Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21122 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A., difensore di se stessa, elett.te dom.ta in Roma,
alla via Vespasiano ( ,v 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7/7/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. R., ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’estinzione per intervenuto
sgravio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dall’avv. R.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 160/43/2004 che aveva respinto il ricorso della R. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS); con tale cartella veniva richiesto alla R. il pagamento della somma di Euro 8.238,13 a titolo di imposta per imposta di registro, per non avere la R. trasferito la residenza nei termini di legge.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. La R. ha depositato, in data 19/1/2011, provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di sgravio dall’imposta per complessivi Euro 8.241,23 – importo corrispondente a quello riportato nell’estratto di ruolo dell’Agente della Riscossione Ge-rit s.p.a. con espresso riferimento alla cartella oggetto di impugnazione – comporta la cessazione della materia del contendere, trattandosi di fatto sopravvenuto che fa venir meno l’interesse alla decisione della controversia.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011