Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21124 del 12/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13106-2012 proposto da:

L.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentato difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/02/2012 R.G.N. 1617/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 9.2.2012, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2007, a mezzo del quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva richiesto a L.E. il pagamento della somma di Euro 59.605,64 (di cui Euro 48.396,47 a titolo di ripetizione di retribuzioni non dovute, relative al periodo di sospensione dal servizio in corso del procedimento penale celebratosi a carico dell’opponente, per i reati di abuso di ufficio, turbativa d’asta e corruzione, conclusosi con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ed Euro 11.209,17 per differenze sul trattamento di fine rapporto), oltre interessi dalla maturazione, spese legali ed accessori di legge;

che avverso tale sentenza L.E. ha proposto ricorso affidato a sei motivi; che il Consorzio per le Autostrade Siciliane è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che la controversia è relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 18);

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2118 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le dimissioni rassegnate dal ricorrente il 7.5.1997 e accettate dal Consorzio avessero determinato unicamente la cessazione del rapporto di lavoro, senza incidere sugli effetti della successiva sentenza n. 1287/97 del 7.6.1997 del Tar, che aveva annullato il provvedimento di riammissione in servizio;

sotto il profilo del difetto di motivazione, il motivo denuncia la omessa valutazione del comportamento giudiziale o stragiudiziale del datore di lavoro (che davanti al TAR ha sostenuto la legittimità dell’atto di annullamento in autotutela del licenziamento ed ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado) quale manifestazione della volontà di ritenere valido e legittimo il rapporto di lavoro intercorso con il L. sino all’accettazione delle sue dimissioni, nonchè la mancata valutazione della portata della sentenza del giudice amministrativo, che non aveva annullato il rapporto di lavoro e non aveva disposto alcunchè in merito alla restituzione delle somme percepite dal ricorrente;

3. con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 2033,2946 e 2948 c.c.e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

il ricorrente ritiene erronea la statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale al credito vantato dal Consorzio, ed afferma che la natura retributiva delle obbligazioni del datore di lavoro avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4;

4. con il quarto motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 282 c.p.c., alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 33, comma 1, e all’art. 324 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il termine di prescrizione decorra dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo, invece che dalla data del pagamento;

5. con il quinto motivo di ricorso il L. denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2033 c.c.; ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, il decorso del tempo e la situazione di buona fede, che aveva caratterizzato la percezione di retribuzioni afferenti al periodo di sospensione dal lavoro antecedente alla reintegrazione in servizio, sono circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a considerare le somme oggetto di recupero definitivamente acquisite dal lavoratore, in ragione di una valutazione comparata degli interessi delle parti;

6. con il sesto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.pc., nn. 3 e 5) in relazione agli artt. 2033 e 1147 c.c.(Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo); il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per aver ritenuto che le retribuzioni afferenti al periodo di sospensione fossero state percepite in malafede, in violazione dell’art. 1147 c.c., norma che, nello stabilire, al comma 3, una presunzione di buona fede in favore del possessore, considera sufficiente che tale stato soggettivo sussista al momento dell’acquisto; inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che al momento in cui il ricorrente ha percepito le retribuzioni afferenti il periodo di sospensione, il Consorzio aveva già ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, e avrebbe altresì omesso di considerare che la sentenza era stata impugnata dal Consorzio e non dal L.;

1.1. l’eccezione di difetto di giurisdizione è inammissibile, risultando dal ricorso (pagina 20, primo capoverso) che è stata proposta per la prima volta nel giudizio di Cassazione; sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte avuto modo di affermare che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sulla relativa questione non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la conseguente preclusione anche per il giudice di legittimità (S.U. n. 24883 del 2008; S.U. n. 9693 del 2013, Sez. 1, n. 22097 del 2013, S. L. n. 8608 del 2017);

2.1. la censura inerente alla violazione dell’art. 2118 c.c. e art. 115 c.p.c. è priva di fondamento, in quanto la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, come correttamente affermato nella pronuncia impugnata, non ha alcun effetto sulla legittimità degli atti (precedente licenziamento e sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo di sospensione cautelare) che consegue alla sentenza di annullamento dell’atto di riammissione in servizio; nè sugli effetti di tale sentenza può incidere l’accettazione delle dimissioni da parte del Consorzio, circostanza valutabile unicamente ai fini dell’accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro; risulta peraltro al collegio che tali dimissioni siano state oggetto di impugnazione da parte del L.: con sentenza di questa Suprema Corte n. 10572 del 2017, pronunciata all’esito di procedimento iscritto in data successiva al presente, è stato infatti respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto infondata la domanda diretta all’accertamento del diritto al ripristino del rapporto di lavoro con il Consorzio, proposta dal L. L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57.

La censura di omessa motivazione è inammissibile, per carenza di rilevanza processuale, in quanto la valutazione del comportamento giudiziale e stragiudiziale del Consorzio non sarebbe stata idonea a condurre ad una diversa decisione (ex plurimis Cass. 6323 del 2004).

Infondata è, altresì, la censura di omesso esame del contenuto e della portata della suddetta sentenza, in quanto è pacifico che la pronuncia non ha annullato il rapporto di lavoro, ma il provvedimento di riammissione in servizio del L.: da tale annullamento deriva la legittimità dei precedenti atti di sospensione dal servizio e di licenziamento; ne consegue che il datore di lavoro ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte con riferimento al periodo di sospensione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 2033 c.c., ricorrendo gli elementi dell’azione di ripetizione dell’ indebito oggettivo, ovvero la mancanza di causa delle prestazioni e l’assenza di titolo in capo all’accipiens” (ex plurimis Cass. n. 8066 del 2016);

3.1. il terzo motivo è infondato, in quanto, ai fini della individuazione del termine di prescrizione applicabile, ha rilievo unicamente la circostanza che siano state pagate somme di danaro sulla base di un titolo inesistente: vertendosi in materia di azione di ripetizione di indebito, il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (ex plurimis Cass. n. 7897 del 2014); nella parte in cui si denuncia il vizio di motivazione il motivo è altresì inammissibile, poichè l’omesso esame di tesi giuridiche, non riferendosi all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può integrare vizio di motivazione deducibile autonomamente, ma solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Cass. n. 2107 del 2012);

4.1. il quarto motivo è infondato:è stato infatti precisato che in tema di indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito sia divenuto definitivo, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo (Cass. n. 24628 del 2015); con riferimento alla parte di motivo inerente al vizio di motivazione si richiama quanto già esposto in punto di inammissibilità al paragrafo n. 3.1.;

5.1. il quinto motivo è infondato: questa Corte ha, infatti, già avuto modo di chiarire che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo” la ripetibilità delle somme non può essere esclusa per buona fede dell'”accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, solo la restituzione dei frutti e degli interessi. (Sez. L n. 4323 del 2017);

6.1. il sesto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: è inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione, in quanto tale censura non può essere intesa come diretta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non potendosi, in particolare, tradurre nella richiesta di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex plurimis Cass. n. 9233 del 2006); è infondato in quanto, nel censurare la violazione dell’art. 1147 c.c., comma 3, non tiene conto che, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, raccipiens” deve considerarsi in buona fede come debitore e non come possessore, con la conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi al possesso (Cass. n. 22852 del 2015);

7. per le esposte motivazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata;

8. non si deve provvedere in ordine alle spese processuali, essendo il Consorzio rimasto intimato;

9. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA