Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21124 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21124 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 9255-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Responsabile della Direzione Affari Legali della società,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE SPA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERRETTI PAOLA
(dell’avvocatura interna), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CECCARELLI VINCENZO,
CECCARELLI ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 780/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.2.2011, depositata l’8/03/2011;

Data pubblicazione: 16/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Sebastiano Campisi (per
delega avv. Paola Ferretti) che si riporta agli scritti.

APICE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 09255 sez. M3 – ud. 06-06-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata
da errori materiali di seguito si riproduce:
«Con sentenza dell’8/3/2011 la Corte d’Appello di Roma ha

Poste Italiane s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib.
Frosinone n. 373 del 2005 in materia locatizia.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
società Poste Italiane s.p.a. propone ora ricorso per
cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia «violazione e
erronea applicazione» degli artt. 435, 156 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c., dolendosi che
la corte di merito abbia erroneamente pronunziato
l’improcedibilità dell’appello per essere stato il ricorso ed
il decreto nel caso notificato a controparte oltre il
termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni successivi al
deposito del decreto.
Il motivo si appalesa manifestamente fondato.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di
affermare, nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni
assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza di discussione ( art.
435, 2 ° co., c.p.c. ) non è perentorio e, pertanto, la sua

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dichiarato improcedibile il gravame interposto dalla società

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inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti
garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore
a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione,
perché egli possa apprestare le proprie difese (art. 435, 30

Cass.,20/12/2012, n. 23680; Cass., 7/2/2013, n. 2997 ).
Si è al riguardo precisato che il principio affermato da
Cass., Sez. Un. n. 20604 del 2008 [secondo cui “nel rito del
lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine
previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione
del ricorso depositato e del decreto di fissazione
dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla
stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (
art. 111, 2 ° co., Cost. ), al giudice di assegnare, ex art.
421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra
udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere
ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”] riguarda
una fattispecie in cui la notificazione era inesistente o
addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in
oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e
il rapporto processuale si è costituito nel rispetto per
l’appellato del termine di cui all’art. 435, 3 0 co., c.p.c.,
senza spostamento dell’udienza di discussione fissata.
Si

è

altresì

sottolineato

come

anche

la

Corte

Costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, abbia ritenuto

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co., c.p.c.) ( v. Cass. n. 21358 del 2010, e, da ultimo,

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manifestamente

infondata,

per

erroneo

presupposto

interpretativo, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 435, 2 ° ca., c.p.c., in riferimento agli artt. 24 e
111 Cast., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui

co., c.p.c. la notifica del ricorso e del decreto era
intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo 3 °
comma, con la conseguente astratta possibilità dello
svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione
del diritto di difesa dell’appellato.
Si è ulteriormente posto in rilievo che l’inosservanza del
predetto termine non produce alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun
interesse di ordine pubblico processuale, né su di un
interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che ai sensi del medesimo art. 435, 3 ° e 4 ° co.,
c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica e
quello dell’udienza di discussione. Conseguenze
pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole
durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo
spostamento dell’udienza di discussione a cagione del ritardo
della notificazione del ricorso, causando un irragionevole
allungamento dei tempi del processo ( v. Cass., 7/2/2013, n.
2997 Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 30/12/2010, n. 26489

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malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, 2 °

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Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha
invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, si imporrà
pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi è
stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso va pertanto accolto,

con

conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 6/6/2013

d’Appello di Roma, in diversa composizione>>;

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