Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21124 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2018, dep. 07/08/2019), n.21124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23596/18 proposto da:

-) A.K., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica avvrossellagostoli-puntopec.it; rappresentato e difeso

dall’avv. Rossella Gostoli in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 28 febbraio 2018

n. 268;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.K., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato;

(b) in subordine, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in ulteriore subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica in alcun punto quali fatti vennero dedotti a fondamento di tali domande.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza; avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 16.11.2016.

La Corte d’appello di Ancona rigettò il gravame con sentenza 28.2.2018 n. 268.

La Corte d’appello ritenne che “non possono ritenersi dimostrare specifiche situazioni soggettive tali da giustificare” il riconoscimento alla protezione c.d. umanitaria (l’unica della quale ancora si discuta nella presente sede).

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.K. con ricorso fondato su un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, nell’epigrafe di esso, sia il vizio di violazione di legge; sia quello di omessa pronuncia; sia quello di nullità della sentenza (così il ricorso, p. 7).

Nella illustrazione del motivo si sostiene che:

(a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere non provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; tali presupposti dovevano invece ritenersi sussistente, poichè il Mali è un Paese instabile, “al di là della riferibilità della instabilità del Mali alla zona di provenienza del ricorrente”;

(b) la Corte d’appello non ha acquisito informazioni attendibili sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo,

1.2. Deve preliminarmente rilevarsi la nullità della notificazione del ricorso, avvenuta presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, invece che presso l’Avvocatura generale in Roma.

Tuttavia tale causa di nullità non impone il rinvio della causa a nuovo ruolo ex art. 291 c.p.c., dal momento che – in virtù del principio della ragione più liquida – il ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile, per quanto si dirà.

1.3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, a causa della carente esposizione dei fatti di causa.

Il ricorso, infatti, non indica mai, in alcun punto, quali furono i fatti concreti dedotti a fondamento della domanda di protezione umanitaria; in quale atto furono esposti, come vennero provati.

Appare dunque vano discorrere nella presente sede della correttezza o meno della sentenza d’appello, nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, dal momento che la mancata esposizione del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non mette questa Corte in condizione di sapere nemmeno quali sarebbero le particolari condizioni di “vulnerabilità” giustificative, secondo la prospettazione attorea, della richiesta di protezione umanitaria.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’Amministrazione.

2.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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