Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21123 del 19/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21123 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 19480-2010 proposto da:
GENTILI BRUNO GNTBRN51M12B474Y, CASONI CESARE,
GENTILI FABRIZIO e CUCCULELLI ANGELA (quali eredi di
Gianfranco Gentili), elettivamente domiciliati in Roma, Via G Bazzoni
1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI
FONSECA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALDO MARCHETTI, come da procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
CONSOLI RENZO, CUCCURELLI MARINA, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, che li rappresenta e
difende, come da procura speciale in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 362/2009 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 19/10/2015

ANCONA, depositata il 30/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
uditi gli avv.ti Corrado Zucconi Galli Fonseca e Salvatore Torrisi per
delega Massimiliano Tortisi, che si riportano agli atti e alle conclusioni

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Ignazio
Patrone, che conclude per l’inammissibilità del ricorso o in subordine
per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si controverte di una strada vicinale, risultante dai registri comunali
del 1930 non ad uso pubblico. La strada, denominata “dello scarico” si
trova a nord di Camerino, ha inizio dalla strada statale 256 (Muccese),
è lunga 500 metri circa e termina con i fondi di proprietà GentiliCasoni con ai lati altri fondi agricoli, di proprietà degli attuali ricorrenti
Consoli-Cucculelli dalla fine degli anni 80.
2. La causa viene iniziata nel gennaio del 1997 dai proprietari dei
terreni con i quali terminava la strada in questione (Casoni-Gentili), i
quali si lamentava del comportamento tenuto dai signori ConsoliCucculelli, che avevano iniziato a utilizzare la strada attraversandola in
senso trasversale (da un fondo all’altro) ed avevano anche affermato di
esserne comproprietari. Di qui la domanda di accertamento della
proprietà esclusiva della strada. I signori Consoli-Cucculelli negavano
la proprietà esclusiva affermata dagli attori e, in via riconvenzionale,
chiedevano dichiararsi il loro pieno diritto di percorrerla a piedi e con
mezzi meccanici (vedi sentenza impugnata pagina 5).
3. Il Tribunale, con sentenza n. 74 del 2002, respingeva la domanda di
accertamento della proprietà esclusiva ed, in accoglimento della
riconvenzionale, dichiarava i convenuti “comproprietari della strada… e,
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assunte;

come tali, aventi diritto all’uso della stessa” (vedi sentenza pagina 5 in
fondo).
4. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata,
respingeva i motivi di gravame sull’accertamento di proprietà esclusiva
della strada, in assenza di prove sul punto e persino in assenza di

indicato ‘alcuna Jpecifica fattispecie costitutiva del vantato diritto di proprietà
esclusiva” (sentenza pagina 7), ciò anche in assenza di atti e documenti
in tal senso. Riteneva la Corte locale che «il suolo di sedime della strada – in
assenza di prova contraria – deve ritenersi di “‘proprietà privata di tutti i frontisti
lazistanti nella presunzione che tale sedime un tempo fosse parte dei fondi suddetti e
da detti fondi staccato per la formazione della strada”». Né la Corte locale,
stante l’affermato compossesso, riteneva intervenuta l’usucapione, pur
in presenza – in tesi – di possesso esclusivo, in mancanza di «di
comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il
possesso altrui e tali da rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di
comportarsi come proprietari esclusivi». La Corte accoglieva, invece, l’ultimo
motivo di appello, ritenendo sussistente la dedotta ultrapetizione, non
avendo i convenuti in primo grado richiesto dichiararsi la
comproprietà della strada, essendosi invece limitati a chiederne il
diritto d’uso.
4. Impugnano tale decisione i signori Gentili-Casoni che formulano tre
motivi. Resistono con controricorso i signori Casoli-Cucculelli. I
ricorrenti hanno depositato memoria e il difensore degli stessi, avv.to
Zucconi Galli Fonseca, ha depositato osservazioni scritte sulle
conclusioni del Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 379 cod. proc.
civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
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allegazioni al riguardo, non avendo gli appellanti Gentili-Casoni

1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «Illogicità e contraddittorietà
della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Secondo i
ricorrenti «i giudici della Corte d’Appello da un lato danno per scontato
l’originario carattere pubblico della strada dello Scarico ed infatti affermano […]
che gli appellanti, e cioè Casoni Cesare, Gentili Gianfranco e Gentili Bruno

sedime facesse parte originariamente dei fondi confinanti con la strada stessa…”».
Secondo i ricorrenti, quindi, «l’area di sedime della strada originariamente non
faceva parte dei fondi confinanti con la strada stessa. Essa era dunque demanio
comunale e ciò viene ricavato dai giudici di merito “sulla scorta della stessa
(TU’. Aggiungono i ricorrenti che, però, gli stessi giudici (oer escludere
che gli appellanti abbiano dato valida prova di avere usucapito la proprietà
esclusiva della strada» affermano che «la strada in questione si sarebbe formata
ex collatione privatonim agrarorum e cioè dal distacco del sedime dal terreno dei
fondi latitanti». Di qui la “comproprietà della strada” con le conseguenti
conclusioni in tema di compossesso e di usucapione. Le due diverse
affermazioni (la prima: strada originariamente, la seconda: la strada
formatasi ex collazione privatorum agrorum) integrano, secondo i ricorrenti,
«una palese e insanabile contraddizione», posto «se la strada era pubblica, ed in
effetti in origine era pubblica perché lo dice lo stesso (‘TU, non si era formata con
l’apporto di terreno da parte dei fondi limitrofi, ma era nata autonomamente come
strada pubblica e come demanio comunale. Affermare invece poi che si è formata
“ex collazione privatonim agrorum” significa dire esattamente il contrario». Di qui
il vizio denunciato. Se la strada era originariamente pubblica,
proseguono i ricorrenti, ed era poi stata sdemanializzata a partire
dall’impianto del nuovo catasto (1930 circa

«è divenuta possibile

l’usucapione da parte di chi ha usato quella strada in modo esclusivo per il semplice
fatto di averla usata, appunto in modo esclusivo». Se invece si tratta di una
strada in comproprietà, formatasi ex collazione privatorum agrorum, allora,
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“hanno fondatamente contestato (sulla scorta della stessa (TU) che l’area di

secondo i ricorrenti «si dovrebbero applicare quelle norme probatorie, molto più
severe e rigide, indicate dalla Corte d’Appello per l’usucapione nei confronti dei
comproprietari».
A chiusura del motivo, il ricorrenti affermano che «il principio di diritto
che si pone è che i giudici nella motivazione delle sentenze non possono partire da

1.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Travisamento de/fa/to —
insufficiente el o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio — illogicità». Secondo i ricorrenti, la Corte di appello
«nell’affermare che la strada in questione si è formata ex collazione privatorum
agrorum ha finito per travisare i fatti oltre a non .spiegare in maniera su wiente e
convincente perché ha abbandonato la primitiva affermaRione relativa all’originario
carattere pubblico della strada». Rilevano i ricorrenti che la strada era
(q)tibblica perché si chiamava “via” dello Scarico e serviva la chiesa della Santa
Croce», così dovendosi «escludere che l’area di sedime della strada facesse parte
originariamente dei fondi confinanti con la strada stessa». Ciò malgrado, la
Corte di merito ha poi affermato che la strada era «stata costituita col
conferimento di sedime dei fondi latitanti». Inoltre, avendo «la strada … subito
una sdemanializzazione a partire dall’impianto del nuovo catasto (1930 circa)” a
partire da tale epoca era possibile l’usucapione. Osservano i ricorrenti
che «con la sdemanializzazione la strada resta di proprietà del Comune, ma iure
plivatonan».
A conclusione del motivo i ricorrenti affermano: «il principio di diritto che
si pone è 1) che una strada pubblica non può essere considerata formata ex
collatione privatontm agrorum, riguardando questa origine soltanto le vie agrarie o
vicinali private; 2) che la sdemanializzazione di una strada pubblica e il successivo
eventuale accatastamento come strada vicina/e, non la trasformano sol per questo in
strada formatasi ex collatione privatontm agro rum».

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due affermazioni di segno opposto e tra loro inconciliabili».

1.3 — Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Travisamento del fatto —
illogicità – falsa applicazione delle norme sulla usucapione degli immobili e sul
contenuto delle prove necessarie». Affermano i ricorrenti che «chi ha usato la
strada in questione, almeno fino agli anni 1980, sono stati soltanto i proprietari
dei fabbricati in fondo alla strada … I proprietari dei fondi la/istanti non usarono

strada da parte dei proprietari dei fondi la/istanti è cominciato solo quando le due
proprietà distinte sono finite nelle mani di un unico proprietario, la coppia Consoli
Renzo-Cucculelli Marina, e cioè nel 1989 con l’acquisto del fondo Marsili
Feliciangeli», che l’usarono anche per

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