Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21123 del 16/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21123 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 21742-2011 proposto da:
AUTERI ALBA TRALBA69R65I754D, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato
N

PANNAIN REMO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE MELIO
ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CUTRALE CARMELINDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO SOVITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo studio
dell’avvocato GIULIANO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUMINOSO MAURIZIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/09/2013

avverso la sentenza n. 549/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 13.4.2011, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;

avv. Maurizio Luminoso) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 21742 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Luigi Giuliano (per delega

21742/2011

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
«Con sentenza del 19/4/2011 la Corte d’Appello di Catania

confronti della pronunzia Trib. Siracusa 16/4/2008 di
accoglimento della domanda nei suoi confronti spiegata dalla
sig. Carmelinda Cutrale di risoluzione del contratto
preliminare da esse stipulato in data 29/3/2000.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Auteri propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi.
Resiste con controricorso la Cutrale.
Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.
Esso risulta anzitutto formulato in violazione del
requisito richiesto ex art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso
che la ricorrente fa richiamo ad . atti e documenti del
giudizio di merito [ es., alla <>, al «diritto di prelazione reale in capo a tale
sig. D’Orio Tino>>, alla <>, alla
lettera dell’avv. La Rosa del 17/07/2000>>, alla <>, all’<>, alla <>, alle
<>,
alla <>, alla «predisposizione per testo del
preliminare>>, al <>, alla «più che legittima perplessità della
Auteri>>, alla <> ] limitandosi a

21742/2011

argomentazioni in base alle quali la ricorrente ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n.
7851 ), e di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificarne il fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;

2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio
di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003,
n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Deve porsi infine in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso

5

Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,

21742/2011

il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai

apprezzamento dei medesimi>>;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la controricorrente ha presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile;
ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo in
favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui
euro 4.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Roma, 6/6/2013

giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA