Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21124 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.M.G., elett.te dom.to in Roma, alla via

Ottaviano n. 42 presso lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, rapp.to

e difeso dall’avv. Cocorullo Elio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonchè

Gest Line s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.

96/2008/03 depositata il 12/12/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/7/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Albenzio per la ricorrente e l’avv. Cocorullo per il

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30/6/1997 veniva notificato a F.M.G. ed al coniuge C.D., avendo essi presentato dichiarazione congiunta dei redditi, avviso di accertamento n. (OMISSIS) di maggior reddito per l’anno 1991. Il 21/3/2003 veniva notificata al F. cartella esattoriale per Euro 66,781,71, e, il 26/4/2003, ulteriore cartella per Euro 127,24. In data 31/3/2005 venivano quindi notificati al F. due avvisi di mora – n. (OMISSIS) per l’ammontare complessivo di Euro 81.697,86. Avverso tali atti il F. proponeva ricorso alla CTP di Napoli il 13/4/2005, eccependo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per la mancata indicazione dell’Organo e dell’autorità competente per l’impugnazione, nonchè l’avvenuta decadenza del diritto alla riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 stante la definitività dell’avviso di accertamento per ancata impugnazione fin dal 14/10/97. La CTP della Campania, con sentenza n. 515/34/2005 accoglieva il ricorso. La CTR della Campania, adita dalla Agenzia delle Entrate, nonchè dal Concessionario alla riscossione, con sentenza n. 96/3/08 depositata il 12/12/2008, rigettava gli appelli.

La CTR., ritenuto che l’avviso di accertamento notificato al F. fosse divenuto definitivo nel 1997, riteneva che la cartella di pagamento fosse stata notificata oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17; annullava quindi l’avviso di mora e la cartella presupposta.

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con unico motivo. Resiste con controricorso il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dedotta e ritenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comporta il riconoscimento della legittimazione passiva al solo ente titolare del credito tributario; di talchè va affermata la ritualità del ricorso per cassazione ancorchè non notificato alla Gest Line s.p.a.. Va sempre in via preliminare affermata l’ammissibilità del ricorso conforme nella forma e contenuto al disposto di cui all’art. 366 c.p.c. Nel merito, con unico motivo di ricorso ( con cui deduce:” violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″) la ricorrente assume che la CTR avrebbe violato tale norma nel non rilevare la inammissibilità delle censure avverso la cartella e all’intimazione, in assenza di contestazione in ordine alla rituale notifica della cartella stessa.

Lacensura è fondata. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1 – tra cui l’avviso di mora -può essere impugnato solo per vizi propri. L’assenza di alcuna contestazione circa la rituale notifica della cartella di pagamento è ostativa alla successiva impugnazione dell’avviso di mora per vizi non propri.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal F. avverso l’avviso di mora n. (OMISSIS).

Le circostanze che caratterizzano la vicenda e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese de merito e la condanna del F. alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte cassa, la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal F. alla CTP di Napoli avverso gli avvisi di mora. Compensa tra le parti le spese del merito e condanna il F. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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