Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21125 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23733/18 proposto da:

-) F.J., elettivamente domiciliato in Roma, p.za Giuseppe

Mazzini n. 8, presso l’avvocato CONFINI CRISTINA MARIA e difesa

dall’avvocato Feroci Consuelo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 3 luglio 2018 n.

1213;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.J., cittadina marocchina, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(b) in subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese il padre le ingiunse di sposare un uomo più anziano di lei di 29 anni; che al suo rifiuto, il padre le impose di obbedire, o di lasciare la casa familiare; che per evitare il matrimonio impostole dal padre fuggì prima in Germania, poi in Belgio ed infine in Italia.

Allegò che, se fosse tornata nel suo Paese, avrebbe dovuto sposare l’uomo scelto dai genitori, subendo così una violazione dei diritti fondamentali della persona.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza; avverso tale provvedimento l’odierna ricorrente propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con sentenza 29.8.2017.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 3.7.2018 rigettò il gravame della soccombente.

La Corte d’appello ritenne che:

a) il racconto dell’istante fosse contraddittorio, generico e non circostanziato;

b) in ogni caso non era dimostrata la sussistenza di nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed in particolare d’una situazione di violenza indiscriminata in Marocco;

c) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè non risultava che la ricorrente fosse esposto a lesioni dei diritti umani di particolare gravità.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla soccombente con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia – evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14, nonchè – genericamente – della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “non attendibile” il racconto delle vicende personali fatto dalla ricorrente.

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe preteso una prova scritta dei fatti da essa narrati; che la Corte d’appello avrebbe dovuto interrogarla, invece di limitarsi a recepire quanto riferito dalla Commissione territoriale; che se rientrasse nel proprio paese sarebbe “esposta a sicuri attacchi da parte del promesso sposo”.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte.

Nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale.

Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 32.

La censura investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

Deduce la ricorrente che, anche a voler ritenere non credibile il racconto da essa narrato, comunque avrebbe avuto diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, in considerazione del grado di integrazione raggiunto in Italia, dell’ottima conoscenza acquisita della lingua italiana, e dello svolgimento di attività lavorativa in Italia.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè investe un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito: e cioè lo stabilire se, nel caso di specie, sussista o non sussista una condizione di particolare vulnerabilità, giustificativa della protezione c.d. umanitaria.

2.3. In secondo luogo il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto insussistente, nella specie, qualsiasi ragione giustificatrice della concessione della protezione umanitaria, “anche” in ragione della non credibilità della odierna ricorrente.

Il che val quanto dire che la Corte d’appello, nell’esercizio del suo insindacabile giudizio sui fatti e sulla valutazione delle prove, ha reputato non essere vero che l’odierna ricorrente sia stata promessa in sposa ad un uomo scelto dai genitori; non essere vero che quest’uomo la perseguiti; non essere vero che se tornasse in patria sarebbe esposta a pericoli.

Pertanto, una volta ritenute dalla Corte d’appello non veritiere le suddette circostanze, essa non aveva alcun onere di vagliare le deduzioni dell’appellante, concernenti la sua avvenuta integrazione in Italia.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

3.2. La circostanza che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna F.J. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre accessori e rifusione delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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