Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21123 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22248/18 proposto da:

-) A.H., elettivamente domiciliato in Roma, via Fonteiana n.

142, presso l’avvocato Fabio Valerini, che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 23 aprile 2018 n.

506;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.H., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato;

(b) in subordine, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in ulteriore subordine, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese, dopo essersi convertito al credo sciita, era stato minacciato di morte dai suoi ex correligionari sunniti; gli era stato ucciso il padre, e persino i parenti rifiutavano di dargli ricetto; che per sfuggire a tali minacce aveva lasciato il suo Paese.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza; avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che con ordinanza del 25.7.2016 riconobbe al ricorrente lo status di rifugiato.

3. La Corte d’appello di Ancona con sentenza 23.4.2018 accolse il gravame del Ministero dell’interno e rigettò tutte le domande attoree.

La Corte d’appello ritenne che:

a) il racconto dell’istante fosse contraddittorio, generico e non circostanziato;

b) in ogni caso non era dimostrata la sussistenza di nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

c) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè non risultava che il ricorrente fosse esposto a lesioni dei diritti umani di particolare gravità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – che la sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Deduce che in essa “manca qualsiasi motivazione che possa suffragare la conclusione di rigetto”.

1.2. Il motivo è infondato.

Una sentenza può dirsi nulla per vizi motivazionali o quando la sua motivazione manchi del tutto; o quando sia insanabilmente contraddittoria; o quando sia totalmente incomprensibile.

E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali chiamate ad interpretare il novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – hanno affermato che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato il rigetto della domanda affermando essere “scarsamente credibile” il racconto del ricorrente, e aggiungendo non essere “in alcun modo dimostrata” l’esistenza di un rischio per il ricorrente di essere sottoposto, nel caso di rientro nel suo paese, a condanne a morte, tortura, o danno grave derivante da situazioni di violenza indiscriminata.

Queste affermazioni, a prescindere dalla loro correttezza nel merito, costituiscono una “motivazione”, la quale dunque sussiste, non è contraddittoria e non è incomprensibile.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente – prospettando congiuntamente i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – deduce che la Corte d’appello avrebbe:

(a) violato il dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

(b) trascurato di esaminare fatti decisivi;

(c) violato l’art. 101 c.p.c..

Lamenta che la Corte d’appello sia con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, sia con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, ha escluso che il ricorrente potesse correre, nel caso di rientro in patria, il rischio d’un danno grave alla persona.

Tale valutazione, tuttavia, sarebbe stata compiuta dalla Corte d’appello in modo superficiale, senza tenere conto delle prove raccolte ed offerte; e senza indicare da quali fonti attendibili ed aggiornate avrebbe tratto la conclusione che in Pakistan non sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Il ricorrente ha domandato il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed, in subordine, a quella c.d. “umanitaria”, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

La protezione sussidiaria può essere accordata per tre ragioni diverse, elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a), (b) e (c).

Per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti di cui alle lettere (a) e (b) (ovvero il rischio che il richiedente asilo, se tornasse in patria, possa essere condannato a morte o soggetto a tortura o trattamenti inumani), la Corte d’appello ha ritenuto da un lato che di tale rischio non vi fosse prova (p. 9, primo capoverso, della sentenza impugnata), e dall’altro che, comunque, il racconto dell’odierna ricorrente non fosse credibile, per avere egli cercato di “strumentalizzare a proprio favore i contrasti religiosi” insorti dopo la sua conversione dal credo sunnita a quello sciita (ibidem, p. 8, secondo capoverso).

Questo essendo l’effettivo contenuto della sentenza impugnata, ne consegue, per un verso, che il ricorso nella parte in cui censura la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova (di inesistenza del rischio di morte o tortura) è inammissibile perchè investe un apprezzamento riservato al giudice di merito.

Nella parte, invece, in cui lamenta il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere-dovere di cooperazione istruttoria, il motivo è manifestamente infondato, dal momento che il dovere di cooperazione istruttoria è recessivo a fronte della ritenuta non attendibilità del narrato del richiedente asilo.

Ai richiedenti asilo ed ai richiedenti protezione sussidiaria la legge accorda infatti una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri assertivi e probatori. Infatti è dovere (e non facoltà) del giudice, anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi, attivarsi per acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, cit.), acquisendo di propria iniziativa le informazioni necessarie, e senza arrestarsi alla mera constatazione che l’istante non abbia fornito prova dei suoi assunti (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

Questo dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, tuttavia, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 01).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01), ed in alcuni casi se ne è estesa la portata anche all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di un danno alla persona causato da una situazione di conflitto armato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (c), (così Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4892 del 19/02/2019, Rv. 652755 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

La Corte d’appello, dunque, non era tenuta a ricercare d’ufficio prove del fatto che l’odierno ricorrente potesse essere condannato a morte o torturato se facesse ritorno nel suo Paese, perchè da tale obbligo era esonerata, a fronte della ritenuta inattendibilità del ricorrente stesso.

2.3. Il ricorrente lamenta poi, sempre col motivo in esame, che la Corte d’appello non avrebbe esercitato i propri poteri istruttori officiosi per accertare se davvero in Pakistan sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c).

Anche in parte qua il motivo è inammissibile, per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti affermato (p. 5 e 6) della sentenza impugnata, del tutto correttamente, che il dovere di approfondimento ex officio dell’istruttoria, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), non sorge per il solo fatto che sia stata formulata una domanda di protezione sussidiaria, ma esige che il richiedente asilo alleghi comunque fatti:

(a) precisi;

(b) circostanziati;

(c) individualizzati;

astrattamente idonei ad integrare le fattispecie di rischio previste dall’art. 14, lett. (c) D.Lgs. cit..

Sicchè, non reputando assolto quest’onere, ha di conseguenza accolto il gravame del Ministero concernente la concessione della protezione sussidiaria.

Tale decisione è puntualmente conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato che l’onere di allegazione di cui si è appena detto è il fondamento della domanda di protezione internazionale, e per esso la legge non prevede – al contrario dell’onere di prova – alcuna attenuazione; nè, del resto, potrebbe farlo, a pena di violare il principio del ne procedat iudex ex officio (ex multis, da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01).

Lo stabilire, poi, se la Corte d’appello abbia interpretato bene o male gli atti di parte, là dove ha ritenuto non correttamente assolto l’onere di allegazione, è questione non prospettata in questa sede, e pertanto non sindacabile da questa Corte.

2.4. Nella parte, infine, in cui lamenta l’error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, il motivo è inammissibile, dal momento che tale censura non viene nemmeno illustrata.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

Lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, lett. (c).

Sostiene che la Corte d’appello sarebbe pervenuta all’erronea decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria trascurando di valutare la situazione endemica di conflitto armato esistente in Pakistan, e comunque incorrendo in un errore di diritto, la cui illustrazione da parte del ricorrente può così essere riassunta: (a) la protezione umanitaria è atipica e residuale, e può essere accordata caso per caso, a prescindere dall’appartenenza del richiedente a “categorie tipiche”; (b) la Corte d’appello ha, invece, rigettato la domanda di protezione umanitaria ritenendo che tale protezione potesse essere accordata solo a malati gravi, madri con figli minori, persone incapaci d’intendere e di volere; (c) ergo, la Corte d’appello ha violato il principio sub (a), trasformando la protezione umanitaria da misura atipica a misura tipica e standardizzata.

3.2. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo il motivo è inammissibile perchè la Corte d’appello, come già rilevato nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, ha fondato la propria decisione non tanto e non solo sul difetto di prova dei presupposti in fatto necessari per accordare la protezione internazionale, ma – prima ancora sul difetto di allegazione di quei presupposti da parte dell’odierno ricorrente.

E tale ratio decidendi, giusta o sbagliata che fosse, non è stata in questa sede censurata.

3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile anche per altra ed indipendente ragione.

Il ricorrente è nel vero quando assume che la c.d. protezione umanitaria è una misura atipica e residuale, i cui presupposti non sono standardizzabili.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato tale principio, aggiungendo che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie “deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale” (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; Sez. 1 -, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01).

E tuttavia proprio questa caratteristica dell’istituto in esame impone a colui che la invochi di allegare in giudizio, nei termini e con le forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., le circostanze di fatto che assume peculiari, e giustificative della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Pertanto, se è vero che il rigetto della domanda di protezione umanitaria non può conseguire ipso facto al rigetto delle altre domande di protezione umanitaria, è vera anche la reciproca: e cioè che l’accoglimento di essa non può reputarsi una “ruota di scorta” concessa dall’ordinamento a chi non sia riuscito a dimostrare i presupposti del rifugio o della protezione sussidiaria. Se, come è pacifico, i presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria non coincidono con quelli della protezione umanitaria, una volta esclusa la sussistenza dei primi, il richiedente asilo, per ottenere la concessione seconda, deve dedurre fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a fondamento delle domane non accolte.

Così ad esempio: il rischio di essere condannato a morte o torturato, o è giudizialmente accertato, o non lo è: nel primo caso spetterà al richiedente asilo la protezione sussidiaria; nel secondo caso. non spetterà nulla: nè la protezione sussidiaria, nè quella umanitaria, a meno che l’interessato non ostenda al giudice circostanze ulteriori e diverse rispetto alla non provata condanna a morte.

Analogamente, il rischio di essere esposti a rischio a causa di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato o è dimostrato, o non lo è: e nel secondo caso è puro vaniloquio, per di più contrario ad ogni logica, pretendere che, essendo mancata la prova del fatto legittimante la protezione sussidiaria, debba o possa essere concessa la protezione umanitaria.

3.3. Venendo dunque al caso di specie, è agevole rilevare come il ricorrente mostra, nel proprio ricorso, di ritenere che l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata possa legittimare nello stesso tempo sia la protezione sussidiaria, sia quella umanitaria; e che esclusa la prima, possa pretendersi la seconda.

In realtà così non è, dal momento che per quanto detto la protezione umanitaria è istituto residuale, e trova applicazione solo se e nei limiti in cui non sussistano i presupposti della concessione della protezione sussidiaria.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione umanitaria le medesime circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, nè ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero mai le circostanze di fatto, personali e peculiari, diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

Tale deficit assertivo rende ovviamente il motivo inammissibile per difetto di rilevanza.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che il “fatto decisivo” trascurato dalla Corte d’appello è rappresentato dalla sua conversione religiosa, e dalle minacce e persecuzioni che ne sono derivate.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha omesso di considerare la suddetta circostanza, ma ha semplicemente ritenuto “scarsamente credibile” il racconto del ricorrente, con la conseguenza che la Corte d’appello non aveva alcun onere di prendere in esame un fatto ritenuto non veridico.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

5.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna A.H. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre accessori e rifusione delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA