Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21121 del 08/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21121 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3146-2013 proposto da:
NAPOLITANO BRUSCINO BRUNO NPLBRN36P02F924P,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 231, presso
la signora BIANCA NAPOLITANO vedova DE BLASI,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
MONS. CARRELLA FILIPPO quale procuratore generale di S.E.
Monsignor Beniamino De Palma, Vescovo della Diocesi di Noia,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO ARCIONI 10,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MAROTTA NICOLA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/10/2014

contro
MIANI CAMILLO LERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MIANI FRANCESCO, giusta
mandato a margine del controricorso;

nonché contro
ACERRA ANTONELLA;
– intimata avverso la sentenza n. 4170/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 23.11.2012, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2013 n. 03146 sez. M2 – ud. 16-05-2014
-2-

– co.ntroricorrente –

r.g. n.3146.13

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sez. Civile- sottosezione II
RELAZIONE EX ART. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra
NAPOLITANO BRUSCINO avv. Bruno,in proprio, ricorrente,contro Mons. CARRELLA
Filippo,quale procuratore generale di Mons. Beniamino DE PALMA,Vescovo della diocesi

la sentenza n. 4170 in data 23/11-18/12/2012 della Corte d’Appello di Napoli.

L’avv. Bruno Napolitano Bruscino intervenne in una controversia immobiliare vertente tra
la Mensa Vescovile di Noia (in primo grado agente in persona di tale mons. Rinaldi,quale
procuratore del vescovo) e l’avv. Camillo Lerio Miani,ad oggetto di lamentate invasioni,
manomissioni e danni arrecati ad una chiesa sita in quella città,con domanda riconvenzionale
di usucapione di una sovrastante terra7za,spiegata dal convenuto.
L’intervento veniva dal suddetto terzo spiegato nell’assunta qualità di discendente ed erede
di un sacerdote, che aveva nel 1876 donato all’ente ecclesiastico l’immobile,a condizione
che nello stesso venisse continuato l’esercizio del culto;l’interventore,peraltro,deduceva che
mons. Rinaldi aveva proposto l’azione in assenza di mandato del vescovo in carica,ragion per
cui concludeva per il rigetto della sua domanda.
Con sentenza n. 425 del 2010 il Tribunale di Noia accoglieva parzialmente la domanda
principale attrice ed integralmente quella riconvenzionale di usucapione,compensando le
spese tra tali parti e condannando l’interventore al relativo rimborso in favore della parte
attrice.
Tale decisione,a seguito delle sopravvute reciproche rinunzie agli atti delle suddette parti
principali,reciprocamente appellanti ,con la sentenza n. 4170/12 in epigrafe indicata veniva
riformata dalla Corte d’Appello di Napoli,dichiarando cessata la materia del contendere tre le
rinunzianti e ritenendo inammissibili le richieste (ribadenti quelle svolte in primo grado)
1

di Noia e MIANI avv. Camillo Lerio, controricorrenti,avente ad oggetto il ricorso avverso

dell’interventore Napoletano Bruscino,sul rilievo che il medesimo,pur avendo dedotto una
situazione astrattamente idonea a configurare un proprio diritto in conflitto con quello delle
altre parti,in concreto,chiedendo il rigetto della domanda,si era limitato ad allinearsi sulle
posizioni di quella convenuta ,così agendo da mero interventore adesivo dipendente,come
anche ritenuto dal primo giudice. Su tale premessa,la corte riteneva il suddetto privo di

merito,a seguito della rinunzia della parte adiuvata;peraltro,osservava il giudice di
appello,neppure vi era stata,da parte del medesimo,alcuna specifica impugnazione in ordine
alla declaratoria d’inammissibilità pronunziata dal primo giudice.
Contro tale sentenza ricorre l’avv. Napoletano Bruscino con due motivi;resistono,con
rispettivi controricorsi,le parti intimate.
Il ricorso,ad avviso del relatore,si palesa inammissibile.
Con i due motivi d’impugnazione ( rispettivamente deducenti violazione e falsa applicazione
degli artt. 1387 e ss. c.c. e 83 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 832 -951
c.c.),i1 ricorrente insiste nell’eccezione di difetto di legittimazione dell’ecclesiastico,che
aveva agito in primo grado,in asserita rappresentanza del Vescovo di Nola, e lamenta,nel
merito,che la mensa vescovile non avrebbe assolto all’onere probatorio della vantata
proprietà sull’immobile, precisando di non avere,a sua volta,avanzato alcuna pretesa sullo
stesso,che dovrebbe essere riconosciuto di proprietà dello Stato.
Tanto premesso, risulta evidente come i mezzi d’impugnazione,limitandosi a proporre
censure (peraltro anche nuove,quanto al secondo motivo) sul merito della vicenda,non
attacchino in alcun modo le ribadite,dalla Corte d’Appello, ragioni d’inammissibilità,in
considerazione delle quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non poter prendere in
considerazione le richieste dell’interventore, ritenuto adesivo dipendente,a seguito della
composizione della lite tra le parti principali;palese è,pertanto,i1 difetto di specificità dei
motivi, non conformi al dettato di cui all’art. 366 n.4 c.p.c.
7

autonomi poteri d’iniziativa processuale e,conseguentemente, del diritto ad una pronunzia di

Si propone,conclusivamente,dichiarasi inammissibile il ricorso.
Roma 31 luglio 2013

F.to Il Cons.rel. L.Piccialli

3

La Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito
della surriportata relazione che il Collegio condivide e fa propria;
dato atto della memoria del Carrella;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in

per spese vive ciascuno, oltre accessori.
Roma 16 maggio 2014
Il Presidente

euro 3200 in favore del Carrella e di euro 2700 in favore del Miani, di cui 200

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