Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21125 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.12/09/2017),  n. 21125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25951/2016 proposto da:

FRATELLI B. DISTILLERIE S.R.L., in persona del suo Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 31, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA ROSSELLO, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato GUSTAVO GHIDINI;

– ricorrente –

contro

FRANZINI & C. S.A.S. DI V.G., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO

BOCHICCHIO;

– controricorrente –

e contro

B.B., D.B.C., B.D.P.,

B.P., B.S., B.C.R., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11031/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la F.LLI B. DISTILLERIE S.R.L. ricorre per la correzione della sentenza in epigrafe, resa da questa Corte in data 27 maggio 2016 nel contraddittorio con P. FRANZINI & C. S.A.S. DI G.V., B.B., B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F. e B.S.; che al ricorso resiste la sola P. FRANZINI & C. S.A.S. DI G.V.;

che il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata; considerato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le più recenti: Sez. 6-2 n. 15321/12; S.U. n. 11348/13; Sez. 5 n. 28523/13), il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte stessa e la pronuncia adottata in motivazione – ove non incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale – non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione bensì costituisce errore materiale suscettibile di essere emendato attraverso il rimedio previsto dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile con immediatezza dal testo del provvedimento stesso;

ritenuto che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dalla lettura della motivazione, atteso l’evidente contrasto tra l’individuazione del giudice di rinvio contenuta nel dispositivo (“Corte d’appello di Roma in diversa composizione”) e quella contenuta in motivazione (“Corte d’appello di Milano in diversa composizione”), contrasto che va risolto nel senso della designazione della Corte milanese, come fatto palese dalla aggiunta, in motivazione e in dispositivo, delle parole “in diversa composizione”, la cui unica interpretazione apprezzabile conduce a ritenere che la Corte intendesse designare lo stesso ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza impugnata per cassazione, cioè la Corte di appello di Milano; che pertanto l’accoglimento della istanza di correzione si impone, senza provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. S.U. n. 9438/02; Sez. 3 n. 10203/09; Sez. 2 n. 21213/13).

PQM

 

dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 11031/16 resa tra le parti in data 12/4-27/5/2016 da questa Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, nel senso che, nel dispositivo, la parola “Roma” sia sostituita dalla parola “Milano”, fermo il resto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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