Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21123 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.M.G., elett.te dom.to in Roma, alla via
Ottaviano n. 42 presso lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, rapp.to
e difeso dall’avv. Cocorullo Ezio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonchè
Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
Per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.
14/2008/03 depositata il 28/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7/7/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Cocorullo per il ricorrente e l’avv. Albenzio per il
resistente;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/6/1997 veniva notificato a F.M.G. ed al coniuge C.D., avendo essi presentato dichiarazione congiunta dei redditi, avviso di accertamento n. (OMISSIS) di maggior reddito per l’anno 1991. In data 21/3/2003 veniva notificata al F. cartella esattoriale per Euro 66,781,71, e, in data 26/4/2003 ulteriore cartella per Euro 127,24.
Il 27/12/2004 infine la Gestline s.p.a. iscriveva ipoteca giudiziale su un terreno sito in Procida di proprietà esclusiva del F..
Avverso tale ultimo atto il F. proponeva ricorso alla CTP di Napoli, eccependo l’avvenuta decadenza del diritto alla riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 stante la definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione fin dal 14/10/97. La CTP della Campania, con sentenza n. 395/34/2005 depositata il 13/12/2005, accoglieva il ricorso. La CTR della Campania, adita dalla Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 14/3/08, depositata il 28/2/2008, accoglieva l’appello. Per quanto rileva ai fini del ricorso proposto la CTR riteneva che la pendenza del giudizio tributario promosso dalla condebitrice solidale avverso l’accertamento valesse ad interrompere i termini anche dell’obbligazione dell’altro condebitore solidale che aveva fatto acquiescenza all’accertamento.
Avverso tale decisione propone ricorso il F. formulando cinque motivi di censura. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Nessuna attività difensiva ha svolto Equitalia Polis s.p.a.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di ricorso ( con cui deduce: “violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente assume che la sentenza dovrebbe essere cassata non avendo la CTR verificato la regolare istaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado.
Con secondo motivo (con cui deduce: “violazione dell’art. 331 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La inscindibilità dei rapporti intercorrenti tra il contribuente e rispettivamente l’Erario – in ordine alla eccepita decadenza – e il concessionario – in ordine alla conseguente invalidità dell’ipoteca iscritta, avrebbe comportato l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti del Concessionario.
Con terzo motivo (con cui deduce: “violazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente assume l’invalidità della sentenza per violazione del procedimento che ha portato alla pronuncia della sentenza appellata.
Con quarto motivo (con cui deduce: “violazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente assume che l’omesso ordine, da parte del giudice d’appello, di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità”.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono infondate. Ed invero la eccepita decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 comporta il riconoscimento della legittimazione passiva al solo ente titolare del credito tributario; di talchè l’erronea instaurazione del contraddittorio in primo grado – da parte del F. – nei confronti del concessionario non comportava per il giudice di appello l’obbligo di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’esattore.
Con quinto motivo (con cui deduce: “Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che la definitività dell’avviso di accertamento, conseguente alla mancata impugnazione dello stesso da parte di esso ricorrente, avrebbe comportato la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa finanziaria, indipendentemente dall’impugnazione proposta dal coniuge. La censura è infondata, emendando la sentenza sul punto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 (ultima parte) requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 778 per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (v. Sent. 14624 del 10/11/2000). L’assenza di alcuna contestazione, da parte del F., circa la rituale notifica della cartella di pagamento è ostativa alla eccezione di decadenza proposta con riferimento alla iscrizione di ipoteca.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3,000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011