Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21123 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2882-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MONTEZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ALBERTO

MARTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO CLARY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 234/29/2012, depositata il 10.12.2012 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla (OMISSIS) s.r.l., con il quale era stato rideterminato il reddito relativo all’anno d’imposta 1998.

Ha riferito che con l’atto impositivo erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti per operazioni inesistenti, spese di rappresentanza nella misura non dovuta, sopravvenienze attive corrispondenti ad agevolazioni finanziarie non contabilizzate.

In particolare, per quanto qui d’interesse, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che dall’esame della documentazione fiscale della contribuente, appaltatrice di lavori presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto, erano emerse fatture per opere concesse in subappalto a società, la Italiana Sistemi s.r.l. e la EL.MI.RAD. s.r.l., che tuttavia, da indagini anche penali eseguite nei loro confronti, non potevano avere mai espletato quei lavori. Si trattava in particolare di commesse da eseguire presso l’Arsenale militare, il cui accesso non era mai stato autorizzato per le suddette società, così come non era stata mai autorizzata l’uscita di componenti da sottoporre a lavorazione o l’entrata di manufatti lavorati all’esterno.

La contribuente, che contestava le ragioni dell’Ufficio, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Taranto, che con sentenza n. 1659/29/2008 aveva annullato l’avviso di accertamento.

L’appello dell’Agenzia delle entrate era stato rigettato con la decisione ora al vaglio della Corte. La Commissione regionale ha ritenuto corretto e assorbente il motivo di ricorso della società, secondo cui le agevolazioni per il Mezzogiorno, quando riconosciuta la loro spettanza, erano dovute anche per i redditi non dichiarati. Pertanto, risultando ininfluenti i recuperi d’imponibile per l’applicabilità del regime agevolato anche su quegli importi, il giudice regionale aveva ritenuto vanificati gli accertamenti.

L’Amministrazione finanziaria censura la sentenza per violazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 5, dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto applicabile la disciplina sulle agevolazioni per il Mezzogiorno a tutti i redditi accertati, senza distinguere quelli provenienti dall’attività d’impresa da quelli derivanti da attività illecite e penalmente sanzionabili.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge.

Si è costituita la società, nella persona del curatore fallimentare, che ha contestato le ragioni dell’Ufficio, eccependo inoltre che l’Agenzia avrebbe introdotto una nuova eccezione, quale quella dell’ambito d’applicazione della disciplina delle agevolazioni per il Mezzogiorno, affermando solo in sede di ricorso di legittimità la preclusione per i proventi da attività illecite, questione mai prima sollevata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria ha lamentato l’erronea interpretazione dell’ambito applicativo della disciplina sulle agevolazioni per il Mezzogiorno. In particolare ha sostenuto che la sentenza impugnata aveva erroneamente esteso l’applicazione delle agevolazioni in materia di Ilor ed Irpeg a qualunque ricavo conseguito dall’impresa, ancorchè non dichiarato, con la conseguenza della sua estensione anche a quelli di provenienza illecita.

Nel caso di specie il recupero ad imponibile di costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti aveva riguardato specificamente rapporti in subappalto con due società che, relativamente a lavori appaltati alla odierna contribuente, da eseguire presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto, richiedevano accessi in loco da autorizzare preventivamente, oppure l’uscita dall’Arsenale di componenti su cui intervenire o l’ingresso nell’Arsenale di prodotti lavorati all’esterno, sempre e solo previo rilascio di specifica autorizzazione. Queste autorizzazioni non risultavano essere state mai rilasciate per le società subappaltatrici, beneficiarie dei corrispettivi, corrispondenti ai costi che la (OMISSIS) s.r.l. aveva dedotto dai ricavi, nè risultavano contabilizzati presso le suddette subappaltatrici. Di qui la contestazione di inesistenza delle operazioni fatturate, fattispecie sanzionata anche penalmente.

A questi costi, recuperati pertanto ad imponibile, l’Agenzia lamentava che la sentenza aveva erroneamente applicato la disciplina agevolativa per il Mezzogiorno.

Deve innanzitutto valutarsi l’eccepita inammissibilità del ricorso, perchè l’Amministrazione finanziaria avrebbe solo in sede di ricorso per cassazione prospettato la non spettanza delle agevolazioni al reddito derivante da attività illecita, mai prima articolata, così violando il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

La questione sollevata dalla controricorrente è incomprensibile perchè dalla semplice lettura dello stralcio dell’avviso di accertamento, riportato nello stesso controricorso della società (pag. 6), si evince che la prima delle contestazioni riguardava proprio l’utilizzazione nel 1998 di “fatture commerciali per operazioni inesistenti emesse dalla Italiana Sistemi SRL per l’importo di 819.000.000 (interamente contabilizzato fra i costi…) e dalla EL.MI.RAD SRL per l’imprto di Lire 600.000.000 (contabilizzato per l’importo di Lire 460.000.000…)”.

Ebbene, è pacifico che la contabilizzazione di costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti costituisca illecito penale, previsto e punito dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2.

La questione dunque è stata oggetto di controversia sin dall’accertamento della loro indeducibilità e per tutti i gradi di merito. L’eccezione va in conclusione rigettata.

Ciò chiarito, va premesso che la disciplina della cui applicabilità si discute è quella prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, e dalla L. n. 64 del 1986, ratione temporis vigente, ora abrogato.

Il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 prevede che “Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all’art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l’esenzione decennale dall’imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l’esenzione dall’ILOR per il reddito derivante dall’ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodemamento.”.

L’art. 105 della medesima normativa disponeva che “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla meta, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all’art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102.”.

La L. n. 64 del 1986, art. 14, commi 4 e 5, così enunciava “4. L’esenzione dall’ILOR sugli utili reinvestiti di cui al citato testo unico D.P.R. n. 2018 del 1978, artt. 102, 121 e art. 129, comma 2, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l’applicazione dell’esenzione in via provvisoria dal D.P.R. n. 2018 del 1978, art. 102, comma 5, è elevato al 100 per cento. 5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’IRPEG di cui al citato testo unico .P.R. n. 2018 del 1978, art. 105, comma 1, è sostituita dall’esenzione decennale totale.”.

Il dettato normativo non autorizza una interpretazione secondo cui l’esonero dalle suddette imposte fosse applicabile a qualunque reddito, compresi quelli non dichiarati e illeciti.

Questa Corte ha infatti chiarito che il D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, che concedono rispettivamente esenzioni dall’ILOR agli stabilimenti industriali impiantati nel Mezzogiorno e riduzioni dell’IRPEG alle imprese in forma societaria costituite nel medesimo territorio, si applicano solo ai redditi d’impresa e non a quelli derivanti da attività illecite, sicchè l’Amministrazione finanziaria che accerti operazioni inesistenti legittimamente nega tali benefici, senza dover provare l’omesso svolgimento di qualsiasi attività lecita, gravando sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell’agevolazione invocata (Cass., n. 18930/2015; n. 2777/2009; cfr. anche n. 13954/2011).

Il principio, che questo Collegio condivide e da cui non intende discostarsi, non ha trovato applicazione nella sentenza impugnata, la quale ha semplicemente affermato che le agevolazioni trovano applicazione anche ai maggiori redditi accertati, perchè “nessuna disposizione normativa condiziona l’operatività delle agevolazioni alla mera dichiarazione dei redditi cui le stesse si riferiscono.”. Così il giudice d’appello, generalizzando senza alcuna distinzione la provenienza dei redditi, non si è attenuto al principio di diritto sopra enunciato.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che in diversa composizione provvederà a decidere la causa tenendo conto del principio di diritto somministrato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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