Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21124 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23149-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI BERTOLINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/42/2013 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 06/02/2013, depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e lo falsa applicazione del D.Lgs. n. 440 del 1997, art. 2”, per avere la C.T.R. erroneamente escluso “che possa dirsi integrato il presupposto di imposta in presenza di un dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, mentre “la presenza di personale dipendente è, di per sè, idonea ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione” ai fini della soggezione ad IRAP.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto il giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza della C.T.P. di Lecco n. 153/3/11, risulta instaurato prima del 4 luglio 2009 e, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (che ha ridotto da un anno a sei mesi il cd. termine lungo per l’impugnazione) si applica solo ai giudizi instaurati successivamente.

3. Nel merito, il motivo è palesemente infondato.

4. Invero, muovendo da circostanze di fatto che lo stesso ricorrente segnala come pacifiche – ossia trattarsi di medico di base che “si serve di una segretaria con rapporto di lavoro subordinato”, avvalendosi “di uno studio dove riceve i pazienti, un computer tel. fax e una segretaria per fissare gli appuntamenti” – la decisione impugnata, nell’affermare che “l’attività del contribuente è svolta senza un’autonoma organizzazione per far si che il reddito prodotto sia imponibile ILOR” (rectius IRAP), risulta in linea con il recente arresto nomofilattico di questa Corte (Cass., s.u., 10 maggio 2016, n. 9451), che in tema di IRAP ha puntualizzato i seguenti principi di diritto:

3.1. “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 311/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

3.2. “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di mento ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”;

3.3. quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”;

3.4. “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

4. Il ricorso va dunque respinto, ma sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti, essendo recente l’intervento nomofilattico chiarificatore.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA