a carico della parte che ne invochi l’autorità (Cass. nn. 3140 del 1992, 10826 del 1995, 19601 del 2003, 1287 del 2004, 16436 del 2009).

2. Il secondo motivo, con il quale si deduce che il giudice d’appello, una volta ritenuto ammissibile il gravame, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, resta evidentemente assorbito dal rigetto del primo motivo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, assorbito il secondo, e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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