Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21121 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A., difensore di se stessa, elett.te dom.ta in Roma,
alla via Vespasiano 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7/7/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. R. e l’avv. Albenzio per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto o, in subordine per
l’estinzione per intervenuto sgravio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dall’avv. R.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 161/43/2004 che aveva respinto il ricorso della R. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS); con la cartella in questione veniva richiesto alla R. il pagamento della somma di Euro 4.338,56 a titolo di imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto di un immobile in (OMISSIS), per non avere la R. trasferito la residenza nei termini di legge.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La R. ha depositato, in data 19/1/2011, provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di sgravio dall’imposta per complessivi Euro 4.338,56 – importo corrispondente a quello riportato nell’estratto di ruolo dell’Agente della Riscossione Gerit s.p.a. con espresso riferimento alla cartella oggetto di impugnazione – comporta la cessazione della materia del contendere, trattandosi di fatto sopravvenuto che fa venir meno l’interesse alla decisione della controversia.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011